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venerdì 20 maggio 2016

Il regime IVA sulla raccolta dei tartufi

Avete trovato dei tartufi nel bosco e decidete di rivenderli ad un negoziante. Tutto lecito, ma quali sono le conseguenze fiscali? Sapevate che esistono norme tributarie specifiche dedicate proprio al tubero più prezioso al mondo? Abbiamo cercato di capirne di più, in un nuovo articolo pubblicato su PRONTO PROFESSIONISTA!!!

lunedì 8 febbraio 2016

La marca da bollo sulle fatture

Su Pronto Professionista abbiamo appena pubblicato un esauriente articolo per dare una risposta ad un dubbio che assilla parecchi membri del famoso popolo delle partite Iva: quando mettere la marca da bollo sulle fatture? Buona lettura!

venerdì 5 febbraio 2016

Come pagare il modello F24

A partire da oggi, lo Studio Aymerich inizia la sua collaborazione con il portale Pronto Professionista. Nasce dunque una serie parallela di articoli, di cui daremo regolarmente conto sul nostro blog.
Il primo articolo, appena pubblicato, concerne le modalità di pagamento del modello F24 e i vincoli che occorre rispettare. Correte a leggerlo!

giovedì 8 gennaio 2015

Regime forfettario dal 2015: adempimenti ed esoneri



Dopo aver approfondito le condizioni di accesso al regime forfettario e aver fatto due conti su quanto si paga in termini di imposte e contributi previdenziali, resta un ultimo capitolo da affrontare: gli adempimenti cui sottostare e quelli da cui invece gli aderenti al regime sono esonerati.
Infatti i propulsori della legge affermano con insistenza che il regime forfettario non brilla certamente in termini di riduzione degli importi da pagare, ma lo fa se andiamo a considerare la semplificazione radicale degli obblighi cui rispondere. E non c’è dubbio che sotto questo aspetto il regime forfettario appare come il più semplice che si sia mai visto, il che dovrebbe consentire fra l’altro una notevole riduzione dei costi del commercialista.


Cosa devono dunque fare gli aderenti al regime?
Per prima cosa, essi devono ovviamente emettere fattura sulle operazioni compiute (o ricevuta o scontrino in caso di esonero dalla fatturazione), ma senza addebitare l’IVA ai loro clienti. Nelle loro fatture o documenti succedanei dovrà però comparire una dicitura che giustifichi l’assenza dell’imposta sul valore aggiunto, che potrebbe suonare come: “Operazione esclusa da IVA ex art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014”.
Devono inoltre conservare e numerare tutte le fatture ricevute, ma non hanno la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti. Come conseguenza, sono esonerati dalla tenuta di qualsivoglia libro contabile, tanto ai fini IVA quanto ai fini delle imposte dirette. L’esclusione da IVA comporta per di più la totale esenzione dagli adempimenti dichiarativi connessi: comunicazione dati, dichiarazione annuale, spesometro.
Gli aderenti al regime dovranno invece predisporre e inviare la dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta sostitutiva del 15% secondo le modalità e tempistiche ordinarie, ma è facile presumere che la compilazione sarà molto veloce.


Un altro beneficio è che gli aderenti al regime sono del tutto esclusi dall’applicazione dell’IRAP e degli studi di settore e dei parametri contabili, nonché dalla comunicazione annuale delle operazioni con soggetti residenti in Paesi iscritti nelle black list; inoltre non subiscono mai ritenuta d’acconto sui propri compensi, purché in fattura sia indicata una dicitura del tenore: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014”.
I vantaggi indicati nell’ultimo capoverso erano comuni anche al vecchio regime dei contribuenti minimi, ma qui c’è anche una semplificazione in più: i “forfettari” non rivestono mai il ruolo di sostituti d’imposta e dunque non eseguono mai ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo (né sui propri eventuali dipendenti né su altri soggetti). Questo significa che sono esonerati dagli adempimenti conseguenti, e cioè il rilascio delle certificazioni uniche (gli ex CUD) e l’invio del modello 770. Ciò che dovranno fare, invece, sarà indicare in dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui in condizioni normali avrebbero dovuto applicare la ritenuta nonché gli importi corrisposti.



Ci sono poi alcune adempimenti particolari: nell’ipotesi di esecuzione, a titolo di cliente, di operazioni in regime di reverse-charge oppure di acquisti intracomunitari, all’imprenditore o professionista in regime forfettario toccherà integrare la fattura del fornitore con l’indicazione di IVA e totale nonché versare l’ammontare dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo.

venerdì 2 gennaio 2015

Regime forfettario dal 2015: imposte e contributi



L’ultima volta abbiamo chiarito chi può accedere al nuovo regime agevolato, il forfettario, che esordisce nel 2015 prendendo il posto dei regimi di favore previgenti.
Ma esattamente, quanto deve pagare in tutto chi aderisce al regime? Qui emergono le dolenti note, poiché tutte le simulazioni mettono in evidenza di come il regime forfettario risulti quasi sempre meno conveniente non solo dell’ormai ex regime dei contribuenti minimi, ma perfino dei regimi contabili ordinari. Chi scrive non pretende di dettare valutazioni statisticamente rilevanti, ma in oltre il 90% delle simulazioni compiute con i propri clienti ha scoperto che il regime forfettario può tranquillamente essere messo nell’armadio, in presenza di soluzioni economicamente ben più convenienti.


In realtà, il vero vantaggio del forfettario sta nella radicale semplificazione degli adempimenti; se però analizziamo la questione dal lato squisitamente monetario, chi vi aderisce deve abituarsi all’idea di sborsare non poco rispetto alle alternative esistenti.
Tanto per cominciare, non si può recuperare nemmeno un euro sull’IVA pagata sui propri acquisti: quella è persa per sempre. E non è poco: parliamo di centinaia di euro buttati ogni anno nel cestino.
Ma l’elemento più qualificante è che i costi sostenuti non assumono alcuna rilevanza: infatti il reddito imponibile si determina per via forfettaria partendo esclusivamente dagli incassi. Perciò, chi in tutto l’anno ha comprato due matite e una penna e chi invece ha acquistato arredamento, computer e automobile sono esattamente nelle medesima condizione: a parità di attività e incassi, pagheranno infatti le medesime imposte.




Il calcolo da eseguire è il seguente. Si parte sommando gli incassi ottenuti dal primo gennaio al trentuno dicembre: secondo il principio di cassa, non conta quanto si fattura ma quanto denaro materialmente si incamera. Sul risultato così ottenuto si applica un coefficiente di redditività fissato dalla legge, al fine di sottrarre i costi determinandoli in via forfettaria: è questo l’elemento più originale del nuovo regime, ciò che principalmente lo distingue dai suoi predecessori. Tale coefficiente varia secondo l’attività esercitata: si va dal 40% previsto per commercianti al dettaglio e all’ingrosso, albergatori e ristoratori nonché industriali e venditori ambulanti del settore alimentare all’86% previsto per chi opera nel settore delle costruzioni. Il risultato è abbattuto di un terzo per coloro che sono nei primi tre anni di attività.
Dal valore ottenuto si detraggono i contributi previdenziali versati nel corso dell’anno: si tratta dell’unica uscita determinata in maniera analitica e non forfettaria. Quanto è così ottenuto rappresenta il reddito imponibile, su cui si applica l’aliquota del 15%.



 Tale operazione ci consente di determinare l’imposta sostitutiva che costituisce la tassazione unica sul reddito dell’attività, sottratto pertanto ai meccanismi ordinari di IRPEF, addizionali e IRAP.
E per quanto riguarda i contributi previdenziali? Il regime forfettario è puramente fiscale, perciò per coloro che sono iscritti alle varie forme previdenziali (IVS, Gestione Separata, Enasarco, casse professionali eccetera) non cambia nulla rispetto alle regole tradizionali.
Ma c’è una vistosa eccezione: coloro che sono iscritti alla Gestione INPS per artigiani e commercianti, infatti, possono presentare un’espressa istanza per chiedere di essere esonerati dal versamento dei contributi fissi trimestrali e dunque di pagare invece i contributi calcolati sulla base del reddito effettivamente conseguito. Le modalità di redazione e invio di tale istanza sono da fissare congiuntamente da Agenzia delle Entrate e INPS, e i tempi stringono considerando che il contribuente dovrà presentarla entro il 28 febbraio.




La probabile riduzione dei contributi INPS da versare ogni anno costituisce l’unico vero appeal in termini monetari che presenta il regime forfettario, almeno per gli artigiani e i commercianti. Naturalmente va ricordato che versare meno contributi oggi significherà avere una pensione più modesta domani, ed è per questo che tale agevolazione non è obbligatoria ma facoltativa: ogni contribuente deve dunque fare una riflessione sul proprio futuro e decidere di conseguenza come comportarsi.

martedì 16 dicembre 2014

Spese mediche e marca da bollo



Qualche tempo fa abbiamo affrontato un lungo viaggio alla scoperta delle possibilità e modalità di detrarre dalle tasse le proprie spese di natura sanitaria (ne trovate notizia qui, qui, qui e qui).
Oggi ritorniamo sull’argomento per trattare di un aspetto correlato, su cui molti hanno dubbi: la detraibilità della marca da bollo.



Facciamo una premessa normativa: per legge su tutte le fatture (e documenti assimilati, come le ricevute fiscali), occorre apporre una marca da bollo da due euro in presenza contemporanea di due condizioni:
1)      l’importo fatturato, o una parte di esso, non è assoggettato ad IVA per qualsivoglia motivo;
2)      l’importo non assoggettato a IVA non è inferiore alla soglia di € 77,47.
Se perciò abbiamo una fattura di 100 euro interamente fuori dal campo di applicazione dell’IVA (ad esempio perché è emessa da un contribuente minimo), oppure in cui magari è di 500 euro di cui 400 sottoposti a IVA e 100 esclusi, la marca da bollo è obbligatoria.
Invece, se la quota non soggetta a IVA fosse di 50 euro, non ci vorrebbe alcuna marca poiché vigerebbe l’esenzione dall’imposta di bollo.


Il discorso esposto si applica in toto anche alle spese sanitarie, poiché esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico sull’Imposta sul valore Aggiunto.
Cosa succede, dunque? La marca, da applicarsi sulla copia della fattura che è consegnata al cliente, è un obbligo a cura dell’emittente, e dunque del medico. Nulla vieta, però, al nostro dottore di chiedere al cliente di essere rimborsato, e così infatti solitamente accade. Perciò, in genere capita che se il medico ci esegue una visita specialistica da 200 euro, in realtà finiamo per pagargliene 202 poiché ci viene addebitato anche il costo della marca.
Il quesito, perciò, è: quando scarichiamo la spesa medica dalle tasse, il beneficio fiscale si estende anche alla marca da bollo o no?
Sul tema si è espressa in maniera inequivocabile l’Agenzia delle Entrate. L’imposta di bollo è un costo accessorio a quello medico, e in un certo senso è come se la sua natura fosse “assorbita” da questo. Perciò è come se fosse da considerarsi come una spesa sanitaria a propria volta, e dunque detraibile per il 19%.


Occorre però che dalla fattura o ricevuta rilasciata dal dottore appaia in maniera inequivocabile che il costo è stato addebitato al contribuente. Quindi, per tornare all’esempio di prima: se in fattura c’è scritto che il cliente paga 200 euro di visita e 2 euro di bollo, non ci sono problemi. Se invece c’è scritto semplicemente che paga 200 euro, il contribuente non può sperare di scaricarsi anche i 2 euro del bollo, in quanto quella spesa l’ha evidentemente sofferta il dottore.