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venerdì 20 maggio 2016
Il regime IVA sulla raccolta dei tartufi
Avete trovato dei tartufi nel bosco e decidete di rivenderli ad un negoziante. Tutto lecito, ma quali sono le conseguenze fiscali? Sapevate che esistono norme tributarie specifiche dedicate proprio al tubero più prezioso al mondo? Abbiamo cercato di capirne di più, in un nuovo articolo pubblicato su PRONTO PROFESSIONISTA!!!
lunedì 8 febbraio 2016
La marca da bollo sulle fatture
Su Pronto Professionista abbiamo appena pubblicato un esauriente articolo per dare una risposta ad un dubbio che assilla parecchi membri del famoso popolo delle partite Iva: quando mettere la marca da bollo sulle fatture? Buona lettura!
venerdì 5 febbraio 2016
Come pagare il modello F24
A partire da oggi, lo Studio Aymerich inizia la sua collaborazione con il portale Pronto Professionista. Nasce dunque una serie parallela di articoli, di cui daremo regolarmente conto sul nostro blog.
Il primo articolo, appena pubblicato, concerne le modalità di pagamento del modello F24 e i vincoli che occorre rispettare. Correte a leggerlo!
Il primo articolo, appena pubblicato, concerne le modalità di pagamento del modello F24 e i vincoli che occorre rispettare. Correte a leggerlo!
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giovedì 8 gennaio 2015
Regime forfettario dal 2015: adempimenti ed esoneri
Dopo aver
approfondito le condizioni di accesso al regime forfettario e aver fatto due
conti su quanto si paga in termini di imposte e contributi previdenziali, resta
un ultimo capitolo da affrontare: gli adempimenti
cui sottostare e quelli da cui invece gli aderenti al regime sono esonerati.
Infatti i
propulsori della legge affermano con insistenza che il regime forfettario non brilla
certamente in termini di riduzione degli importi da pagare, ma lo fa se andiamo
a considerare la semplificazione
radicale degli obblighi cui rispondere. E non c’è dubbio che sotto questo
aspetto il regime forfettario appare come il
più semplice che si sia mai visto, il che dovrebbe consentire fra l’altro
una notevole riduzione dei costi del commercialista.
Cosa devono dunque
fare gli aderenti al regime?
Per prima cosa,
essi devono ovviamente emettere fattura
sulle operazioni compiute (o ricevuta o scontrino in caso di esonero dalla
fatturazione), ma senza addebitare l’IVA ai loro clienti. Nelle loro fatture o
documenti succedanei dovrà però comparire una dicitura che giustifichi l’assenza
dell’imposta sul valore aggiunto, che potrebbe suonare come: “Operazione esclusa da IVA ex art. 1 cc.
54-89 L. 190/2014”.
Devono inoltre conservare e numerare tutte le fatture
ricevute, ma non hanno la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti.
Come conseguenza, sono esonerati dalla
tenuta di qualsivoglia libro contabile, tanto ai fini IVA quanto ai fini
delle imposte dirette. L’esclusione da IVA comporta per di più la totale esenzione dagli adempimenti
dichiarativi connessi: comunicazione dati, dichiarazione annuale,
spesometro.
Gli aderenti al
regime dovranno invece predisporre e inviare la dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta sostitutiva del 15%
secondo le modalità e tempistiche ordinarie, ma è facile presumere che la
compilazione sarà molto veloce.
Un altro beneficio
è che gli aderenti al regime sono del tutto esclusi dall’applicazione dell’IRAP
e degli studi di settore e dei
parametri contabili, nonché dalla comunicazione annuale delle operazioni con soggetti
residenti in Paesi iscritti nelle black
list; inoltre non subiscono mai ritenuta d’acconto sui propri compensi, purché
in fattura sia indicata una dicitura del tenore: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 1 cc. 54-89 L.
190/2014”.
I vantaggi
indicati nell’ultimo capoverso erano comuni anche al vecchio regime dei contribuenti
minimi, ma qui c’è anche una semplificazione in più: i “forfettari” non rivestono mai il ruolo di sostituti d’imposta e
dunque non eseguono mai ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo (né sui
propri eventuali dipendenti né su altri soggetti). Questo significa che sono
esonerati dagli adempimenti conseguenti, e cioè il rilascio delle
certificazioni uniche (gli ex CUD) e l’invio del modello 770. Ciò che dovranno
fare, invece, sarà indicare in dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui in condizioni normali avrebbero
dovuto applicare la ritenuta nonché gli importi corrisposti.
Ci sono poi alcune
adempimenti particolari: nell’ipotesi di esecuzione, a titolo di cliente, di
operazioni in regime di reverse-charge
oppure di acquisti intracomunitari,
all’imprenditore o professionista in regime forfettario toccherà integrare la fattura
del fornitore con l’indicazione di IVA e totale nonché versare l’ammontare dell’imposta
entro il giorno 16 del mese successivo.
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venerdì 2 gennaio 2015
Regime forfettario dal 2015: imposte e contributi
L’ultima volta
abbiamo chiarito chi può accedere al nuovo regime agevolato, il forfettario, che esordisce nel 2015
prendendo il posto dei regimi di favore previgenti.
Ma esattamente, quanto deve pagare in tutto chi aderisce
al regime? Qui emergono le dolenti note, poiché tutte le simulazioni mettono in
evidenza di come il regime forfettario risulti quasi sempre meno conveniente non solo dell’ormai ex regime dei contribuenti
minimi, ma perfino dei regimi contabili ordinari. Chi scrive non pretende di
dettare valutazioni statisticamente rilevanti, ma in oltre il 90% delle
simulazioni compiute con i propri clienti ha scoperto che il regime forfettario
può tranquillamente essere messo nell’armadio, in presenza di soluzioni
economicamente ben più convenienti.
In realtà, il vero
vantaggio del forfettario sta nella radicale
semplificazione degli adempimenti; se però analizziamo la questione dal
lato squisitamente monetario, chi vi aderisce deve abituarsi all’idea di sborsare
non poco rispetto alle alternative esistenti.
Tanto per
cominciare, non si può recuperare nemmeno un euro sull’IVA pagata sui propri acquisti: quella è persa per sempre. E non è
poco: parliamo di centinaia di euro buttati ogni anno nel cestino.
Ma l’elemento più
qualificante è che i costi sostenuti non
assumono alcuna rilevanza: infatti il reddito imponibile si determina per
via forfettaria partendo esclusivamente dagli incassi. Perciò, chi in tutto l’anno
ha comprato due matite e una penna e chi invece ha acquistato arredamento,
computer e automobile sono esattamente nelle medesima condizione: a parità di
attività e incassi, pagheranno infatti le medesime imposte.
Il calcolo da eseguire
è il seguente. Si parte sommando gli incassi
ottenuti dal primo gennaio al trentuno dicembre: secondo il principio di cassa, non conta quanto si
fattura ma quanto denaro materialmente si incamera. Sul risultato così ottenuto
si applica un coefficiente di
redditività fissato dalla legge, al fine di sottrarre i costi
determinandoli in via forfettaria: è questo l’elemento più originale del nuovo
regime, ciò che principalmente lo distingue dai suoi predecessori. Tale
coefficiente varia secondo l’attività esercitata: si va dal 40% previsto per commercianti
al dettaglio e all’ingrosso, albergatori e ristoratori nonché industriali e
venditori ambulanti del settore alimentare all’86% previsto per chi opera nel
settore delle costruzioni. Il risultato è abbattuto
di un terzo per coloro che sono nei primi
tre anni di attività.
Dal valore
ottenuto si detraggono i contributi
previdenziali versati nel corso dell’anno: si tratta dell’unica uscita
determinata in maniera analitica e non forfettaria. Quanto è così ottenuto
rappresenta il reddito imponibile, su cui si applica l’aliquota del 15%.
Tale operazione ci
consente di determinare l’imposta sostitutiva che costituisce la
tassazione unica sul reddito dell’attività, sottratto pertanto ai meccanismi ordinari
di IRPEF, addizionali e IRAP.
E per quanto
riguarda i contributi previdenziali?
Il regime forfettario è puramente fiscale, perciò per coloro che sono iscritti
alle varie forme previdenziali (IVS, Gestione Separata, Enasarco, casse
professionali eccetera) non cambia nulla
rispetto alle regole tradizionali.
Ma c’è una vistosa
eccezione: coloro che sono iscritti alla Gestione
INPS per artigiani e commercianti, infatti, possono presentare un’espressa istanza per chiedere di
essere esonerati dal versamento dei contributi fissi trimestrali e dunque di pagare invece i contributi calcolati sulla
base del reddito effettivamente conseguito. Le modalità di redazione e
invio di tale istanza sono da fissare congiuntamente da Agenzia delle Entrate e
INPS, e i tempi stringono considerando che il contribuente dovrà presentarla
entro il 28 febbraio.
La probabile riduzione
dei contributi INPS da versare ogni anno costituisce l’unico vero appeal in termini monetari che presenta il regime
forfettario, almeno per gli artigiani e i commercianti. Naturalmente va
ricordato che versare meno contributi oggi significherà avere una pensione più modesta
domani, ed è per questo che tale agevolazione non è obbligatoria ma
facoltativa: ogni contribuente deve dunque fare una riflessione sul proprio
futuro e decidere di conseguenza come comportarsi.
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martedì 16 dicembre 2014
Spese mediche e marca da bollo
Qualche tempo fa
abbiamo affrontato un lungo viaggio alla scoperta delle possibilità e modalità
di detrarre dalle tasse le proprie spese
di natura sanitaria (ne trovate notizia qui, qui, qui e qui).
Oggi ritorniamo
sull’argomento per trattare di un aspetto correlato, su cui molti hanno dubbi:
la detraibilità della marca da bollo.
Facciamo una
premessa normativa: per legge su tutte le fatture (e documenti assimilati, come
le ricevute fiscali), occorre apporre una marca da bollo da due euro in presenza contemporanea di due condizioni:
1)
l’importo
fatturato, o una parte di esso, non è assoggettato
ad IVA per qualsivoglia motivo;
2)
l’importo
non assoggettato a IVA non è inferiore alla soglia di € 77,47.
Se perciò abbiamo
una fattura di 100 euro interamente fuori dal campo di applicazione dell’IVA (ad
esempio perché è emessa da un contribuente minimo), oppure in cui magari è di
500 euro di cui 400 sottoposti a IVA e 100 esclusi, la marca da bollo è
obbligatoria.
Invece, se la
quota non soggetta a IVA fosse di 50 euro, non ci vorrebbe alcuna marca poiché vigerebbe
l’esenzione dall’imposta di bollo.
Il discorso esposto
si applica in toto anche alle spese sanitarie, poiché esenti da IVA ai sensi
dell’articolo 10 del Testo Unico sull’Imposta sul valore Aggiunto.
Cosa succede,
dunque? La marca, da applicarsi sulla copia della fattura che è consegnata al
cliente, è un obbligo a cura dell’emittente, e dunque del medico. Nulla vieta,
però, al nostro dottore di chiedere al cliente di essere rimborsato, e così
infatti solitamente accade. Perciò, in genere capita che se il medico ci esegue
una visita specialistica da 200 euro, in realtà finiamo per pagargliene 202 poiché
ci viene addebitato anche il costo della marca.
Il quesito,
perciò, è: quando scarichiamo la spesa medica dalle tasse, il beneficio fiscale
si estende anche alla marca da bollo o no?
Sul tema si è
espressa in maniera inequivocabile l’Agenzia delle Entrate. L’imposta di bollo
è un costo accessorio a quello medico, e in un certo senso è come se la sua
natura fosse “assorbita” da questo. Perciò è
come se fosse da considerarsi come una spesa sanitaria a propria volta, e
dunque detraibile per il 19%.
Occorre però che
dalla fattura o ricevuta rilasciata dal dottore appaia in maniera inequivocabile che il costo è stato addebitato al contribuente.
Quindi, per tornare all’esempio di prima: se in fattura c’è scritto che il
cliente paga 200 euro di visita e 2 euro di bollo, non ci sono problemi. Se invece
c’è scritto semplicemente che paga 200 euro, il contribuente non può sperare di
scaricarsi anche i 2 euro del bollo, in quanto quella spesa l’ha evidentemente
sofferta il dottore.
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