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mercoledì 17 febbraio 2016
Agevolazioni INPS per i contribuenti forfettari
Con la legge di Stabilità sono state modificate molte norme sui contribuenti aderenti al regime forfettario, fra cui le agevolazioni in materia di contributi INPS. Meglio imparare rapidamente cosa è cambiato, dato che per fruirne occorre presentare istanza telematica all'istituto previdenziale entro il 28 febbraio. Sul tema abbiamo dedicato un nuovo articolo sul portale Pronto Professionista!
martedì 27 gennaio 2015
Nuova attività nel regime forfettario
Il nuovo regime forfettario per le piccole
partite IVA, operativo dallo scorso primo gennaio, ha causato numerosi mal di
pancia per le sue indiscutibili falle, tant’è che lo stesso presidente del Consiglio
lo ha definito “un autogol” cui
porre rimedio.
Ne abbiamo
affrontato i caratteri fondamentali in vari articoli (qui, qui e qui), ma
dobbiamo tornare sull’argomento in quanto alcuni esperti hanno notato un vero e proprio bug che ha del clamoroso,
e potrebbe fare la fortuna di molti contribuenti.
Come si sa, per
aderire al regime occorre rispettare una serie di requisiti, fra cui un ammontare di ricavi che non superi una soglia
differenziata per tipologia di attività: per i notai, ad esempio, ammonta a
15.000 euro. Chi apre la sua attività per la prima volta e presume di rispettare questi requisiti, può adottare il regime forfettario,
fermo restando che se poi le previsioni risultassero errate, dall’anno
successivo occorre passare al regime ordinario.
Ed ecco il bug: non è posto alcun limite all’errore nelle
previsioni. Con il regime dei contribuenti minimi è previsto che se si
supera di oltre il 50% la soglia massima (30.000 euro) si decade con effetto
retroattivo già nell’anno in corso, ma nel regime forfettario non esiste nulla
del genere. Perciò chiunque potrebbe approfittarne, nel pieno rispetto della
legge.
Immaginiamo dunque
un notaio che apre la partita IVA nel 2015 con il regime forfettario, pur
sapendo che potrà contare su un volume d’affari molto alto. Diciamo 200.000
euro? Bene, avendo superato la soglia di incassi (e forse anche altre
limitazioni: pensiamo a quelle sul lavoro dipendente o sui beni strumentali)
dal 2016 dovrà necessariamente transitare al regime ordinario.
Intanto, però, per
il 2015 rimarrà un contribuente forfettario e pagherà il 15% di imposta secca sul 78% degli incassi. Ed essendo al
primo anno, potrà contare anche sulla riduzione di un terzo dell’imponibile. Nell’esempio
fatto, il nostro notaio pagherà 15.600 euro in tutto (pari ad appena il 7,8%
dei suoi incassi), mentre avrebbe sicuramente pagato molto di più con il regime
ordinario.
Difficile pensare
che questo bug non sarà mai risolto, ma sta di fatto che allo stato attuale
chiunque voglia aprirsi una partita IVA individuale potrebbe contare su un’agevolazione fiscale a dir poco
spudorata, e tuttavia perfettamente legale.
giovedì 8 gennaio 2015
Regime forfettario dal 2015: adempimenti ed esoneri
Dopo aver
approfondito le condizioni di accesso al regime forfettario e aver fatto due
conti su quanto si paga in termini di imposte e contributi previdenziali, resta
un ultimo capitolo da affrontare: gli adempimenti
cui sottostare e quelli da cui invece gli aderenti al regime sono esonerati.
Infatti i
propulsori della legge affermano con insistenza che il regime forfettario non brilla
certamente in termini di riduzione degli importi da pagare, ma lo fa se andiamo
a considerare la semplificazione
radicale degli obblighi cui rispondere. E non c’è dubbio che sotto questo
aspetto il regime forfettario appare come il
più semplice che si sia mai visto, il che dovrebbe consentire fra l’altro
una notevole riduzione dei costi del commercialista.
Cosa devono dunque
fare gli aderenti al regime?
Per prima cosa,
essi devono ovviamente emettere fattura
sulle operazioni compiute (o ricevuta o scontrino in caso di esonero dalla
fatturazione), ma senza addebitare l’IVA ai loro clienti. Nelle loro fatture o
documenti succedanei dovrà però comparire una dicitura che giustifichi l’assenza
dell’imposta sul valore aggiunto, che potrebbe suonare come: “Operazione esclusa da IVA ex art. 1 cc.
54-89 L. 190/2014”.
Devono inoltre conservare e numerare tutte le fatture
ricevute, ma non hanno la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti.
Come conseguenza, sono esonerati dalla
tenuta di qualsivoglia libro contabile, tanto ai fini IVA quanto ai fini
delle imposte dirette. L’esclusione da IVA comporta per di più la totale esenzione dagli adempimenti
dichiarativi connessi: comunicazione dati, dichiarazione annuale,
spesometro.
Gli aderenti al
regime dovranno invece predisporre e inviare la dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta sostitutiva del 15%
secondo le modalità e tempistiche ordinarie, ma è facile presumere che la
compilazione sarà molto veloce.
Un altro beneficio
è che gli aderenti al regime sono del tutto esclusi dall’applicazione dell’IRAP
e degli studi di settore e dei
parametri contabili, nonché dalla comunicazione annuale delle operazioni con soggetti
residenti in Paesi iscritti nelle black
list; inoltre non subiscono mai ritenuta d’acconto sui propri compensi, purché
in fattura sia indicata una dicitura del tenore: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 1 cc. 54-89 L.
190/2014”.
I vantaggi
indicati nell’ultimo capoverso erano comuni anche al vecchio regime dei contribuenti
minimi, ma qui c’è anche una semplificazione in più: i “forfettari” non rivestono mai il ruolo di sostituti d’imposta e
dunque non eseguono mai ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo (né sui
propri eventuali dipendenti né su altri soggetti). Questo significa che sono
esonerati dagli adempimenti conseguenti, e cioè il rilascio delle
certificazioni uniche (gli ex CUD) e l’invio del modello 770. Ciò che dovranno
fare, invece, sarà indicare in dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui in condizioni normali avrebbero
dovuto applicare la ritenuta nonché gli importi corrisposti.
Ci sono poi alcune
adempimenti particolari: nell’ipotesi di esecuzione, a titolo di cliente, di
operazioni in regime di reverse-charge
oppure di acquisti intracomunitari,
all’imprenditore o professionista in regime forfettario toccherà integrare la fattura
del fornitore con l’indicazione di IVA e totale nonché versare l’ammontare dell’imposta
entro il giorno 16 del mese successivo.
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venerdì 2 gennaio 2015
Regime forfettario dal 2015: imposte e contributi
L’ultima volta
abbiamo chiarito chi può accedere al nuovo regime agevolato, il forfettario, che esordisce nel 2015
prendendo il posto dei regimi di favore previgenti.
Ma esattamente, quanto deve pagare in tutto chi aderisce
al regime? Qui emergono le dolenti note, poiché tutte le simulazioni mettono in
evidenza di come il regime forfettario risulti quasi sempre meno conveniente non solo dell’ormai ex regime dei contribuenti
minimi, ma perfino dei regimi contabili ordinari. Chi scrive non pretende di
dettare valutazioni statisticamente rilevanti, ma in oltre il 90% delle
simulazioni compiute con i propri clienti ha scoperto che il regime forfettario
può tranquillamente essere messo nell’armadio, in presenza di soluzioni
economicamente ben più convenienti.
In realtà, il vero
vantaggio del forfettario sta nella radicale
semplificazione degli adempimenti; se però analizziamo la questione dal
lato squisitamente monetario, chi vi aderisce deve abituarsi all’idea di sborsare
non poco rispetto alle alternative esistenti.
Tanto per
cominciare, non si può recuperare nemmeno un euro sull’IVA pagata sui propri acquisti: quella è persa per sempre. E non è
poco: parliamo di centinaia di euro buttati ogni anno nel cestino.
Ma l’elemento più
qualificante è che i costi sostenuti non
assumono alcuna rilevanza: infatti il reddito imponibile si determina per
via forfettaria partendo esclusivamente dagli incassi. Perciò, chi in tutto l’anno
ha comprato due matite e una penna e chi invece ha acquistato arredamento,
computer e automobile sono esattamente nelle medesima condizione: a parità di
attività e incassi, pagheranno infatti le medesime imposte.
Il calcolo da eseguire
è il seguente. Si parte sommando gli incassi
ottenuti dal primo gennaio al trentuno dicembre: secondo il principio di cassa, non conta quanto si
fattura ma quanto denaro materialmente si incamera. Sul risultato così ottenuto
si applica un coefficiente di
redditività fissato dalla legge, al fine di sottrarre i costi
determinandoli in via forfettaria: è questo l’elemento più originale del nuovo
regime, ciò che principalmente lo distingue dai suoi predecessori. Tale
coefficiente varia secondo l’attività esercitata: si va dal 40% previsto per commercianti
al dettaglio e all’ingrosso, albergatori e ristoratori nonché industriali e
venditori ambulanti del settore alimentare all’86% previsto per chi opera nel
settore delle costruzioni. Il risultato è abbattuto
di un terzo per coloro che sono nei primi
tre anni di attività.
Dal valore
ottenuto si detraggono i contributi
previdenziali versati nel corso dell’anno: si tratta dell’unica uscita
determinata in maniera analitica e non forfettaria. Quanto è così ottenuto
rappresenta il reddito imponibile, su cui si applica l’aliquota del 15%.
Tale operazione ci
consente di determinare l’imposta sostitutiva che costituisce la
tassazione unica sul reddito dell’attività, sottratto pertanto ai meccanismi ordinari
di IRPEF, addizionali e IRAP.
E per quanto
riguarda i contributi previdenziali?
Il regime forfettario è puramente fiscale, perciò per coloro che sono iscritti
alle varie forme previdenziali (IVS, Gestione Separata, Enasarco, casse
professionali eccetera) non cambia nulla
rispetto alle regole tradizionali.
Ma c’è una vistosa
eccezione: coloro che sono iscritti alla Gestione
INPS per artigiani e commercianti, infatti, possono presentare un’espressa istanza per chiedere di
essere esonerati dal versamento dei contributi fissi trimestrali e dunque di pagare invece i contributi calcolati sulla
base del reddito effettivamente conseguito. Le modalità di redazione e
invio di tale istanza sono da fissare congiuntamente da Agenzia delle Entrate e
INPS, e i tempi stringono considerando che il contribuente dovrà presentarla
entro il 28 febbraio.
La probabile riduzione
dei contributi INPS da versare ogni anno costituisce l’unico vero appeal in termini monetari che presenta il regime
forfettario, almeno per gli artigiani e i commercianti. Naturalmente va
ricordato che versare meno contributi oggi significherà avere una pensione più modesta
domani, ed è per questo che tale agevolazione non è obbligatoria ma
facoltativa: ogni contribuente deve dunque fare una riflessione sul proprio
futuro e decidere di conseguenza come comportarsi.
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