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mercoledì 25 marzo 2015

La tassazione sulla previdenza integrativa



Per chiudere il nostro excursus sulla previdenza integrativa, dopo averne già parlato qui e qui, vediamo adesso di capirne di più sulle conseguenze fiscali.
È fondamentale distinguere fra la tassazione sul rendimento e quella sul capitale: sia per i tempi che per l’entità del prelievo.


Infatti, il rendimento è tassato ogni anno, via via che matura; il capitale, invece, è tassato all’atto dell’erogazione del vitalizio mensile, o della corresponsione del capitale stesso nelle ipotesi che abbiamo già sviscerato, in cui una parte di esso (fino al 50% o, eccezionalmente, fino al 100%) viene richiesto in un colpo solo. Il dato comune è che si tratta in ogni caso di tassazioni separate e sostitutive rispetto alla tradizionale IRPEF: una volta defalcate le imposte, quello che resta non si sommerà agli altri redditi del contribuente e si potrà considerare come un netto fruibile a titolo definitivo.
Ebbene, il rendimento è tassato dal 1 gennaio 2014 con l’aliquota teorica del 20% (un balzo notevole dall’11% prima vigente). Ma perché abbiamo detto “teorica”? Perché è previsto che, qualora il fondo pensione abbia investito in titoli del debito pubblico italiano, l’aliquota effettivamente applicata decresce secondo un meccanismo di calcolo piuttosto complesso, fino ad un minimo applicabile pari al 12,5%. Questo dovrebbe attivare un meccanismo virtuoso: infatti, le varie compagnie sono incentivate ad acquistare i nostri titoli di Stato, al fine di offrire ai propri clienti una tassazione più agevolata e quindi un’offerta più competitiva.


Per quanto riguarda il capitale, invece, anch’esso è tassato con un’aliquota teorica: il 15%. “Teorica” poiché da quest’importo occorre togliere lo 0,3% per ogni anno trascorso a contribuire alla previdenza integrativa. L’aliquota effettiva, perciò, decresce fino ad un minimo del 9% (fruibile in caso di partecipazione al piano individuale pensionistico per vent’anni o più).
Ma occorre fare ulteriori precisazioni. Innanzitutto, è esente da tassazione la parte del capitale costituita dal TFR eventualmente destinato alla previdenza integrativa, poiché già tassato a suo tempo; sono inoltre esenti tutti gli importi che a suo tempo non furono dedotti dal reddito.
È infatti consentito ogni anno dedurre dalla propria base imponibile IRPEF un importo pari ai contributi versati per sé o per i propri familiari a carico fino ad un massimo di € 5.164,57. Invece la quota di contributi non dedotta (perché dimenticata, perché superiore alla soglia massima consentita, perché volutamente tralasciata in quanto la tassazione IRPEF sarebbe comunque stata modesta o nulla), parallelamente non sarà tassata quando sarà restituita a suo tempo sotto forma di capitale dalla compagnia bancaria o assicurativa. Questo purché ogni anno entro il 31 dicembre il contribuente informi la società della quota di contributi non dedotti nella propria dichiarazione dei redditi; altrimenti la compagnia potrà legittimamente pensare che quei contributi sono stati totalmente dedotti e dunque che si dovrà applicare la tassazione sostitutiva senza sconti.


Infine, un’agevolazione riservata ai cosiddetti “lavoratori di prima occupazione”: coloro che si trovano a versare contributi integrativi per la prima volta nei primi cinque anni, potranno, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo, dedurre annualmente i contributi versati dalla propria base imponibile IRPEF non fino alla soglia massima di € 5.164,57 bensì di € 7.746,86.

martedì 27 gennaio 2015

Nuova attività nel regime forfettario



Il nuovo regime forfettario per le piccole partite IVA, operativo dallo scorso primo gennaio, ha causato numerosi mal di pancia per le sue indiscutibili falle, tant’è che lo stesso presidente del Consiglio lo ha definito “un autogol” cui porre rimedio.


Ne abbiamo affrontato i caratteri fondamentali in vari articoli (qui, qui e qui), ma dobbiamo tornare sull’argomento in quanto alcuni esperti hanno notato un vero e proprio bug che ha del clamoroso, e potrebbe fare la fortuna di molti contribuenti.
Come si sa, per aderire al regime occorre rispettare una serie di requisiti, fra cui un ammontare di ricavi che non superi una soglia differenziata per tipologia di attività: per i notai, ad esempio, ammonta a 15.000 euro. Chi apre la sua attività per la prima volta e presume di rispettare questi requisiti, può adottare il regime forfettario, fermo restando che se poi le previsioni risultassero errate, dall’anno successivo occorre passare al regime ordinario.


Ed ecco il bug: non è posto alcun limite all’errore nelle previsioni. Con il regime dei contribuenti minimi è previsto che se si supera di oltre il 50% la soglia massima (30.000 euro) si decade con effetto retroattivo già nell’anno in corso, ma nel regime forfettario non esiste nulla del genere. Perciò chiunque potrebbe approfittarne, nel pieno rispetto della legge.
Immaginiamo dunque un notaio che apre la partita IVA nel 2015 con il regime forfettario, pur sapendo che potrà contare su un volume d’affari molto alto. Diciamo 200.000 euro? Bene, avendo superato la soglia di incassi (e forse anche altre limitazioni: pensiamo a quelle sul lavoro dipendente o sui beni strumentali) dal 2016 dovrà necessariamente transitare al regime ordinario.
Intanto, però, per il 2015 rimarrà un contribuente forfettario e pagherà il 15% di imposta secca sul 78% degli incassi. Ed essendo al primo anno, potrà contare anche sulla riduzione di un terzo dell’imponibile. Nell’esempio fatto, il nostro notaio pagherà 15.600 euro in tutto (pari ad appena il 7,8% dei suoi incassi), mentre avrebbe sicuramente pagato molto di più con il regime ordinario. 


Difficile pensare che questo bug non sarà mai risolto, ma sta di fatto che allo stato attuale chiunque voglia aprirsi una partita IVA individuale potrebbe contare su un’agevolazione fiscale a dir poco spudorata, e tuttavia perfettamente legale.

venerdì 2 gennaio 2015

Regime forfettario dal 2015: imposte e contributi



L’ultima volta abbiamo chiarito chi può accedere al nuovo regime agevolato, il forfettario, che esordisce nel 2015 prendendo il posto dei regimi di favore previgenti.
Ma esattamente, quanto deve pagare in tutto chi aderisce al regime? Qui emergono le dolenti note, poiché tutte le simulazioni mettono in evidenza di come il regime forfettario risulti quasi sempre meno conveniente non solo dell’ormai ex regime dei contribuenti minimi, ma perfino dei regimi contabili ordinari. Chi scrive non pretende di dettare valutazioni statisticamente rilevanti, ma in oltre il 90% delle simulazioni compiute con i propri clienti ha scoperto che il regime forfettario può tranquillamente essere messo nell’armadio, in presenza di soluzioni economicamente ben più convenienti.


In realtà, il vero vantaggio del forfettario sta nella radicale semplificazione degli adempimenti; se però analizziamo la questione dal lato squisitamente monetario, chi vi aderisce deve abituarsi all’idea di sborsare non poco rispetto alle alternative esistenti.
Tanto per cominciare, non si può recuperare nemmeno un euro sull’IVA pagata sui propri acquisti: quella è persa per sempre. E non è poco: parliamo di centinaia di euro buttati ogni anno nel cestino.
Ma l’elemento più qualificante è che i costi sostenuti non assumono alcuna rilevanza: infatti il reddito imponibile si determina per via forfettaria partendo esclusivamente dagli incassi. Perciò, chi in tutto l’anno ha comprato due matite e una penna e chi invece ha acquistato arredamento, computer e automobile sono esattamente nelle medesima condizione: a parità di attività e incassi, pagheranno infatti le medesime imposte.




Il calcolo da eseguire è il seguente. Si parte sommando gli incassi ottenuti dal primo gennaio al trentuno dicembre: secondo il principio di cassa, non conta quanto si fattura ma quanto denaro materialmente si incamera. Sul risultato così ottenuto si applica un coefficiente di redditività fissato dalla legge, al fine di sottrarre i costi determinandoli in via forfettaria: è questo l’elemento più originale del nuovo regime, ciò che principalmente lo distingue dai suoi predecessori. Tale coefficiente varia secondo l’attività esercitata: si va dal 40% previsto per commercianti al dettaglio e all’ingrosso, albergatori e ristoratori nonché industriali e venditori ambulanti del settore alimentare all’86% previsto per chi opera nel settore delle costruzioni. Il risultato è abbattuto di un terzo per coloro che sono nei primi tre anni di attività.
Dal valore ottenuto si detraggono i contributi previdenziali versati nel corso dell’anno: si tratta dell’unica uscita determinata in maniera analitica e non forfettaria. Quanto è così ottenuto rappresenta il reddito imponibile, su cui si applica l’aliquota del 15%.



 Tale operazione ci consente di determinare l’imposta sostitutiva che costituisce la tassazione unica sul reddito dell’attività, sottratto pertanto ai meccanismi ordinari di IRPEF, addizionali e IRAP.
E per quanto riguarda i contributi previdenziali? Il regime forfettario è puramente fiscale, perciò per coloro che sono iscritti alle varie forme previdenziali (IVS, Gestione Separata, Enasarco, casse professionali eccetera) non cambia nulla rispetto alle regole tradizionali.
Ma c’è una vistosa eccezione: coloro che sono iscritti alla Gestione INPS per artigiani e commercianti, infatti, possono presentare un’espressa istanza per chiedere di essere esonerati dal versamento dei contributi fissi trimestrali e dunque di pagare invece i contributi calcolati sulla base del reddito effettivamente conseguito. Le modalità di redazione e invio di tale istanza sono da fissare congiuntamente da Agenzia delle Entrate e INPS, e i tempi stringono considerando che il contribuente dovrà presentarla entro il 28 febbraio.




La probabile riduzione dei contributi INPS da versare ogni anno costituisce l’unico vero appeal in termini monetari che presenta il regime forfettario, almeno per gli artigiani e i commercianti. Naturalmente va ricordato che versare meno contributi oggi significherà avere una pensione più modesta domani, ed è per questo che tale agevolazione non è obbligatoria ma facoltativa: ogni contribuente deve dunque fare una riflessione sul proprio futuro e decidere di conseguenza come comportarsi.