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lunedì 8 febbraio 2016
La marca da bollo sulle fatture
Su Pronto Professionista abbiamo appena pubblicato un esauriente articolo per dare una risposta ad un dubbio che assilla parecchi membri del famoso popolo delle partite Iva: quando mettere la marca da bollo sulle fatture? Buona lettura!
martedì 16 dicembre 2014
Spese mediche e marca da bollo
Qualche tempo fa
abbiamo affrontato un lungo viaggio alla scoperta delle possibilità e modalità
di detrarre dalle tasse le proprie spese
di natura sanitaria (ne trovate notizia qui, qui, qui e qui).
Oggi ritorniamo
sull’argomento per trattare di un aspetto correlato, su cui molti hanno dubbi:
la detraibilità della marca da bollo.
Facciamo una
premessa normativa: per legge su tutte le fatture (e documenti assimilati, come
le ricevute fiscali), occorre apporre una marca da bollo da due euro in presenza contemporanea di due condizioni:
1)
l’importo
fatturato, o una parte di esso, non è assoggettato
ad IVA per qualsivoglia motivo;
2)
l’importo
non assoggettato a IVA non è inferiore alla soglia di € 77,47.
Se perciò abbiamo
una fattura di 100 euro interamente fuori dal campo di applicazione dell’IVA (ad
esempio perché è emessa da un contribuente minimo), oppure in cui magari è di
500 euro di cui 400 sottoposti a IVA e 100 esclusi, la marca da bollo è
obbligatoria.
Invece, se la
quota non soggetta a IVA fosse di 50 euro, non ci vorrebbe alcuna marca poiché vigerebbe
l’esenzione dall’imposta di bollo.
Il discorso esposto
si applica in toto anche alle spese sanitarie, poiché esenti da IVA ai sensi
dell’articolo 10 del Testo Unico sull’Imposta sul valore Aggiunto.
Cosa succede,
dunque? La marca, da applicarsi sulla copia della fattura che è consegnata al
cliente, è un obbligo a cura dell’emittente, e dunque del medico. Nulla vieta,
però, al nostro dottore di chiedere al cliente di essere rimborsato, e così
infatti solitamente accade. Perciò, in genere capita che se il medico ci esegue
una visita specialistica da 200 euro, in realtà finiamo per pagargliene 202 poiché
ci viene addebitato anche il costo della marca.
Il quesito,
perciò, è: quando scarichiamo la spesa medica dalle tasse, il beneficio fiscale
si estende anche alla marca da bollo o no?
Sul tema si è
espressa in maniera inequivocabile l’Agenzia delle Entrate. L’imposta di bollo
è un costo accessorio a quello medico, e in un certo senso è come se la sua
natura fosse “assorbita” da questo. Perciò è
come se fosse da considerarsi come una spesa sanitaria a propria volta, e
dunque detraibile per il 19%.
Occorre però che
dalla fattura o ricevuta rilasciata dal dottore appaia in maniera inequivocabile che il costo è stato addebitato al contribuente.
Quindi, per tornare all’esempio di prima: se in fattura c’è scritto che il
cliente paga 200 euro di visita e 2 euro di bollo, non ci sono problemi. Se invece
c’è scritto semplicemente che paga 200 euro, il contribuente non può sperare di
scaricarsi anche i 2 euro del bollo, in quanto quella spesa l’ha evidentemente
sofferta il dottore.
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spese sanitarie
venerdì 14 novembre 2014
Detrazioni per spese mediche
Le spese sanitarie costituiscono la più
comune diffusa categoria di oneri
detraibili. Ma cos’è esattamente una
detrazione?
In sintesi, i
redditi del contribuente sono sommati e, sul risultato complessivo, si
applicano le aliquote progressive per scaglioni previste dalla legge (la più
piccola è del 23% per i redditi fino a 15.000 euro, mentre la più elevata è del
43% per i redditi superiori a 75.000 euro); determiniamo così l’IRPEF lorda. Ma
per scoprire l’imposta effettivamente a carico del contribuente, occorre anche
sottrarre da questo valore le detrazioni, fra cui, per l’appunto, quelle
previste per le spese sanitarie.
Per l’esattezza,
le spese sanitarie sono detraibili oltre
una franchigia pari a € 129,11. Sulle spese che superano la franchigia,
occorre calcolare il 19%, e il
risultato è la detrazione applicabile.
Per esempio,
immaginiamo che il contribuente spenda nel corso dell’anno € 729,11 per oneri
sanitari; togliendo la franchigia resteranno € 600 tondi a disposizione, e
applicando l’aliquota del 19% otterremo 114 euro. Questo significa che il
contribuente avrà un risparmio d’imposta pari a € 114.
Però occorre
chiarire che il discorso si applica solo sull’IRPEF, l’imposta sui redditi.
Questa detrazione non ha alcun effetto sulle addizionali regionale e comunale,
sull’IRAP e così via.
Né vale per
imprenditori e professionisti aderenti al regime agevolato dei contribuenti
minimi: essi infatti non applicano l’IRPEF sui redditi della loro attività,
bensì un’imposta sostitutiva che non contempla detrazioni.
Chiarito tutto
questo, quali sono le spese sanitarie
che dobbiamo considerare? In linea generale, si tratta di tutti gli oneri
sostenuti per la propria salute: visite specialistiche, acquisti di medicinali
o di protesi, spese odontoiatriche… Naturalmente è indispensabile che queste
spese siano state sostenute nel corso dell’anno di nostro interesse, e che
siano documentate da una fattura
intestata al contribuente.
Tuttavia, si
possono dedurre (al 100%, oppure al 50% se è a carico anche del coniuge) anche
le spese sostenute per conto di un familiare
a carico, e questo anche se il documento è intestato a lui.
Fino a qui il
discorso sembra tutto sommato semplice; ma si complica parecchio quando andiamo
a spulciare gli scontrini della farmacia, come vedremo nella prossima puntata.
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