A partire da oggi, lo Studio Aymerich inizia la sua collaborazione con il portale Pronto Professionista. Nasce dunque una serie parallela di articoli, di cui daremo regolarmente conto sul nostro blog.
Il primo articolo, appena pubblicato, concerne le modalità di pagamento del modello F24 e i vincoli che occorre rispettare. Correte a leggerlo!
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venerdì 5 febbraio 2016
Come pagare il modello F24
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TASI
mercoledì 3 dicembre 2014
IMU e TASI sui terreni agricoli
In queste ore sta
montando la protesta in tutta Italia via via che si prende consapevolezza del
decreto ministeriale che nei giorni scorsi ha ridisegnato le imposte locali sui terreni agricoli. In
realtà gli addetti ai lavori sapevano da molti mesi che il tema era in agenda,
ma l’approssimarsi della scadenza del 16
dicembre aveva fatto pensare che la questione fosse ormai passata in
cavalleria o rinviata all’anno venturo.
E invece no: con
un ritardo che chi scrive non esita a definire inaccettabile, le regole sono
cambiate con effetto retroattivo sull’intero
periodo d’imposta 2014.
Ma, in definitiva,
cosa è successo? L’IMU, come l’ICI prima di lei, non è applicabile sui terreni
agricoli situati in Comuni montani. Per “terreni
agricoli” indichiamo, grossolanamente, tutti i terreni non risultanti aree
fabbricabili ai sensi dei piani urbanistici comunali, indipendentemente dall’effettivo
loro utilizzo a fini di coltivazione o allevamento; ricordiamo, però, che una
norma agevolativa stabilisce che la arre fabbricabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
(o che li detengono a titolo di comodato, usufrutto, affitto…) sono considerate
a loro volta terreni agricoli.
Per individuare i Comuni montani, invece, ci si rifaceva
ad un elenco contenuto in un decreto emanato nel lontano 1993. Ed è su questo decreto
che sorge la novità, poiché esso è stato sostituito con un nuovo metodo di
individuazione.
Il vecchio elenco,
inutile negarlo, aveva del paradossale, e fra i Comuni montani erano indicate
anche numerose città costiere che magari avevano solo un’isolata collina sul loro
territorio. Rivedere tale elenco in senso restrittivo ha indubbiamente una sua
correttezza.
Il vero problema è
che la modifica avviene adesso, quando magari i calcoli sono già stati fatti,
dato che la scadenza per il saldo IMU è fra meno di due settimane.
Comunque,
protestare serve a poco: la legge c’è e va applicata. Come bisogna comportarsi,
dunque? Sul sito internet dell’Istat esiste un elenco completo dei Comuni
italiani, e, fra i dati statistici presenti, vi è anche l’altitudine del municipio: oggi è quello l’elemento discriminante.
I Comuni sono da
suddividere in tre categorie: quelli
la cui altitudine del municipio supera i 600
metri sul livello del mare; quelli in cui la misura è inclusa fra 281 e 600 metri; e quelli in cui va
da 0 a 280 metri.
I primi sono Comuni
montani a tutti gli effetti: tutti i terreni agricoli ivi presenti sono esenti
dall’IMU; gli ultimi, invece, sono considerati Comuni di pianura e l’IMU la
pagano senza sconti. Il caso più complesso è quello della seconda categoria: i
terreni agricoli sono normalmente soggetti ad IMU, a meno che non siano
posseduti o detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, a favore dei
quali vige l’esenzione.
Okay, ma quando l’IMU
è dovuta quanto si paga, in concreto?
Dobbiamo prendere il reddito dominicale, rivalutarlo del 25% e poi moltiplicarlo per un fattore pari a 135, oppure 75 se si
tratta di coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Il risultato è la base imponibile, che andrà ragguagliata all’effettivo possesso, e
cioè alla quota di proprietà detenuta (qualora vi siano più comproprietari) e ai
soli mesi che ci interessano, qualora il terreno sia stato acquisito o ceduto
durante l’anno.
Sulla base
imponibile ragguagliata occorre infine applicare l’aliquota deliberata dal Comune. Ma poiché quasi tutti i Comuni sono
stati colti in contropiede e per questi terreni non hanno previsto alcuna
aliquota specifica, non resterà che applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76%.
A questo punto
molti si domanderanno con terrore: “E la TASI?
Tocca pagare pure quella?”. No, almeno lì si può tirare il fiato. La TASI non si applica mai sui terreni
agricoli, in nessun caso. Una consolazione un po’ magra, ma di questi tempi ci
si deve accontentare.
venerdì 26 settembre 2014
L’acconto della TASI 2014
Le imposte locali sulla casa sono cambiate
praticamente ogni anno, da qualche tempo a questa parte. E la principale novità
(non l’unica peraltro) che ha coinvolto il nostro 2014 è stata il debutto della
TASI, il tributo destinato a
finanziare i cosiddetti servizi
indivisibili del Comune, quelli come l’illuminazione pubblica o il
rifacimento dei marciapiedi di cui fruiscono tutti senza che sia possibile
distinguere il “consumo” individuale.
Al contrario
dell’IMU, la TASI si paga anche sull’abitazione
principale (che solitamente, anzi, è stangata più delle altre, anche se non
in tutti i Comuni), e il motivo è semplice. Se ipotizziamo un contribuente che
vive 350 giorni l’anno nel Comune X e i restanti 15 giorni nella casa al mare
nel Comune Y, è ovvio che consuma di più i servizi indivisibili di X, ed è
quindi logico che la TASI sulla prima casa sia più salata.
Su come si
calcola la TASI magari ritorneremo un’altra volta. Oggi invece ci concentriamo
sulle date di versamento per l’anno
2014, argomento assai travagliato considerato che, a causa della novità dell’imposta,
molti Comuni sono riusciti a deliberare in materia con molto ritardo e alcuni
perfino adesso non ci sono ancora riusciti.
A regime, la
TASI si versa in due rate: un acconto da versare entro il 16 giugno e
il saldo entro il 16 dicembre. L’acconto
è calcolato come pari al 50% della TASI versata nell’anno precedente, posto naturalmente
che non vi siano variazioni nel patrimonio immobiliare posseduto.
Dato che il 2014
è però l’anno di debutto della TASI, ovviamente per quest’anno le regole sono un po’ diverse: per stabilire l’acconto
occorre infatti calcolare il tributo complessivo previsto per l’anno in corso (dunque
con le aliquote e le detrazioni adottate dal Comune per quest’anno) e dividerla
per due. Per il saldo, invece, nulla cambia.
Poiché però,
come detto, moltissimi Comuni non hanno fatto a tempo a deliberare in materia,
ecco che le date di versamento dell’acconto sono state triplicate: 16 giugno, 16 ottobre e 16 dicembre.
A giugno hanno
già versato l’acconto quei contribuenti il cui Comune aveva emanato e pubblicato
il regolamento entro il mese precedente. Per gli altri Comuni è stato dato
invece tempo fino al 10 settembre per emanare la delibera e al 18 per
pubblicarla sulla pagina del Ministero delle Finanze dedicata alla fiscalità
locale. Perciò, i cittadini che devono contribuire alla TASI in uno o più di
questi Comuni, devono provvedere a fare i calcoli e ad eseguire il versamento
entro giovedì 16 ottobre.
Tuttavia, ci
sono ancora alcune centinaia di Comuni che hanno mancato anche questo secondo
appuntamento. Cosa fare, in questa situazione? La legge parla chiaro: la TASI
si verserà in unica soluzione (acconto + saldo) entro il 16 dicembre, applicando alla base imponibile l’aliquota
fissata dalla legge, pari all’uno per
mille.
A questo punto,
come fa il cittadino a sapere come comportarsi? Ritorna utile il suddetto sito ministeriale, dove è possibile
fare una ricerca Comune per Comune. Il motore di ricerca è molto facile da
utilizzare, perciò ciò che serve non è una grande competenza informatica,
quanto piuttosto tanta buona volontà nell’andare a spulciare le delibere
comunali.
Non vi resta
dunque che collegarvi alla pagina http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
e... buon divertimento!
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