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venerdì 5 febbraio 2016

Come pagare il modello F24

A partire da oggi, lo Studio Aymerich inizia la sua collaborazione con il portale Pronto Professionista. Nasce dunque una serie parallela di articoli, di cui daremo regolarmente conto sul nostro blog.
Il primo articolo, appena pubblicato, concerne le modalità di pagamento del modello F24 e i vincoli che occorre rispettare. Correte a leggerlo!

mercoledì 3 dicembre 2014

IMU e TASI sui terreni agricoli



In queste ore sta montando la protesta in tutta Italia via via che si prende consapevolezza del decreto ministeriale che nei giorni scorsi ha ridisegnato le imposte locali sui terreni agricoli. In realtà gli addetti ai lavori sapevano da molti mesi che il tema era in agenda, ma l’approssimarsi della scadenza del 16 dicembre aveva fatto pensare che la questione fosse ormai passata in cavalleria o rinviata all’anno venturo.
E invece no: con un ritardo che chi scrive non esita a definire inaccettabile, le regole sono cambiate con effetto retroattivo sull’intero periodo d’imposta 2014. 




Ma, in definitiva, cosa è successo? L’IMU, come l’ICI prima di lei, non è applicabile sui terreni agricoli situati in Comuni montani. Per “terreni agricoli” indichiamo, grossolanamente, tutti i terreni non risultanti aree fabbricabili ai sensi dei piani urbanistici comunali, indipendentemente dall’effettivo loro utilizzo a fini di coltivazione o allevamento; ricordiamo, però, che una norma agevolativa stabilisce che la arre fabbricabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (o che li detengono a titolo di comodato, usufrutto, affitto…) sono considerate a loro volta terreni agricoli.
Per individuare i Comuni montani, invece, ci si rifaceva ad un elenco contenuto in un decreto emanato nel lontano 1993. Ed è su questo decreto che sorge la novità, poiché esso è stato sostituito con un nuovo metodo di individuazione.
Il vecchio elenco, inutile negarlo, aveva del paradossale, e fra i Comuni montani erano indicate anche numerose città costiere che magari avevano solo un’isolata collina sul loro territorio. Rivedere tale elenco in senso restrittivo ha indubbiamente una sua correttezza.
Il vero problema è che la modifica avviene adesso, quando magari i calcoli sono già stati fatti, dato che la scadenza per il saldo IMU è fra meno di due settimane.
 


Comunque, protestare serve a poco: la legge c’è e va applicata. Come bisogna comportarsi, dunque? Sul sito internet dell’Istat esiste un elenco completo dei Comuni italiani, e, fra i dati statistici presenti, vi è anche l’altitudine del municipio: oggi è quello l’elemento discriminante.
I Comuni sono da suddividere in tre categorie: quelli la cui altitudine del municipio supera i 600 metri sul livello del mare; quelli in cui la misura è inclusa fra 281 e 600 metri; e quelli in cui va da 0 a 280 metri.
I primi sono Comuni montani a tutti gli effetti: tutti i terreni agricoli ivi presenti sono esenti dall’IMU; gli ultimi, invece, sono considerati Comuni di pianura e l’IMU la pagano senza sconti. Il caso più complesso è quello della seconda categoria: i terreni agricoli sono normalmente soggetti ad IMU, a meno che non siano posseduti o detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, a favore dei quali vige l’esenzione.




Okay, ma quando l’IMU è dovuta quanto si paga, in concreto? Dobbiamo prendere il reddito dominicale, rivalutarlo del 25% e poi moltiplicarlo per un fattore pari a 135, oppure 75 se si tratta di coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Il risultato è la base imponibile, che andrà ragguagliata all’effettivo possesso, e cioè alla quota di proprietà detenuta (qualora vi siano più comproprietari) e ai soli mesi che ci interessano, qualora il terreno sia stato acquisito o ceduto durante l’anno.
Sulla base imponibile ragguagliata occorre infine applicare l’aliquota deliberata dal Comune. Ma poiché quasi tutti i Comuni sono stati colti in contropiede e per questi terreni non hanno previsto alcuna aliquota specifica, non resterà che applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76%.


A questo punto molti si domanderanno con terrore: “E la TASI? Tocca pagare pure quella?”. No, almeno lì si può tirare il fiato. La TASI non si applica mai sui terreni agricoli, in nessun caso. Una consolazione un po’ magra, ma di questi tempi ci si deve accontentare.

venerdì 26 settembre 2014

L’acconto della TASI 2014



Le imposte locali sulla casa sono cambiate praticamente ogni anno, da qualche tempo a questa parte. E la principale novità (non l’unica peraltro) che ha coinvolto il nostro 2014 è stata il debutto della TASI, il tributo destinato a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili del Comune, quelli come l’illuminazione pubblica o il rifacimento dei marciapiedi di cui fruiscono tutti senza che sia possibile distinguere il “consumo” individuale.


Al contrario dell’IMU, la TASI si paga anche sull’abitazione principale (che solitamente, anzi, è stangata più delle altre, anche se non in tutti i Comuni), e il motivo è semplice. Se ipotizziamo un contribuente che vive 350 giorni l’anno nel Comune X e i restanti 15 giorni nella casa al mare nel Comune Y, è ovvio che consuma di più i servizi indivisibili di X, ed è quindi logico che la TASI sulla prima casa sia più salata.
Su come si calcola la TASI magari ritorneremo un’altra volta. Oggi invece ci concentriamo sulle date di versamento per l’anno 2014, argomento assai travagliato considerato che, a causa della novità dell’imposta, molti Comuni sono riusciti a deliberare in materia con molto ritardo e alcuni perfino adesso non ci sono ancora riusciti.
A regime, la TASI si versa in due rate: un acconto da versare entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. L’acconto è calcolato come pari al 50% della TASI versata nell’anno precedente, posto naturalmente che non vi siano variazioni nel patrimonio immobiliare posseduto. 


Dato che il 2014 è però l’anno di debutto della TASI, ovviamente per quest’anno le regole sono un po’ diverse: per stabilire l’acconto occorre infatti calcolare il tributo complessivo previsto per l’anno in corso (dunque con le aliquote e le detrazioni adottate dal Comune per quest’anno) e dividerla per due. Per il saldo, invece, nulla cambia.
Poiché però, come detto, moltissimi Comuni non hanno fatto a tempo a deliberare in materia, ecco che le date di versamento dell’acconto sono state triplicate: 16 giugno, 16 ottobre e 16 dicembre.
A giugno hanno già versato l’acconto quei contribuenti il cui Comune aveva emanato e pubblicato il regolamento entro il mese precedente. Per gli altri Comuni è stato dato invece tempo fino al 10 settembre per emanare la delibera e al 18 per pubblicarla sulla pagina del Ministero delle Finanze dedicata alla fiscalità locale. Perciò, i cittadini che devono contribuire alla TASI in uno o più di questi Comuni, devono provvedere a fare i calcoli e ad eseguire il versamento entro giovedì 16 ottobre.
Tuttavia, ci sono ancora alcune centinaia di Comuni che hanno mancato anche questo secondo appuntamento. Cosa fare, in questa situazione? La legge parla chiaro: la TASI si verserà in unica soluzione (acconto + saldo) entro il 16 dicembre, applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dalla legge, pari all’uno per mille.


A questo punto, come fa il cittadino a sapere come comportarsi? Ritorna utile il suddetto sito ministeriale, dove è possibile fare una ricerca Comune per Comune. Il motore di ricerca è molto facile da utilizzare, perciò ciò che serve non è una grande competenza informatica, quanto piuttosto tanta buona volontà nell’andare a spulciare le delibere comunali.
Non vi resta dunque che collegarvi alla pagina http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm e... buon divertimento!