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venerdì 5 febbraio 2016

Come pagare il modello F24

A partire da oggi, lo Studio Aymerich inizia la sua collaborazione con il portale Pronto Professionista. Nasce dunque una serie parallela di articoli, di cui daremo regolarmente conto sul nostro blog.
Il primo articolo, appena pubblicato, concerne le modalità di pagamento del modello F24 e i vincoli che occorre rispettare. Correte a leggerlo!

venerdì 27 febbraio 2015

Otto per Mille



Iniziamo oggi un piccolo viaggio alla scoperta dei meccanismi dell’Otto, del Cinque e del Due per Mille, ovverosia i tre meccanismi complementari che consentono, a chi lo desidera, di destinare una parte delle proprie imposte a soggetti differenti dall’Erario.
Iniziamo dal più noto e tradizionale, l’Otto per Mille. Tale meccanismo consente (o, più esattamente: obbliga) l’attribuzione dello 0,8% della propria IRPEF annuale ad un ente di natura religiosa. Perché abbiamo sottolineato la parola “obbliga”? Poiché, a differenza del Cinque e del Due per Mille, il meccanismo dell’Otto per Mille si applica a tutti i contribuenti, volenti, nolenti e perfino indifferenti.
 


Infatti, nell’ipotesi che il contribuente non desideri esprimere alcuna preferenza, il suo Otto per Mille viene comunque attribuito a tutti i soggetti in gara, in proporzione alle preferenze espresse dalla totalità degli italiani, ad eccezione delle Assemblee di Dio in Italia e della Chiesa Apostolica che hanno rinunciato a tale possibilità devolvendola allo Stato.
Quello degli indifferenti è un tema assai rilevante, considerando che ogni anno solo il 40% dei contribuenti esprime una scelta, che però di fatto finisce per condizionare anche il restante 60% che invece non adotta alcuna decisione.
È da notare inoltre che il discorso riguarda esclusivamente l’IRPEF, e cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non rientrano perciò in alcun modo nel calcolo: le imposte differenti da quelle sul reddito; le addizionali regionali e comunali; le imposte sul reddito sostitutive dell’IRPEF incluse le diverse forme di tassazione separata; le imposte sul reddito applicate a soggetti diversi dalle persone fisiche.


A questo punto, vediamo in cosa consiste la platea dei beneficiari, che con il passare degli anni è andata sempre più crescendo. C’è innanzitutto la Chiesa Cattolica, a favore della quale fu istituito in origine il meccanismo in virtù della revisione dei Patti Lateranensi nel 1984; e naturalmente si tratta anche del soggetto che beneficia del maggior numero di adesioni, pari ogni anno a circa l’80% delle scelte espresse.
Ci sono poi numerose altre confessioni religiose che negli anni hanno stipulato accordi analoghi con il Governo italiano: Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Evangelica Valdese, la Chiesa Evangelica Luterana, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, l’Unione Buddhista Italiana, l’Unione Induista Italiana, la Chiesa Apostolica in Italia e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia. Da molto tempo si attende lo sbarco nel mondo dell’Otto per Mille per le comunità islamiche, con cui le trattative sono in corso e che presumibilmente, quando sarà il momento, si porranno agevolmente al secondo posto fra le confessioni prescelte dai contribuenti.
Rimane infine la possibilità di destinare l’Otto per Mille allo Stato, che lo dovrebbe utilizzare specificatamente per scopi sociali e umanitari, sebbene di fatto una buona parte di questi fondi sia stornata quasi ogni anno per coprire buchi sparsi nel bilancio pubblico.



Come si esprime la propria scelta? Mettendo una firma nell’apposito riquadro contenuto nella scheda 730-1 oppure nel frontespizio del modello UNICO-PF, secondo i casi. Chi invece fosse esonerato dalla dichiarazione dei redditi, può comunque esprimere la sua scelta consegnando la medesima scheda al proprio sostituto d’imposta o al CAF.

giovedì 8 gennaio 2015

Regime forfettario dal 2015: adempimenti ed esoneri



Dopo aver approfondito le condizioni di accesso al regime forfettario e aver fatto due conti su quanto si paga in termini di imposte e contributi previdenziali, resta un ultimo capitolo da affrontare: gli adempimenti cui sottostare e quelli da cui invece gli aderenti al regime sono esonerati.
Infatti i propulsori della legge affermano con insistenza che il regime forfettario non brilla certamente in termini di riduzione degli importi da pagare, ma lo fa se andiamo a considerare la semplificazione radicale degli obblighi cui rispondere. E non c’è dubbio che sotto questo aspetto il regime forfettario appare come il più semplice che si sia mai visto, il che dovrebbe consentire fra l’altro una notevole riduzione dei costi del commercialista.


Cosa devono dunque fare gli aderenti al regime?
Per prima cosa, essi devono ovviamente emettere fattura sulle operazioni compiute (o ricevuta o scontrino in caso di esonero dalla fatturazione), ma senza addebitare l’IVA ai loro clienti. Nelle loro fatture o documenti succedanei dovrà però comparire una dicitura che giustifichi l’assenza dell’imposta sul valore aggiunto, che potrebbe suonare come: “Operazione esclusa da IVA ex art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014”.
Devono inoltre conservare e numerare tutte le fatture ricevute, ma non hanno la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti. Come conseguenza, sono esonerati dalla tenuta di qualsivoglia libro contabile, tanto ai fini IVA quanto ai fini delle imposte dirette. L’esclusione da IVA comporta per di più la totale esenzione dagli adempimenti dichiarativi connessi: comunicazione dati, dichiarazione annuale, spesometro.
Gli aderenti al regime dovranno invece predisporre e inviare la dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta sostitutiva del 15% secondo le modalità e tempistiche ordinarie, ma è facile presumere che la compilazione sarà molto veloce.


Un altro beneficio è che gli aderenti al regime sono del tutto esclusi dall’applicazione dell’IRAP e degli studi di settore e dei parametri contabili, nonché dalla comunicazione annuale delle operazioni con soggetti residenti in Paesi iscritti nelle black list; inoltre non subiscono mai ritenuta d’acconto sui propri compensi, purché in fattura sia indicata una dicitura del tenore: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014”.
I vantaggi indicati nell’ultimo capoverso erano comuni anche al vecchio regime dei contribuenti minimi, ma qui c’è anche una semplificazione in più: i “forfettari” non rivestono mai il ruolo di sostituti d’imposta e dunque non eseguono mai ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo (né sui propri eventuali dipendenti né su altri soggetti). Questo significa che sono esonerati dagli adempimenti conseguenti, e cioè il rilascio delle certificazioni uniche (gli ex CUD) e l’invio del modello 770. Ciò che dovranno fare, invece, sarà indicare in dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui in condizioni normali avrebbero dovuto applicare la ritenuta nonché gli importi corrisposti.



Ci sono poi alcune adempimenti particolari: nell’ipotesi di esecuzione, a titolo di cliente, di operazioni in regime di reverse-charge oppure di acquisti intracomunitari, all’imprenditore o professionista in regime forfettario toccherà integrare la fattura del fornitore con l’indicazione di IVA e totale nonché versare l’ammontare dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo.

venerdì 7 novembre 2014

Addizionali regionali e addizionali comunali



Quando si parla genericamente delle tasse che si pagano, con trattenute in busta-paga o sulla pensione oppure con i modelli F24 che ci consegnano CAF e commercialisti, non tutti conoscono esattamente in che cosa consistono le imposizioni sul reddito posseduto. E se siamo comunque consapevoli che la gran parte di questi pagamenti andranno a rimpinguare le casse dello Stato (si tratta della celebre IRPEF), non tutti sappiamo che normalmente sono incluse anche quote minori dirette verso Regioni e Comuni: si tratta delle addizionali, ovverosia letteralmente di maggiorazioni sull’IRPEF che, per l’appunto, hanno funzioni salvifiche nei confronti delle esangui casse degli enti locali.




Va da sé che le addizionali spettano solo se e quando si deve pagare anche l’IRPEF. Perciò coloro che pagano solamente imposte sostitutive di quest’ultima, come la cedolare secca o il tributo sui contribuenti minimi, il problema delle addizionali non devono nemmeno porselo.
Ma per gli altri contribuenti il discorso è diverso. Ed è un discorso anche di natura politica: da un lato c’è chi vorrebbe potenziare le addizionali, al fine di favorire il passaggio a quel federalismo fiscale che, come l’araba fenice, tutti dicono che esiste ma nessuno sa dove stia di casa; dall’altro, invece, c’è chi vorrebbe abolirle del tutto sostituendole con balzelli di natura diversa per evitare che i contribuenti più inferociti diano tutte le colpe allo Stato per le trattenute sullo stipendio.
Sta di fatto che, alla data attuale, le addizionali esistono e sono dovute sulla base del proprio domicilio fiscale (che solitamente, anche se non sempre, coincide con la residenza). Così come l’IRPEF, le addizionali sono dovute solo dalle persone fisiche e non da soggetti differenti come società o associazioni.




Ma torniamo al domicilio fiscale. Giusto per il “piacere” di complicare le cose più semplici, l’addizionale regionale si determina sulla base del domicilio fiscale al 31 dicembre del periodo d’imposta interessato, mentre per l’addizionale comunale si fa riferimento al primo gennaio del medesimo anno. Questa stranezza dovrebbe essere comunque corretta con la legge di stabilità attualmente in discussione che dall’anno prossimo dovrebbe contenere il riferimento al primo gennaio per ciascuna addizionale. Pertanto, immaginiamo il contribuente X che inizia il 2014 risiedendo a Torino e che nel mese di giugno si trasferisce a Milano: egli pagherà l’addizionale comunale a Torino e l’addizionale regionale alla Lombardia con riferimento al reddito dell’intero anno solare. Se la stessa situazione si verificasse nel 2015, invece, addizionale comunale e regionale di quell’anno andrebbero rispettivamente a Torino e al Piemonte.


 Ma come si calcolano le addizionali? Beh, il discorso rischia di farsi lungo e quindi magari su questo torneremo la prossima volta.

Integrazione all'articolo: un nostro affezionato lettore ci ricorda un'ulteriore complicazione in merito all'individuazione del domicilio fiscale utile per individuare Regione e Comune cui far riferimento. I trasferimenti di residenza, infatti, assumono efficacia solo dopo sessanta giorni. Sull'utilità di quest'astrusa norma non chiedeteci spiegazioni.