A partire da oggi, lo Studio Aymerich inizia la sua collaborazione con il portale Pronto Professionista. Nasce dunque una serie parallela di articoli, di cui daremo regolarmente conto sul nostro blog.
Il primo articolo, appena pubblicato, concerne le modalità di pagamento del modello F24 e i vincoli che occorre rispettare. Correte a leggerlo!
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venerdì 5 febbraio 2016
Come pagare il modello F24
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venerdì 27 febbraio 2015
Otto per Mille
Iniziamo oggi un piccolo viaggio alla scoperta dei
meccanismi dell’Otto, del Cinque e del Due per Mille, ovverosia i tre
meccanismi complementari che consentono, a chi lo desidera, di destinare una
parte delle proprie imposte a soggetti differenti dall’Erario.
Iniziamo dal più
noto e tradizionale, l’Otto per Mille.
Tale meccanismo consente (o, più esattamente: obbliga) l’attribuzione dello 0,8% della propria IRPEF annuale ad
un ente di natura religiosa. Perché abbiamo
sottolineato la parola “obbliga”? Poiché, a differenza del Cinque e del Due per
Mille, il meccanismo dell’Otto per Mille si
applica a tutti i contribuenti, volenti, nolenti e perfino indifferenti.
Infatti, nell’ipotesi
che il contribuente non desideri esprimere alcuna preferenza, il suo Otto per
Mille viene comunque attribuito a tutti i soggetti in gara, in proporzione alle preferenze espresse
dalla totalità degli italiani, ad eccezione delle Assemblee di Dio in Italia e
della Chiesa Apostolica che hanno rinunciato a tale possibilità devolvendola
allo Stato.
Quello degli indifferenti è un tema assai rilevante,
considerando che ogni anno solo il 40% dei contribuenti esprime una scelta, che
però di fatto finisce per condizionare anche il restante 60% che invece non
adotta alcuna decisione.
È da notare inoltre
che il discorso riguarda esclusivamente l’IRPEF, e cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non rientrano perciò in
alcun modo nel calcolo: le imposte differenti da quelle sul reddito; le
addizionali regionali e comunali; le imposte sul reddito sostitutive dell’IRPEF
incluse le diverse forme di tassazione separata; le imposte sul reddito
applicate a soggetti diversi dalle persone fisiche.
A questo punto,
vediamo in cosa consiste la platea dei beneficiari, che con il passare degli
anni è andata sempre più crescendo. C’è innanzitutto la Chiesa Cattolica, a favore della quale fu istituito in origine il
meccanismo in virtù della revisione dei Patti Lateranensi nel 1984; e naturalmente
si tratta anche del soggetto che beneficia del maggior numero di adesioni, pari ogni anno a circa l’80% delle
scelte espresse.
Ci sono poi numerose altre confessioni religiose
che negli anni hanno stipulato accordi analoghi con il Governo italiano: Unione
delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, le Assemblee di Dio in
Italia, la Chiesa Evangelica Valdese, la Chiesa Evangelica Luterana, l’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato
per l’Europa Meridionale, l’Unione Buddhista Italiana, l’Unione Induista
Italiana, la Chiesa Apostolica in Italia e l’Unione Cristiana Evangelica Battista
d’Italia. Da molto tempo si attende lo sbarco nel mondo dell’Otto per Mille per
le comunità islamiche, con cui le trattative sono in corso e che
presumibilmente, quando sarà il momento, si porranno agevolmente al secondo
posto fra le confessioni prescelte dai contribuenti.
Rimane infine la
possibilità di destinare l’Otto per Mille allo Stato, che lo dovrebbe utilizzare specificatamente per scopi sociali
e umanitari, sebbene di fatto una buona parte di questi fondi sia stornata
quasi ogni anno per coprire buchi sparsi nel bilancio pubblico.
Come
si esprime la propria scelta? Mettendo una firma nell’apposito riquadro contenuto nella scheda 730-1 oppure
nel frontespizio del modello UNICO-PF, secondo i casi. Chi invece fosse
esonerato dalla dichiarazione dei redditi, può comunque esprimere la sua scelta
consegnando la medesima scheda al proprio sostituto d’imposta o al CAF.
giovedì 8 gennaio 2015
Regime forfettario dal 2015: adempimenti ed esoneri
Dopo aver
approfondito le condizioni di accesso al regime forfettario e aver fatto due
conti su quanto si paga in termini di imposte e contributi previdenziali, resta
un ultimo capitolo da affrontare: gli adempimenti
cui sottostare e quelli da cui invece gli aderenti al regime sono esonerati.
Infatti i
propulsori della legge affermano con insistenza che il regime forfettario non brilla
certamente in termini di riduzione degli importi da pagare, ma lo fa se andiamo
a considerare la semplificazione
radicale degli obblighi cui rispondere. E non c’è dubbio che sotto questo
aspetto il regime forfettario appare come il
più semplice che si sia mai visto, il che dovrebbe consentire fra l’altro
una notevole riduzione dei costi del commercialista.
Cosa devono dunque
fare gli aderenti al regime?
Per prima cosa,
essi devono ovviamente emettere fattura
sulle operazioni compiute (o ricevuta o scontrino in caso di esonero dalla
fatturazione), ma senza addebitare l’IVA ai loro clienti. Nelle loro fatture o
documenti succedanei dovrà però comparire una dicitura che giustifichi l’assenza
dell’imposta sul valore aggiunto, che potrebbe suonare come: “Operazione esclusa da IVA ex art. 1 cc.
54-89 L. 190/2014”.
Devono inoltre conservare e numerare tutte le fatture
ricevute, ma non hanno la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti.
Come conseguenza, sono esonerati dalla
tenuta di qualsivoglia libro contabile, tanto ai fini IVA quanto ai fini
delle imposte dirette. L’esclusione da IVA comporta per di più la totale esenzione dagli adempimenti
dichiarativi connessi: comunicazione dati, dichiarazione annuale,
spesometro.
Gli aderenti al
regime dovranno invece predisporre e inviare la dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta sostitutiva del 15%
secondo le modalità e tempistiche ordinarie, ma è facile presumere che la
compilazione sarà molto veloce.
Un altro beneficio
è che gli aderenti al regime sono del tutto esclusi dall’applicazione dell’IRAP
e degli studi di settore e dei
parametri contabili, nonché dalla comunicazione annuale delle operazioni con soggetti
residenti in Paesi iscritti nelle black
list; inoltre non subiscono mai ritenuta d’acconto sui propri compensi, purché
in fattura sia indicata una dicitura del tenore: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 1 cc. 54-89 L.
190/2014”.
I vantaggi
indicati nell’ultimo capoverso erano comuni anche al vecchio regime dei contribuenti
minimi, ma qui c’è anche una semplificazione in più: i “forfettari” non rivestono mai il ruolo di sostituti d’imposta e
dunque non eseguono mai ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo (né sui
propri eventuali dipendenti né su altri soggetti). Questo significa che sono
esonerati dagli adempimenti conseguenti, e cioè il rilascio delle
certificazioni uniche (gli ex CUD) e l’invio del modello 770. Ciò che dovranno
fare, invece, sarà indicare in dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui in condizioni normali avrebbero
dovuto applicare la ritenuta nonché gli importi corrisposti.
Ci sono poi alcune
adempimenti particolari: nell’ipotesi di esecuzione, a titolo di cliente, di
operazioni in regime di reverse-charge
oppure di acquisti intracomunitari,
all’imprenditore o professionista in regime forfettario toccherà integrare la fattura
del fornitore con l’indicazione di IVA e totale nonché versare l’ammontare dell’imposta
entro il giorno 16 del mese successivo.
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venerdì 7 novembre 2014
Addizionali regionali e addizionali comunali
Quando si parla
genericamente delle tasse che si pagano, con trattenute in busta-paga o sulla
pensione oppure con i modelli F24 che ci consegnano CAF e commercialisti, non
tutti conoscono esattamente in che cosa consistono le imposizioni sul reddito
posseduto. E se siamo comunque consapevoli che la gran parte di questi
pagamenti andranno a rimpinguare le casse dello Stato (si tratta della celebre
IRPEF), non tutti sappiamo che normalmente sono incluse anche quote minori
dirette verso Regioni e Comuni: si
tratta delle addizionali, ovverosia
letteralmente di maggiorazioni sull’IRPEF che, per l’appunto, hanno funzioni
salvifiche nei confronti delle esangui casse degli enti locali.
Va da sé che le
addizionali spettano solo se e quando si
deve pagare anche l’IRPEF. Perciò coloro che pagano solamente imposte
sostitutive di quest’ultima, come la cedolare secca o il tributo sui contribuenti
minimi, il problema delle addizionali non devono nemmeno porselo.
Ma per gli altri contribuenti
il discorso è diverso. Ed è un discorso anche di natura politica: da un lato c’è
chi vorrebbe potenziare le addizionali, al fine di favorire il passaggio a quel
federalismo fiscale che, come l’araba fenice, tutti dicono che esiste ma
nessuno sa dove stia di casa; dall’altro, invece, c’è chi vorrebbe abolirle del
tutto sostituendole con balzelli di natura diversa per evitare che i contribuenti
più inferociti diano tutte le colpe allo Stato per le trattenute sullo
stipendio.
Sta di fatto che,
alla data attuale, le addizionali esistono e sono dovute sulla base del proprio domicilio fiscale (che solitamente, anche se
non sempre, coincide con la residenza). Così come l’IRPEF, le addizionali sono
dovute solo dalle persone fisiche e non
da soggetti differenti come società o associazioni.
Ma torniamo al
domicilio fiscale. Giusto per il “piacere” di complicare le cose più semplici, l’addizionale
regionale si determina sulla base del domicilio fiscale al 31 dicembre del periodo d’imposta interessato, mentre per l’addizionale
comunale si fa riferimento al primo
gennaio del medesimo anno. Questa stranezza dovrebbe essere comunque
corretta con la legge di stabilità
attualmente in discussione che dall’anno prossimo dovrebbe contenere il
riferimento al primo gennaio per ciascuna addizionale. Pertanto, immaginiamo il
contribuente X che inizia il 2014 risiedendo a Torino e che nel mese di giugno
si trasferisce a Milano: egli pagherà l’addizionale comunale a Torino e l’addizionale
regionale alla Lombardia con riferimento al reddito dell’intero anno solare. Se
la stessa situazione si verificasse nel 2015, invece, addizionale comunale e
regionale di quell’anno andrebbero rispettivamente a Torino e al Piemonte.
Ma come si calcolano le addizionali? Beh,
il discorso rischia di farsi lungo e quindi magari su questo torneremo la
prossima volta.
Integrazione all'articolo: un nostro affezionato lettore ci ricorda un'ulteriore complicazione in merito all'individuazione del domicilio fiscale utile per individuare Regione e Comune cui far riferimento. I trasferimenti di residenza, infatti, assumono efficacia solo dopo sessanta giorni. Sull'utilità di quest'astrusa norma non chiedeteci spiegazioni.
Integrazione all'articolo: un nostro affezionato lettore ci ricorda un'ulteriore complicazione in merito all'individuazione del domicilio fiscale utile per individuare Regione e Comune cui far riferimento. I trasferimenti di residenza, infatti, assumono efficacia solo dopo sessanta giorni. Sull'utilità di quest'astrusa norma non chiedeteci spiegazioni.
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