martedì 30 dicembre 2014

Regime forfettario dal 2015: i requisiti di accesso



Per i soggetti di piccole dimensioni che intendono aprire una partita IVA, a partire dal mese di gennaio arriva una rivoluzione. Scompare infatti il noto e popolarissimo regime dei contribuenti minimi (anche se chi vi aderiva nel 2014 potrà mantenerlo ad oltranza per la durata originariamente prevista), oltre ad altri regimi agevolati meno conosciuti, come quello degli ex-minimi e quello delle nuove iniziative produttive.
Giunge invece un nuovo regime contabile agevolato: qualcuno lo chiama “dei nuovi minimi” ma noi preferiamo usare la locuzione “regime forfettario”, sia per distinguerlo nettamente dal suo illustre predecessore, sia perché il tratto caratterizzante è proprio la determinazione a forfait del reddito da tassare.



Vediamo di sviscerare, dunque, il nuovo regime contabile a beneficio delle future partite IVA, tenendo comunque conto che su svariati aspetti di dettaglio attendiamo urgenti chiarimenti e istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel primo articolo di questo nostro tour, identifichiamo innanzitutto chi ha la possibilità di accedervi: è infatti indispensabile rispettare congiuntamente numerose condizioni. Per chi possiede tali requisiti, quello forfettario è il regime contabile naturale: in altre parole, si accede automaticamente al regime agevolato (a meno che non si scelga espressamente di rinunciarvi) e vi si può rimanere senza limiti temporali fino a quando i requisiti rimangono rispettati. Va anche detto che magari ci sarà il contribuente che al momento non presenta tutti i requisiti ma magari li acquisirà in futuro, e dunque gli sarà concesso di accedere al regime forfettario in un’annata successiva (su questo, però, attendiamo conferme).


Ma in definitiva, quali sono questi benedetti requisiti? Elenchiamoli punto per punto.
Gli aspiranti aderenti al regime forfettario devono innanzitutto:
1)   Essere residenti in Italia o, in alternativa, essere residenti in un’altra nazione comunitaria o appartenente allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), purché però almeno il 75% del reddito dell’attività sia prodotto in Italia
2)  Esercitare un’attività che non includa la cessione di fabbricati, aree fabbricabili o mezzi di trasporto nuovi
3)   Esercitare un’attività per la quale non è previsto l’assoggettamento obbligatorio ad un regime speciale di determinazione del reddito e/o dell’IVA (agricoltura, editoria, beni usati…)
4) Evitare di essere soci di società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata soggette al regime di trasparenza fiscale 




Inoltre, con riferimento all’annata precedente o, in caso di avvio dell’attività, con previsione per il primo anno, è necessario che:
5)    Non si sostengano costi per lavoro dipendente o assimilato per oltre 5.000 euro
6)  Il reddito dell’attività di impresa o lavoro autonomo sia superiore al reddito da lavoro dipendente o assimilato eventualmente detenuto; questa condizione non è richiesta quando la somma di questi redditi non supera 20.000 euro oppure quando il lavoro da dipendente o assimilato è venuto a cessare
7)   I beni strumentali posseduti al 31 dicembre non superino la soglia di 20.000 euro al lordo degli ammortamenti. Per determinare questa soglia bisogna rammentare che:
·      si fa riferimento al costo di acquisto sostenuto o, in caso di bene detenuto in leasing, al costo sostenuto dal concedente
·      i beni utilizzati in forma promiscua si conteggiano per il 50%; sono ricompresi: telefoni cellulari, automobili, beni vari utilizzati un po’ per sé e un po’ per l’attività
·     non sono mai da considerare i beni immobili né i beni di valore unitario inferiore a € 516,46
8)   Gli incassi annuali non superino la soglia prevista per quella categoria di attività. Occorre fare attenzione al fatto che non rilevano le fatture emesse bensì gli incassi effettivamente conseguiti (principio di cassa)
Il requisito che abbiamo indicato con il numero otto è probabilmente quello più punitivo: sono infatti tantissimi gli aspiranti “forfettari” che devono rinunciare al regime agevolato per superamento della soglia di incassi, la quale è oggettivamente bassa per molte categorie.



Ma come si determina questa soglia? Innanzitutto, occorre identificare l’attività svolta sulla base della classificazione ATECO2007, facilmente rinvenibile sulle proprie dichiarazioni fiscali o, in mancanza, sul sito dell’Istat. Qualora si esercitino più attività, occorre riferirsi a quella principale in termini di volume d’affari (anche su questo aspetto, però, si attendono maggiori conferme).
Tramite la classificazione ATECO2007 si individua un preciso codice attività; dopodiché, occorre leggere la tabella ministeriale che associa ad ogni codice una soglia massima di incassi.
Senza scendere nei dettagli e rinviando per ogni verifica alla tabella contenuta nell’ultima legge di stabilità, possiamo indicare in maniera grossolana che tale soglia è pari a:
  • € 40.000 per commercianti all’ingrosso e al dettaglio, ristoratori e albergatori;
  • € 35.000 per le attività di produzione di alimenti e bevande;
  • € 30.000 per i venditori ambulanti di alimenti e bevande;
  • € 20.000 per i venditori ambulanti di prodotti non alimentari;
  • € 15.000 per i liberi professionisti, gli agenti di commercio e chi opera nell’edilizia;
  • € 20.000 per chi non rientra in nessuna delle categorie sopra citate.

martedì 16 dicembre 2014

Spese mediche e marca da bollo



Qualche tempo fa abbiamo affrontato un lungo viaggio alla scoperta delle possibilità e modalità di detrarre dalle tasse le proprie spese di natura sanitaria (ne trovate notizia qui, qui, qui e qui).
Oggi ritorniamo sull’argomento per trattare di un aspetto correlato, su cui molti hanno dubbi: la detraibilità della marca da bollo.



Facciamo una premessa normativa: per legge su tutte le fatture (e documenti assimilati, come le ricevute fiscali), occorre apporre una marca da bollo da due euro in presenza contemporanea di due condizioni:
1)      l’importo fatturato, o una parte di esso, non è assoggettato ad IVA per qualsivoglia motivo;
2)      l’importo non assoggettato a IVA non è inferiore alla soglia di € 77,47.
Se perciò abbiamo una fattura di 100 euro interamente fuori dal campo di applicazione dell’IVA (ad esempio perché è emessa da un contribuente minimo), oppure in cui magari è di 500 euro di cui 400 sottoposti a IVA e 100 esclusi, la marca da bollo è obbligatoria.
Invece, se la quota non soggetta a IVA fosse di 50 euro, non ci vorrebbe alcuna marca poiché vigerebbe l’esenzione dall’imposta di bollo.


Il discorso esposto si applica in toto anche alle spese sanitarie, poiché esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico sull’Imposta sul valore Aggiunto.
Cosa succede, dunque? La marca, da applicarsi sulla copia della fattura che è consegnata al cliente, è un obbligo a cura dell’emittente, e dunque del medico. Nulla vieta, però, al nostro dottore di chiedere al cliente di essere rimborsato, e così infatti solitamente accade. Perciò, in genere capita che se il medico ci esegue una visita specialistica da 200 euro, in realtà finiamo per pagargliene 202 poiché ci viene addebitato anche il costo della marca.
Il quesito, perciò, è: quando scarichiamo la spesa medica dalle tasse, il beneficio fiscale si estende anche alla marca da bollo o no?
Sul tema si è espressa in maniera inequivocabile l’Agenzia delle Entrate. L’imposta di bollo è un costo accessorio a quello medico, e in un certo senso è come se la sua natura fosse “assorbita” da questo. Perciò è come se fosse da considerarsi come una spesa sanitaria a propria volta, e dunque detraibile per il 19%.


Occorre però che dalla fattura o ricevuta rilasciata dal dottore appaia in maniera inequivocabile che il costo è stato addebitato al contribuente. Quindi, per tornare all’esempio di prima: se in fattura c’è scritto che il cliente paga 200 euro di visita e 2 euro di bollo, non ci sono problemi. Se invece c’è scritto semplicemente che paga 200 euro, il contribuente non può sperare di scaricarsi anche i 2 euro del bollo, in quanto quella spesa l’ha evidentemente sofferta il dottore.