Come abbiamo
detto, non tutti gli acquisti
sostenuti in farmacia si possono considerare come spese sanitarie e dunque non
tutto dà diritto alla detrazione del 19%.
Si tratta dunque
di imparare a leggere cosa c’è scritto nello scontrino parlante rilasciato dal
nostro farmacista di fiducia, per capire cosa ci serve e cosa no.
Possiamo
sicuramente prendere in considerazione tutti i prodotti che recano la dicitura
“farmaco” o “medicinale” (anche con abbreviazioni come “f.co”, “med.” o
analoghe). È vero che il codice numerico
che le accompagna appare incomprensibile ai profani, ma non dobbiamo
preoccuparcene: il codice è stato introdotto sugli scontrini parlanti per
salvaguardare la privacy del contribuente, ma corrisponde ad un medicinale ben
preciso contenuto in una banca dati del Ministero della Sanità. Che si tratti
di spese sanitarie detraibili, dunque, non ci piove. Sulla stessa falsariga
possiamo considerare detraibili anche i ticket
nonché i preparati farmaceutici, o galenici che dir si voglia, ossia le
medicine preparate in prima persona dal farmacista.
Altrettanto certa
è la posizione dei prodotti che recano la dicitura “parafarmaco”: questi infatti non sono detraibili in nessun caso.
Inutile insistere con il funzionario del CAF: la legge è chiara e non ci sono piagnistei che tengano.
Ma siccome fino a
questo punto appare tutto molto semplice, non poteva mancare una categoria di
acquisti assai difficile da interpretare fiscalmente: i dispositivi medici. Sono un vero incubo, ma si tratta di un incubo
con cui bisogna fare i conti considerato che spesso il loro importo è molto
elevato. Certo è che anche chi ha partorito la normativa in merito doveva avere
avuto gli incubi la notte prima ed essersi risvegliato veramente di malumore.
Secondo la circolare n. 20/2011 emanata
dall’Agenzia delle Entrate, infatti, i prodotti caratterizzati dalla dicitura
“dispositivo medico” (o dalla sigla “DM”) sono detraibili solo se presentano tre requisiti congiunti: dal documento
si desume il tipo o nome di dispositivo; il contribuente può dimostrare che il
prodotto presenta la marcatura CE; infine, che il contribuente possa dimostrare
che esso sia davvero un dispositivo medico.
Il primo requisito
è intuitivo: la sigla DM non basta, occorre anche capire in concreto in cosa consiste il prodotto acquistato.
Il secondo
requisito è, a parere di chi scrive, assolutamente ridicolo, considerato che
nessun prodotto privo di marcatura CE
può essere venduto in una nostra farmacia. Comunque, per poter dimostrare la
marcatura, occorrerebbe rassegnarsi a conservare la confezione o il bugiardino,
se non fosse che, per fortuna, molte farmacie si sono ormai attrezzate con
software aggiornati che riportano la scrittura “prodotto con marcatura CE” (o
simile) direttamente nello scontrino
parlante, e questo è fiscalmente sufficiente.
Quanto all’ultimo
requisito, la legge riconosce come dispositivo medico “qualsiasi strumento,
apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in
combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto
funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a
scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o
di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un
processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non
eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi
farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione
possa essere coadiuvata da tali mezzi”.
Il contribuente,
perciò, quando esegue un acquisto deve poter dimostrare che il prodotto rientri
nella definizione descritta. Per fortuna, però, esistono anche alcuni elenchi di dispositivi medici
redatti dal ministero della sanità: e pertanto se il prodotto rientra
all’interno di questi elenchi, questo terzo requisito si ritiene
automaticamente soddisfatto.
In particolare,
secondo tali elenchi sono sempre considerati dispositivi medici: lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi; montature per lenti correttive dei
difetti visivi; occhiali premontati
per presbiopia; apparecchi acustici;
cerotti, bende, garze e medicazioni
avanzate; siringhe; termometri;
apparecchi per aerosol; apparecchi per
la misurazione della pressione arteriosa; penne pungidito e lancette per il
prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia;
pannoloni per incontinenza; prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere,
cavigliere, stampelle e ausili per
la deambulazione in generale ecc.); ausili per disabili (ad es. cateteri,
sacche per urine, padelle ecc..); lenti
a contatto; soluzioni per lenti a contatto; prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse
disinfettanti ecc.); materassi ortopedici e materassi antidecubito; contenitori di campioni di urine o feci; test
di gravidanza; test di ovulazione; test di menopausa; strisce/strumenti per
la determinazione del glucosio; strisce/strumenti per la determinazione del
colesterolo totale, HDL e LDL; strisce/strumenti per la determinazione dei
trigliceridi; test autodiagnostici per le intolleranze alimentari; test
autodiagnostici sulla prostata; test autodiagnostici per la determinazione del
tempo di protrombina; test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci;
test autodiagnostici per la celiachia.