Cosa succede qualora
il contribuente non intenda accettare
e utilizzare il 730 precompilato
messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate? Ci sono diverse possibilità.
Innanzitutto, egli
dovrà rivolgersi ad un soggetto terzo:
un CAF, un intermediario autorizzato oppure il loro sostituto d’imposta
(qualora presti questi servizi); questa figura avrà l’incarico di verificare la
correttezza dei dati e dei documenti presentati - inclusi quelli presenti nel
precompilato - e apporre il visto di
conformità, ossia l’attestazione che quanto dichiarato corrisponde al vero.
Superato questo
passaggio, il contribuente non avrà altre seccature: tutti i relativi controlli, infatti, saranno disposti
nei confronti del soggetto terzo; se risulteranno errori, sarà il soggetto
terzo a dover pagare le sanzioni, gli interessi e la quota di imposte che
normalmente si sarebbe dovuto chiedere al contribuente (su questo aspetto,
peraltro, i sospetti di incostituzionalità sono molto forti). L’insieme di
queste voci è chiamato dai giornali “maxisanzione”.
In realtà, il sostituto d’imposta è esentato dalla maxisanzione, mentre CAF e
altri intermediaria la dovranno subire tutta. Tutto ciò a meno che non si possa
dimostrare che il contribuente ha agito con dolo (ad esempio falsificando le spese deducibili) oppure se le
inesattezze riguardano dati su cui il terzo non poteva che fidarsi delle parole
del contribuente (ad esempio, qualora egli abbia dichiarato di avere la moglie
a carico).
Può però capitare
che, dopo l’invio, il soggetto terzo si
accorga in ritardo di errori e incompletezze che potrebbero far scattare la
maxisanzione. In tal caso, dovrà avvisare il contribuente e chiedergli
l’autorizzazione a modificare la dichiarazione dei redditi entro il 10 novembre; se il cittadino tuttavia si rifiuta, il terzo manderà una
comunicazione apposita all’Agenzia delle Entrate inviando un modello
ministeriale ad hoc ancora tutto da scoprire, entro la stessa scadenza. In
queste situazioni costui eviterà la maxisanzione (gli toccheranno però la
sanzione semplice e gli interessi), mentre le imposte saranno addebitate al
contribuente.
Può anche capitare
che il contribuente desideri trascurare del tutto il 730 precompilato e farlo
redigere dalla A alla Z dal CAF o intermediario. Si parla in questo caso di 730 ordinario e tale ipotesi è del
tutto parificata a quella del 730 precompilato e modificato: anche in questo
caso, infatti, la scadenza è quella del 7 luglio, il soggetto terzo dovrà
apporre il visto di conformità e le conseguenze in termini di maxisanzione sono
esattamente le stesse. Il medesimo discorso, ancora, si applica anche per quei
contribuenti che, pur abilitati a trasmettere il 730, non hanno avuto a
disposizione il modello precompilato perché ricorreva uno di quei casi in cui
l’Agenzia delle Entrate non ha potuto redigerlo.
Resta infine salva
un’ultima possibilità: precompilato o meno, tutti i contribuenti possono
redigere e inviare (anche per proprio conto) il ben più complesso modello UNICO PF. In tal caso la scadenza è fissata
al 30 settembre e le conseguenze in
termini di controlli, rimborsi, pagamenti seguono vie del tutto differenti.