lunedì 13 aprile 2015

Arriva il 730 precompilato! - Seconda parte



Cosa succede qualora il contribuente non intenda accettare e utilizzare il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate? Ci sono diverse possibilità.
Innanzitutto, egli dovrà rivolgersi ad un soggetto terzo: un CAF, un intermediario autorizzato oppure il loro sostituto d’imposta (qualora presti questi servizi); questa figura avrà l’incarico di verificare la correttezza dei dati e dei documenti presentati - inclusi quelli presenti nel precompilato - e apporre il visto di conformità, ossia l’attestazione che quanto dichiarato corrisponde al vero. 
Superato questo passaggio, il contribuente non avrà altre seccature: tutti i relativi controlli, infatti, saranno disposti nei confronti del soggetto terzo; se risulteranno errori, sarà il soggetto terzo a dover pagare le sanzioni, gli interessi e la quota di imposte che normalmente si sarebbe dovuto chiedere al contribuente (su questo aspetto, peraltro, i sospetti di incostituzionalità sono molto forti). L’insieme di queste voci è chiamato dai giornali “maxisanzione”. In realtà, il sostituto d’imposta è esentato dalla maxisanzione, mentre CAF e altri intermediaria la dovranno subire tutta. Tutto ciò a meno che non si possa dimostrare che il contribuente ha agito con dolo (ad esempio falsificando le spese deducibili) oppure se le inesattezze riguardano dati su cui il terzo non poteva che fidarsi delle parole del contribuente (ad esempio, qualora egli abbia dichiarato di avere la moglie a carico).


Può però capitare che, dopo l’invio, il soggetto terzo si accorga in ritardo di errori e incompletezze che potrebbero far scattare la maxisanzione. In tal caso, dovrà avvisare il contribuente e chiedergli l’autorizzazione a modificare la dichiarazione dei redditi entro il 10 novembre; se il cittadino tuttavia si rifiuta, il terzo manderà una comunicazione apposita all’Agenzia delle Entrate inviando un modello ministeriale ad hoc ancora tutto da scoprire, entro la stessa scadenza. In queste situazioni costui eviterà la maxisanzione (gli toccheranno però la sanzione semplice e gli interessi), mentre le imposte saranno addebitate al contribuente.
Può anche capitare che il contribuente desideri trascurare del tutto il 730 precompilato e farlo redigere dalla A alla Z dal CAF o intermediario. Si parla in questo caso di 730 ordinario e tale ipotesi è del tutto parificata a quella del 730 precompilato e modificato: anche in questo caso, infatti, la scadenza è quella del 7 luglio, il soggetto terzo dovrà apporre il visto di conformità e le conseguenze in termini di maxisanzione sono esattamente le stesse. Il medesimo discorso, ancora, si applica anche per quei contribuenti che, pur abilitati a trasmettere il 730, non hanno avuto a disposizione il modello precompilato perché ricorreva uno di quei casi in cui l’Agenzia delle Entrate non ha potuto redigerlo.


Resta infine salva un’ultima possibilità: precompilato o meno, tutti i contribuenti possono redigere e inviare (anche per proprio conto) il ben più complesso modello UNICO PF. In tal caso la scadenza è fissata al 30 settembre e le conseguenze in termini di controlli, rimborsi, pagamenti seguono vie del tutto differenti.

mercoledì 8 aprile 2015

Arriva il 730 precompilato! - Prima parte



Da poco meno di un anno è stato annunciato in pompa magna, sebbene per questo 2015 sia da considerarsi solamente sperimentale: parliamo del modello 730 precompilato, ossia la dichiarazione dei redditi riservata a dipendenti e pensionati già predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Ma siccome l’argomento è lungo, lo spezzeremo in due puntate!



Dichiarazione sperimentale, dicevamo: e infatti per questa tornata sono numerose le voci per le quali l’Agenzia non dispone ancora delle informazioni necessarie e ha dovuto dunque lasciare in bianco i relativi campi, spese sanitarie in primis.
Con il trascorrere degli anni, il meccanismo dovrebbe divenire sempre più rodato nonché più familiare ai contribuenti italiani; tuttavia, essendo questo il primo anno, è del tutto normale che i cittadini siano un po’ spaesati e bisognosi di informazioni.
Prima di tutto, sfatiamo la più diffusa delle bufale: il 730 precompilato non verrà recapitato a casa di nessuno. Per ottenerlo ed eventualmente stamparlo occorre che ognuno se lo vada a cercare sul web abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Operazione non così veloce, dato che per questioni di sicurezza dei dati sensibili, parte del codice PIN sarà trasmesso a casa del contribuente dopo diversi giorni dalla richiesta, e per questo motivo è meglio cominciare a darsi da fare da subito. In alternativa, si può ottenere lo scarico del 730 mediante un intermediario autorizzato, munendolo di apposita delega.


L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il 730 precompilato a partire dal 15 aprile: ancora pochi giorni, dunque, e potremo finalmente vedere come sarà fatto e quanto sarà completo (o incompleto). Di certo, sappiamo che oltre alla dichiarazione sarà visibile una scheda informativa in cui saranno indicate le fonti di tutti i dati inseriti: le certificazioni uniche dei sostituti d’imposta, la dichiarazione dell’anno precedente e così via.
Comunque, non a tutti i contribuenti sarà messo a disposizione il 730 precompilato: saranno esclusi innanzitutto i soggetti diversi dalle persone fisiche, coloro che hanno detenuto anche per un solo giorno la partita IVA nel 2014, coloro che non hanno avuto nel medesimo anno redditi da lavoro dipendente, da pensione o assimilati, nonché coloro che hanno presentato nei mesi scorsi dichiarazioni integrative rispetto all’originale (a meno che, cosa improbabile, i relativi controlli automatici non siano già stati espletati).
I contribuenti che invece avranno a disposizione il 730 precompilato avranno diverse strade davanti a sé.


Innanzitutto, potranno accettarlo così com’è e, in tale ipotesi, avranno la facoltà di inviarlo direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio. A quel punto la dichiarazione sarà sostanzialmente definitiva, e a meno di fatti eccezionali non ci saranno ulteriori conseguenze. Per di più, se il contribuente avrà diritto ad un rimborso superiore a 4.000 euro questo gli sarà attribuito senza esitazioni, laddove normalmente richieste di rimborso così elevate impongono controlli severi.
E se invece si desidera apportare modifiche al modello precompilato? Beh, di questo ne parliamo la prossima volta!



venerdì 3 aprile 2015

La rendita vitalizia ipotecaria



Non se ne parla molto sui mass-media, ma in queste settimane sta venendo alla luce un nuovo strumento che può consentire alle persone di una certa età di acquisire liquidità dalla casa in cui vivono. Tutti conoscono la cessione della nuda proprietà: allorché l’abitante passerà a miglior vita, l’acquirente entrerà in possesso pieno della casa; fino a quel momento, però, chi ci vive potrà continuare a farlo fino all’ultimo.




Oggi, accanto a questa soluzione, si affianca la rendita vitalizia ipotecaria, che per certi versi può risultare più interessante sotto questo punto di vista: mentre con la cessione della nuda proprietà sappiamo con certezza che la controparte diventerà pieno proprietario del fabbricato (e sarà la natura a decidere il quando), il nuovo sistema consente a date condizioni di ritornare nel totale possesso dell’appartamento.
È bene precisare che non è ancora operativo: nei prossimi mesi il Governo stabilirà un accordo con l’Associazione Bancaria Italiana per definire i dettagli operativi; comunque, in attesa di allora si possono già imparare i principi-quadro.
Per prima cosa, si tratta di una misura volta a tutelare gli anziani: il contratto, perciò, è stipulabile solo da chi ha già compiuto almeno sessant’anni. In pratica, al contraente viene attribuita una somma liquida commisurata al valore dell’immobile, o a parte di esso, in cambio della costituzione di un’ipoteca sullo stesso.


Le parti possono accordarsi perché l’importo sia restituito integralmente ad una scadenza prefissata oppure a rate, naturalmente con l’aggiunta degli interessi. Esistono però alcuni eventi dopo i quali scatta l’obbligo di restituzione integrale: in caso di vendita dell’immobile ad un terzo, o di costituzione di altri diritti reali (usufrutto, abitazione…), o in altre ipotesi in cui il valore dell’immobile muta significativamente, nei dodici mesi successivi occorre provvedere al saldo.
Lo stesso discorso si applica anche nell’ipotesi di morte del contraente (in tal caso, il saldo sarà dovuto dagli eredi) nonché, in caso di restituzione rateale del prestito, qualora il contraente per sette volte anche non consecutive paghi in ritardo la rata concordata, laddove il ritardo scatta trenta giorni dopo la scadenza concordata. Lo stesso discorso si applica anche se, con riferimento ad una singola rata, essa non è stata ancora versata dopo centottanta giorni dalla scadenza concordata.
Se, trascorsi dodici mesi dall’evento risolutivo, la banca non ha ancora ottenuto i suoi soldi indietro, allora la casa sarà messa in vendita a cura della banca stessa, che tratterrà per sé il ricavato nei limiti della somma spettante, degli interessi maturati nel frattempo e delle spese sostenute per la procedura; l’eventuale eccedenza sarà restituita al contraente o ai suoi eredi. Se, al contrario, dalla vendita la banca non riuscirà a ricavare il dovuto, il debito residuo sarà azzerato senza ulteriori conseguenze per il contraente.

Pertanto, sarà il contraente stesso o i suoi eredi a decidere se ritornare in possesso dell’appartamento o rinunciarci definitivamente, riservandosi peraltro parecchio tempo a disposizione per fare questa scelta e mantenendo dunque una certa flessibilità che può adattarsi alle successive circostanze della vita. Potrà quindi capitare che il contraente ipotizzi di non restituire mai il debito e una successiva vincita al totocalcio gli faccia poi cambiare idea; o, al contrario, che una successiva esigenza di liquidità legata a spese sanitarie o di altro genere faccia scegliere di non restituire il prestito e dunque di rinunciare alla casa. In pratica, ognuno potrà perciò ritagliarsi su misura la propria strada.