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mercoledì 2 marzo 2016

La tassa sui libri sociali per il 2016

Prosegue la collaborazione con il portale Pronto Professionista! Oggi ci siamo occupati della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali! Chi deve pagare? Quanto? E in che modo? Non resta che leggere il nostro ultimo articolo!

mercoledì 25 marzo 2015

La tassazione sulla previdenza integrativa



Per chiudere il nostro excursus sulla previdenza integrativa, dopo averne già parlato qui e qui, vediamo adesso di capirne di più sulle conseguenze fiscali.
È fondamentale distinguere fra la tassazione sul rendimento e quella sul capitale: sia per i tempi che per l’entità del prelievo.


Infatti, il rendimento è tassato ogni anno, via via che matura; il capitale, invece, è tassato all’atto dell’erogazione del vitalizio mensile, o della corresponsione del capitale stesso nelle ipotesi che abbiamo già sviscerato, in cui una parte di esso (fino al 50% o, eccezionalmente, fino al 100%) viene richiesto in un colpo solo. Il dato comune è che si tratta in ogni caso di tassazioni separate e sostitutive rispetto alla tradizionale IRPEF: una volta defalcate le imposte, quello che resta non si sommerà agli altri redditi del contribuente e si potrà considerare come un netto fruibile a titolo definitivo.
Ebbene, il rendimento è tassato dal 1 gennaio 2014 con l’aliquota teorica del 20% (un balzo notevole dall’11% prima vigente). Ma perché abbiamo detto “teorica”? Perché è previsto che, qualora il fondo pensione abbia investito in titoli del debito pubblico italiano, l’aliquota effettivamente applicata decresce secondo un meccanismo di calcolo piuttosto complesso, fino ad un minimo applicabile pari al 12,5%. Questo dovrebbe attivare un meccanismo virtuoso: infatti, le varie compagnie sono incentivate ad acquistare i nostri titoli di Stato, al fine di offrire ai propri clienti una tassazione più agevolata e quindi un’offerta più competitiva.


Per quanto riguarda il capitale, invece, anch’esso è tassato con un’aliquota teorica: il 15%. “Teorica” poiché da quest’importo occorre togliere lo 0,3% per ogni anno trascorso a contribuire alla previdenza integrativa. L’aliquota effettiva, perciò, decresce fino ad un minimo del 9% (fruibile in caso di partecipazione al piano individuale pensionistico per vent’anni o più).
Ma occorre fare ulteriori precisazioni. Innanzitutto, è esente da tassazione la parte del capitale costituita dal TFR eventualmente destinato alla previdenza integrativa, poiché già tassato a suo tempo; sono inoltre esenti tutti gli importi che a suo tempo non furono dedotti dal reddito.
È infatti consentito ogni anno dedurre dalla propria base imponibile IRPEF un importo pari ai contributi versati per sé o per i propri familiari a carico fino ad un massimo di € 5.164,57. Invece la quota di contributi non dedotta (perché dimenticata, perché superiore alla soglia massima consentita, perché volutamente tralasciata in quanto la tassazione IRPEF sarebbe comunque stata modesta o nulla), parallelamente non sarà tassata quando sarà restituita a suo tempo sotto forma di capitale dalla compagnia bancaria o assicurativa. Questo purché ogni anno entro il 31 dicembre il contribuente informi la società della quota di contributi non dedotti nella propria dichiarazione dei redditi; altrimenti la compagnia potrà legittimamente pensare che quei contributi sono stati totalmente dedotti e dunque che si dovrà applicare la tassazione sostitutiva senza sconti.


Infine, un’agevolazione riservata ai cosiddetti “lavoratori di prima occupazione”: coloro che si trovano a versare contributi integrativi per la prima volta nei primi cinque anni, potranno, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo, dedurre annualmente i contributi versati dalla propria base imponibile IRPEF non fino alla soglia massima di € 5.164,57 bensì di € 7.746,86.

venerdì 27 febbraio 2015

Otto per Mille



Iniziamo oggi un piccolo viaggio alla scoperta dei meccanismi dell’Otto, del Cinque e del Due per Mille, ovverosia i tre meccanismi complementari che consentono, a chi lo desidera, di destinare una parte delle proprie imposte a soggetti differenti dall’Erario.
Iniziamo dal più noto e tradizionale, l’Otto per Mille. Tale meccanismo consente (o, più esattamente: obbliga) l’attribuzione dello 0,8% della propria IRPEF annuale ad un ente di natura religiosa. Perché abbiamo sottolineato la parola “obbliga”? Poiché, a differenza del Cinque e del Due per Mille, il meccanismo dell’Otto per Mille si applica a tutti i contribuenti, volenti, nolenti e perfino indifferenti.
 


Infatti, nell’ipotesi che il contribuente non desideri esprimere alcuna preferenza, il suo Otto per Mille viene comunque attribuito a tutti i soggetti in gara, in proporzione alle preferenze espresse dalla totalità degli italiani, ad eccezione delle Assemblee di Dio in Italia e della Chiesa Apostolica che hanno rinunciato a tale possibilità devolvendola allo Stato.
Quello degli indifferenti è un tema assai rilevante, considerando che ogni anno solo il 40% dei contribuenti esprime una scelta, che però di fatto finisce per condizionare anche il restante 60% che invece non adotta alcuna decisione.
È da notare inoltre che il discorso riguarda esclusivamente l’IRPEF, e cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non rientrano perciò in alcun modo nel calcolo: le imposte differenti da quelle sul reddito; le addizionali regionali e comunali; le imposte sul reddito sostitutive dell’IRPEF incluse le diverse forme di tassazione separata; le imposte sul reddito applicate a soggetti diversi dalle persone fisiche.


A questo punto, vediamo in cosa consiste la platea dei beneficiari, che con il passare degli anni è andata sempre più crescendo. C’è innanzitutto la Chiesa Cattolica, a favore della quale fu istituito in origine il meccanismo in virtù della revisione dei Patti Lateranensi nel 1984; e naturalmente si tratta anche del soggetto che beneficia del maggior numero di adesioni, pari ogni anno a circa l’80% delle scelte espresse.
Ci sono poi numerose altre confessioni religiose che negli anni hanno stipulato accordi analoghi con il Governo italiano: Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Evangelica Valdese, la Chiesa Evangelica Luterana, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, l’Unione Buddhista Italiana, l’Unione Induista Italiana, la Chiesa Apostolica in Italia e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia. Da molto tempo si attende lo sbarco nel mondo dell’Otto per Mille per le comunità islamiche, con cui le trattative sono in corso e che presumibilmente, quando sarà il momento, si porranno agevolmente al secondo posto fra le confessioni prescelte dai contribuenti.
Rimane infine la possibilità di destinare l’Otto per Mille allo Stato, che lo dovrebbe utilizzare specificatamente per scopi sociali e umanitari, sebbene di fatto una buona parte di questi fondi sia stornata quasi ogni anno per coprire buchi sparsi nel bilancio pubblico.



Come si esprime la propria scelta? Mettendo una firma nell’apposito riquadro contenuto nella scheda 730-1 oppure nel frontespizio del modello UNICO-PF, secondo i casi. Chi invece fosse esonerato dalla dichiarazione dei redditi, può comunque esprimere la sua scelta consegnando la medesima scheda al proprio sostituto d’imposta o al CAF.

martedì 27 gennaio 2015

Nuova attività nel regime forfettario



Il nuovo regime forfettario per le piccole partite IVA, operativo dallo scorso primo gennaio, ha causato numerosi mal di pancia per le sue indiscutibili falle, tant’è che lo stesso presidente del Consiglio lo ha definito “un autogol” cui porre rimedio.


Ne abbiamo affrontato i caratteri fondamentali in vari articoli (qui, qui e qui), ma dobbiamo tornare sull’argomento in quanto alcuni esperti hanno notato un vero e proprio bug che ha del clamoroso, e potrebbe fare la fortuna di molti contribuenti.
Come si sa, per aderire al regime occorre rispettare una serie di requisiti, fra cui un ammontare di ricavi che non superi una soglia differenziata per tipologia di attività: per i notai, ad esempio, ammonta a 15.000 euro. Chi apre la sua attività per la prima volta e presume di rispettare questi requisiti, può adottare il regime forfettario, fermo restando che se poi le previsioni risultassero errate, dall’anno successivo occorre passare al regime ordinario.


Ed ecco il bug: non è posto alcun limite all’errore nelle previsioni. Con il regime dei contribuenti minimi è previsto che se si supera di oltre il 50% la soglia massima (30.000 euro) si decade con effetto retroattivo già nell’anno in corso, ma nel regime forfettario non esiste nulla del genere. Perciò chiunque potrebbe approfittarne, nel pieno rispetto della legge.
Immaginiamo dunque un notaio che apre la partita IVA nel 2015 con il regime forfettario, pur sapendo che potrà contare su un volume d’affari molto alto. Diciamo 200.000 euro? Bene, avendo superato la soglia di incassi (e forse anche altre limitazioni: pensiamo a quelle sul lavoro dipendente o sui beni strumentali) dal 2016 dovrà necessariamente transitare al regime ordinario.
Intanto, però, per il 2015 rimarrà un contribuente forfettario e pagherà il 15% di imposta secca sul 78% degli incassi. Ed essendo al primo anno, potrà contare anche sulla riduzione di un terzo dell’imponibile. Nell’esempio fatto, il nostro notaio pagherà 15.600 euro in tutto (pari ad appena il 7,8% dei suoi incassi), mentre avrebbe sicuramente pagato molto di più con il regime ordinario. 


Difficile pensare che questo bug non sarà mai risolto, ma sta di fatto che allo stato attuale chiunque voglia aprirsi una partita IVA individuale potrebbe contare su un’agevolazione fiscale a dir poco spudorata, e tuttavia perfettamente legale.