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venerdì 27 febbraio 2015

Otto per Mille



Iniziamo oggi un piccolo viaggio alla scoperta dei meccanismi dell’Otto, del Cinque e del Due per Mille, ovverosia i tre meccanismi complementari che consentono, a chi lo desidera, di destinare una parte delle proprie imposte a soggetti differenti dall’Erario.
Iniziamo dal più noto e tradizionale, l’Otto per Mille. Tale meccanismo consente (o, più esattamente: obbliga) l’attribuzione dello 0,8% della propria IRPEF annuale ad un ente di natura religiosa. Perché abbiamo sottolineato la parola “obbliga”? Poiché, a differenza del Cinque e del Due per Mille, il meccanismo dell’Otto per Mille si applica a tutti i contribuenti, volenti, nolenti e perfino indifferenti.
 


Infatti, nell’ipotesi che il contribuente non desideri esprimere alcuna preferenza, il suo Otto per Mille viene comunque attribuito a tutti i soggetti in gara, in proporzione alle preferenze espresse dalla totalità degli italiani, ad eccezione delle Assemblee di Dio in Italia e della Chiesa Apostolica che hanno rinunciato a tale possibilità devolvendola allo Stato.
Quello degli indifferenti è un tema assai rilevante, considerando che ogni anno solo il 40% dei contribuenti esprime una scelta, che però di fatto finisce per condizionare anche il restante 60% che invece non adotta alcuna decisione.
È da notare inoltre che il discorso riguarda esclusivamente l’IRPEF, e cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non rientrano perciò in alcun modo nel calcolo: le imposte differenti da quelle sul reddito; le addizionali regionali e comunali; le imposte sul reddito sostitutive dell’IRPEF incluse le diverse forme di tassazione separata; le imposte sul reddito applicate a soggetti diversi dalle persone fisiche.


A questo punto, vediamo in cosa consiste la platea dei beneficiari, che con il passare degli anni è andata sempre più crescendo. C’è innanzitutto la Chiesa Cattolica, a favore della quale fu istituito in origine il meccanismo in virtù della revisione dei Patti Lateranensi nel 1984; e naturalmente si tratta anche del soggetto che beneficia del maggior numero di adesioni, pari ogni anno a circa l’80% delle scelte espresse.
Ci sono poi numerose altre confessioni religiose che negli anni hanno stipulato accordi analoghi con il Governo italiano: Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Evangelica Valdese, la Chiesa Evangelica Luterana, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, l’Unione Buddhista Italiana, l’Unione Induista Italiana, la Chiesa Apostolica in Italia e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia. Da molto tempo si attende lo sbarco nel mondo dell’Otto per Mille per le comunità islamiche, con cui le trattative sono in corso e che presumibilmente, quando sarà il momento, si porranno agevolmente al secondo posto fra le confessioni prescelte dai contribuenti.
Rimane infine la possibilità di destinare l’Otto per Mille allo Stato, che lo dovrebbe utilizzare specificatamente per scopi sociali e umanitari, sebbene di fatto una buona parte di questi fondi sia stornata quasi ogni anno per coprire buchi sparsi nel bilancio pubblico.



Come si esprime la propria scelta? Mettendo una firma nell’apposito riquadro contenuto nella scheda 730-1 oppure nel frontespizio del modello UNICO-PF, secondo i casi. Chi invece fosse esonerato dalla dichiarazione dei redditi, può comunque esprimere la sua scelta consegnando la medesima scheda al proprio sostituto d’imposta o al CAF.

giovedì 8 gennaio 2015

Regime forfettario dal 2015: adempimenti ed esoneri



Dopo aver approfondito le condizioni di accesso al regime forfettario e aver fatto due conti su quanto si paga in termini di imposte e contributi previdenziali, resta un ultimo capitolo da affrontare: gli adempimenti cui sottostare e quelli da cui invece gli aderenti al regime sono esonerati.
Infatti i propulsori della legge affermano con insistenza che il regime forfettario non brilla certamente in termini di riduzione degli importi da pagare, ma lo fa se andiamo a considerare la semplificazione radicale degli obblighi cui rispondere. E non c’è dubbio che sotto questo aspetto il regime forfettario appare come il più semplice che si sia mai visto, il che dovrebbe consentire fra l’altro una notevole riduzione dei costi del commercialista.


Cosa devono dunque fare gli aderenti al regime?
Per prima cosa, essi devono ovviamente emettere fattura sulle operazioni compiute (o ricevuta o scontrino in caso di esonero dalla fatturazione), ma senza addebitare l’IVA ai loro clienti. Nelle loro fatture o documenti succedanei dovrà però comparire una dicitura che giustifichi l’assenza dell’imposta sul valore aggiunto, che potrebbe suonare come: “Operazione esclusa da IVA ex art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014”.
Devono inoltre conservare e numerare tutte le fatture ricevute, ma non hanno la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti. Come conseguenza, sono esonerati dalla tenuta di qualsivoglia libro contabile, tanto ai fini IVA quanto ai fini delle imposte dirette. L’esclusione da IVA comporta per di più la totale esenzione dagli adempimenti dichiarativi connessi: comunicazione dati, dichiarazione annuale, spesometro.
Gli aderenti al regime dovranno invece predisporre e inviare la dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta sostitutiva del 15% secondo le modalità e tempistiche ordinarie, ma è facile presumere che la compilazione sarà molto veloce.


Un altro beneficio è che gli aderenti al regime sono del tutto esclusi dall’applicazione dell’IRAP e degli studi di settore e dei parametri contabili, nonché dalla comunicazione annuale delle operazioni con soggetti residenti in Paesi iscritti nelle black list; inoltre non subiscono mai ritenuta d’acconto sui propri compensi, purché in fattura sia indicata una dicitura del tenore: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014”.
I vantaggi indicati nell’ultimo capoverso erano comuni anche al vecchio regime dei contribuenti minimi, ma qui c’è anche una semplificazione in più: i “forfettari” non rivestono mai il ruolo di sostituti d’imposta e dunque non eseguono mai ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo (né sui propri eventuali dipendenti né su altri soggetti). Questo significa che sono esonerati dagli adempimenti conseguenti, e cioè il rilascio delle certificazioni uniche (gli ex CUD) e l’invio del modello 770. Ciò che dovranno fare, invece, sarà indicare in dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui in condizioni normali avrebbero dovuto applicare la ritenuta nonché gli importi corrisposti.



Ci sono poi alcune adempimenti particolari: nell’ipotesi di esecuzione, a titolo di cliente, di operazioni in regime di reverse-charge oppure di acquisti intracomunitari, all’imprenditore o professionista in regime forfettario toccherà integrare la fattura del fornitore con l’indicazione di IVA e totale nonché versare l’ammontare dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo.

venerdì 19 settembre 2014

La tua famiglia? Parlane con il sostituto d'imposta!



Qualche tempo fa abbiamo inaugurato il blog con una panoramica sulla normativa fiscale a proposito dei familiari a carico. Un nostro lettore, che si occupa di buste-paga per la sua azienda, ci ha chiesto di ritornare sull’argomento per evidenziare un problema da lui riscontrato nella pratica quotidiana: l’errata convinzione di molti dipendenti (ma il discorso vale anche per i pensionati) che i fatti della propria famiglia riguardino solo loro.



Non è così! Il matrimonio (o la fine di esso) oppure la nascita di un figlio può incidere pesantemente sul carico fiscale dei contribuenti. E se volete una busta-paga più pesante, è bene che il vostro sostituto d’imposta conosca alla perfezione data di nascita, codice fiscale e situazione reddituale di tutti i vostri familiari a carico.
Un altro aspetto segnalato dal nostro lettore è la situazione che si presenta quando magari la moglie del dipendente risulta inizialmente a carico del marito in quanto priva di reddito, ma in un secondo momento anche lei comincia a lavorare. Va ricordato che il limite annuale di € 2.840,51 riguarda i redditi lordi percepiti nell’intero anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre; perciò, se a gennaio la moglie è disoccupata e a ottobre inizia a lavorare con uno stipendio di € 1.000 lordi al mese, il reddito annuale è di € 3.000 e la detrazione non spetta. Spesso, invece, il dipendente pensa che gli spetti perlomeno in proporzione ai mesi in cui ella era disoccupata.
La comunicazione al datore di lavoro si presenta una volta sola e quanto denunciato rimane valido anno dopo anno; naturalmente, però, in caso di successive variazioni come la nascita di un figlio o la separazione dal coniuge, occorre presentare una rettifica.
Certo, è pur vero che quanto avviene in sede di detrazioni sulle buste-paga o sulle pensioni è comunque costituito da calcoli provvisori e che in sede di dichiarazione dei redditi si tirano le fila e, se avete diritto ad uno sconto fiscale, quello vi arriverà tutto insieme; ma perché aspettare fino all’estate dell’anno successivo quando si può cominciare a percepire i benefici fiscali mese dopo mese?



Collegato a questo discorso, c’è anche quello del cambio di residenza. Fra le tasse da pagare, c’è anche un addizionale all’imposta sul reddito del cui gettito fruisce il Comune. Perciò, se vi spostate da un Comune all’altro, dovete informare il datore di lavoro o lui continuerà a buon diritto ad applicarvi le imposte secondo le regole applicabili alla vecchia residenza.