Non tutti sanno che le persone in età avanzata e con un reddito modesto possono ottenere l'esenzione totale dal pagamento del canone Rai. Ma come si fa? Quali sono i requisiti di età, e quali quelli di reddito? E se negli anni passati si fosse pagato erroneamente? Su Pronto Professionista ecco un nostro articolo nuovo di zecca per disspiare tutti i dubbi!
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martedì 12 aprile 2016
lunedì 13 aprile 2015
Arriva il 730 precompilato! - Seconda parte
Cosa succede qualora
il contribuente non intenda accettare
e utilizzare il 730 precompilato
messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate? Ci sono diverse possibilità.
Innanzitutto, egli
dovrà rivolgersi ad un soggetto terzo:
un CAF, un intermediario autorizzato oppure il loro sostituto d’imposta
(qualora presti questi servizi); questa figura avrà l’incarico di verificare la
correttezza dei dati e dei documenti presentati - inclusi quelli presenti nel
precompilato - e apporre il visto di
conformità, ossia l’attestazione che quanto dichiarato corrisponde al vero.
Superato questo
passaggio, il contribuente non avrà altre seccature: tutti i relativi controlli, infatti, saranno disposti
nei confronti del soggetto terzo; se risulteranno errori, sarà il soggetto
terzo a dover pagare le sanzioni, gli interessi e la quota di imposte che
normalmente si sarebbe dovuto chiedere al contribuente (su questo aspetto,
peraltro, i sospetti di incostituzionalità sono molto forti). L’insieme di
queste voci è chiamato dai giornali “maxisanzione”.
In realtà, il sostituto d’imposta è esentato dalla maxisanzione, mentre CAF e
altri intermediaria la dovranno subire tutta. Tutto ciò a meno che non si possa
dimostrare che il contribuente ha agito con dolo (ad esempio falsificando le spese deducibili) oppure se le
inesattezze riguardano dati su cui il terzo non poteva che fidarsi delle parole
del contribuente (ad esempio, qualora egli abbia dichiarato di avere la moglie
a carico).
Può però capitare
che, dopo l’invio, il soggetto terzo si
accorga in ritardo di errori e incompletezze che potrebbero far scattare la
maxisanzione. In tal caso, dovrà avvisare il contribuente e chiedergli
l’autorizzazione a modificare la dichiarazione dei redditi entro il 10 novembre; se il cittadino tuttavia si rifiuta, il terzo manderà una
comunicazione apposita all’Agenzia delle Entrate inviando un modello
ministeriale ad hoc ancora tutto da scoprire, entro la stessa scadenza. In
queste situazioni costui eviterà la maxisanzione (gli toccheranno però la
sanzione semplice e gli interessi), mentre le imposte saranno addebitate al
contribuente.
Può anche capitare
che il contribuente desideri trascurare del tutto il 730 precompilato e farlo
redigere dalla A alla Z dal CAF o intermediario. Si parla in questo caso di 730 ordinario e tale ipotesi è del
tutto parificata a quella del 730 precompilato e modificato: anche in questo
caso, infatti, la scadenza è quella del 7 luglio, il soggetto terzo dovrà
apporre il visto di conformità e le conseguenze in termini di maxisanzione sono
esattamente le stesse. Il medesimo discorso, ancora, si applica anche per quei
contribuenti che, pur abilitati a trasmettere il 730, non hanno avuto a
disposizione il modello precompilato perché ricorreva uno di quei casi in cui
l’Agenzia delle Entrate non ha potuto redigerlo.
Resta infine salva
un’ultima possibilità: precompilato o meno, tutti i contribuenti possono
redigere e inviare (anche per proprio conto) il ben più complesso modello UNICO PF. In tal caso la scadenza è fissata
al 30 settembre e le conseguenze in
termini di controlli, rimborsi, pagamenti seguono vie del tutto differenti.
mercoledì 8 aprile 2015
Arriva il 730 precompilato! - Prima parte
Da poco meno di un
anno è stato annunciato in pompa magna, sebbene per questo 2015 sia da
considerarsi solamente sperimentale: parliamo del modello 730 precompilato, ossia la dichiarazione dei redditi
riservata a dipendenti e pensionati già predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
Ma siccome l’argomento è lungo, lo spezzeremo in due puntate!
Dichiarazione sperimentale,
dicevamo: e infatti per questa tornata sono numerose le voci per le quali
l’Agenzia non dispone ancora delle informazioni necessarie e ha dovuto dunque
lasciare in bianco i relativi campi, spese
sanitarie in primis.
Con il trascorrere
degli anni, il meccanismo dovrebbe divenire sempre più rodato nonché più
familiare ai contribuenti italiani; tuttavia, essendo questo il primo anno, è
del tutto normale che i cittadini siano un po’ spaesati e bisognosi di
informazioni.
Prima di tutto,
sfatiamo la più diffusa delle bufale: il 730 precompilato non verrà recapitato a casa di nessuno. Per ottenerlo ed
eventualmente stamparlo occorre che ognuno se lo vada a cercare sul web abilitandosi
ai servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate. Operazione non così veloce, dato che per questioni di sicurezza
dei dati sensibili, parte del codice PIN sarà trasmesso a casa del contribuente
dopo diversi giorni dalla richiesta, e per questo motivo è meglio cominciare a
darsi da fare da subito. In alternativa, si può ottenere lo scarico del 730
mediante un intermediario autorizzato, munendolo di apposita delega.
L’Agenzia delle
Entrate metterà a disposizione il 730 precompilato a partire dal 15 aprile: ancora pochi giorni, dunque,
e potremo finalmente vedere come sarà fatto e quanto sarà completo (o
incompleto). Di certo, sappiamo che oltre alla dichiarazione sarà visibile una scheda informativa in cui saranno indicate le fonti di tutti i dati
inseriti: le certificazioni uniche dei sostituti d’imposta, la dichiarazione
dell’anno precedente e così via.
Comunque, non a
tutti i contribuenti sarà messo a disposizione il 730 precompilato: saranno esclusi innanzitutto i soggetti diversi
dalle persone fisiche, coloro che hanno detenuto anche per un solo giorno la
partita IVA nel 2014, coloro che non hanno avuto nel medesimo anno redditi da
lavoro dipendente, da pensione o assimilati, nonché coloro che hanno presentato
nei mesi scorsi dichiarazioni integrative rispetto all’originale (a meno che,
cosa improbabile, i relativi controlli automatici non siano già stati
espletati).
I contribuenti che
invece avranno a disposizione il 730 precompilato avranno diverse strade davanti a sé.
Innanzitutto,
potranno accettarlo così com’è e, in
tale ipotesi, avranno la facoltà di inviarlo direttamente all’Agenzia delle
Entrate entro il 7 luglio. A quel punto la dichiarazione sarà sostanzialmente
definitiva, e a meno di fatti eccezionali non ci saranno ulteriori conseguenze.
Per di più, se il contribuente avrà diritto ad un rimborso superiore a 4.000
euro questo gli sarà attribuito senza esitazioni, laddove normalmente richieste
di rimborso così elevate impongono controlli severi.
E se invece si
desidera apportare modifiche al
modello precompilato? Beh, di questo ne parliamo la prossima volta!
mercoledì 25 marzo 2015
La tassazione sulla previdenza integrativa
Per
chiudere il nostro excursus sulla previdenza integrativa, dopo averne già
parlato qui e qui, vediamo adesso di capirne di più sulle conseguenze fiscali.
È
fondamentale distinguere fra la
tassazione sul rendimento e quella sul capitale: sia per i tempi che per
l’entità del prelievo.
Infatti,
il rendimento è tassato ogni anno, via via che matura; il capitale, invece, è
tassato all’atto dell’erogazione del vitalizio mensile, o della corresponsione
del capitale stesso nelle ipotesi che abbiamo già sviscerato, in cui una parte
di esso (fino al 50% o, eccezionalmente, fino al 100%) viene richiesto in un
colpo solo. Il dato comune è che si tratta in ogni caso di tassazioni separate e sostitutive rispetto alla tradizionale IRPEF:
una volta defalcate le imposte, quello che resta non si sommerà agli altri
redditi del contribuente e si potrà considerare come un netto fruibile a titolo
definitivo.
Ebbene,
il rendimento è tassato dal 1
gennaio 2014 con l’aliquota teorica del
20% (un balzo notevole dall’11% prima vigente). Ma perché abbiamo detto
“teorica”? Perché è previsto che, qualora il fondo pensione abbia investito in titoli del debito pubblico
italiano, l’aliquota effettivamente applicata decresce secondo un meccanismo di calcolo piuttosto complesso, fino
ad un minimo applicabile pari al 12,5%.
Questo dovrebbe attivare un meccanismo virtuoso: infatti, le varie compagnie
sono incentivate ad acquistare i nostri titoli di Stato, al fine di offrire ai
propri clienti una tassazione più agevolata e quindi un’offerta più
competitiva.
Per
quanto riguarda il capitale, invece,
anch’esso è tassato con un’aliquota
teorica: il 15%. “Teorica” poiché da quest’importo occorre togliere lo 0,3% per ogni anno trascorso a
contribuire alla previdenza integrativa. L’aliquota effettiva, perciò, decresce
fino ad un minimo del 9% (fruibile
in caso di partecipazione al piano individuale pensionistico per vent’anni o
più).
Ma
occorre fare ulteriori precisazioni. Innanzitutto, è esente da tassazione la parte del capitale costituita dal TFR eventualmente destinato alla
previdenza integrativa, poiché già tassato a suo tempo; sono inoltre esenti tutti gli importi che a suo tempo non furono
dedotti dal reddito.
È
infatti consentito ogni anno dedurre dalla propria base imponibile IRPEF un
importo pari ai contributi versati per sé o per i propri familiari a carico
fino ad un massimo di € 5.164,57.
Invece la quota di contributi non dedotta (perché dimenticata, perché superiore
alla soglia massima consentita, perché volutamente tralasciata in quanto la
tassazione IRPEF sarebbe comunque stata modesta o nulla), parallelamente non
sarà tassata quando sarà restituita a suo tempo sotto forma di capitale dalla
compagnia bancaria o assicurativa. Questo purché ogni anno entro il 31 dicembre il contribuente informi la società della quota
di contributi non dedotti nella propria dichiarazione dei redditi; altrimenti
la compagnia potrà legittimamente pensare che quei contributi sono stati totalmente
dedotti e dunque che si dovrà applicare la tassazione sostitutiva senza sconti.
Infine,
un’agevolazione riservata ai cosiddetti “lavoratori
di prima occupazione”: coloro che si trovano a versare contributi
integrativi per la prima volta nei primi cinque anni, potranno, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo,
dedurre annualmente i contributi versati dalla propria base imponibile IRPEF
non fino alla soglia massima di € 5.164,57 bensì di € 7.746,86.
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