L’ultima volta
abbiamo chiarito chi può accedere al nuovo regime agevolato, il forfettario, che esordisce nel 2015
prendendo il posto dei regimi di favore previgenti.
Ma esattamente, quanto deve pagare in tutto chi aderisce
al regime? Qui emergono le dolenti note, poiché tutte le simulazioni mettono in
evidenza di come il regime forfettario risulti quasi sempre meno conveniente non solo dell’ormai ex regime dei contribuenti
minimi, ma perfino dei regimi contabili ordinari. Chi scrive non pretende di
dettare valutazioni statisticamente rilevanti, ma in oltre il 90% delle
simulazioni compiute con i propri clienti ha scoperto che il regime forfettario
può tranquillamente essere messo nell’armadio, in presenza di soluzioni
economicamente ben più convenienti.
In realtà, il vero
vantaggio del forfettario sta nella radicale
semplificazione degli adempimenti; se però analizziamo la questione dal
lato squisitamente monetario, chi vi aderisce deve abituarsi all’idea di sborsare
non poco rispetto alle alternative esistenti.
Tanto per
cominciare, non si può recuperare nemmeno un euro sull’IVA pagata sui propri acquisti: quella è persa per sempre. E non è
poco: parliamo di centinaia di euro buttati ogni anno nel cestino.
Ma l’elemento più
qualificante è che i costi sostenuti non
assumono alcuna rilevanza: infatti il reddito imponibile si determina per
via forfettaria partendo esclusivamente dagli incassi. Perciò, chi in tutto l’anno
ha comprato due matite e una penna e chi invece ha acquistato arredamento,
computer e automobile sono esattamente nelle medesima condizione: a parità di
attività e incassi, pagheranno infatti le medesime imposte.
Il calcolo da eseguire
è il seguente. Si parte sommando gli incassi
ottenuti dal primo gennaio al trentuno dicembre: secondo il principio di cassa, non conta quanto si
fattura ma quanto denaro materialmente si incamera. Sul risultato così ottenuto
si applica un coefficiente di
redditività fissato dalla legge, al fine di sottrarre i costi
determinandoli in via forfettaria: è questo l’elemento più originale del nuovo
regime, ciò che principalmente lo distingue dai suoi predecessori. Tale
coefficiente varia secondo l’attività esercitata: si va dal 40% previsto per commercianti
al dettaglio e all’ingrosso, albergatori e ristoratori nonché industriali e
venditori ambulanti del settore alimentare all’86% previsto per chi opera nel
settore delle costruzioni. Il risultato è abbattuto
di un terzo per coloro che sono nei primi
tre anni di attività.
Dal valore
ottenuto si detraggono i contributi
previdenziali versati nel corso dell’anno: si tratta dell’unica uscita
determinata in maniera analitica e non forfettaria. Quanto è così ottenuto
rappresenta il reddito imponibile, su cui si applica l’aliquota del 15%.
Tale operazione ci
consente di determinare l’imposta sostitutiva che costituisce la
tassazione unica sul reddito dell’attività, sottratto pertanto ai meccanismi ordinari
di IRPEF, addizionali e IRAP.
E per quanto
riguarda i contributi previdenziali?
Il regime forfettario è puramente fiscale, perciò per coloro che sono iscritti
alle varie forme previdenziali (IVS, Gestione Separata, Enasarco, casse
professionali eccetera) non cambia nulla
rispetto alle regole tradizionali.
Ma c’è una vistosa
eccezione: coloro che sono iscritti alla Gestione
INPS per artigiani e commercianti, infatti, possono presentare un’espressa istanza per chiedere di
essere esonerati dal versamento dei contributi fissi trimestrali e dunque di pagare invece i contributi calcolati sulla
base del reddito effettivamente conseguito. Le modalità di redazione e
invio di tale istanza sono da fissare congiuntamente da Agenzia delle Entrate e
INPS, e i tempi stringono considerando che il contribuente dovrà presentarla
entro il 28 febbraio.
La probabile riduzione
dei contributi INPS da versare ogni anno costituisce l’unico vero appeal in termini monetari che presenta il regime
forfettario, almeno per gli artigiani e i commercianti. Naturalmente va
ricordato che versare meno contributi oggi significherà avere una pensione più modesta
domani, ed è per questo che tale agevolazione non è obbligatoria ma
facoltativa: ogni contribuente deve dunque fare una riflessione sul proprio
futuro e decidere di conseguenza come comportarsi.




Nessun commento:
Posta un commento
Vuoi saperne di più? Siamo a tua disposizione!