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lunedì 13 aprile 2015

Arriva il 730 precompilato! - Seconda parte



Cosa succede qualora il contribuente non intenda accettare e utilizzare il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate? Ci sono diverse possibilità.
Innanzitutto, egli dovrà rivolgersi ad un soggetto terzo: un CAF, un intermediario autorizzato oppure il loro sostituto d’imposta (qualora presti questi servizi); questa figura avrà l’incarico di verificare la correttezza dei dati e dei documenti presentati - inclusi quelli presenti nel precompilato - e apporre il visto di conformità, ossia l’attestazione che quanto dichiarato corrisponde al vero. 
Superato questo passaggio, il contribuente non avrà altre seccature: tutti i relativi controlli, infatti, saranno disposti nei confronti del soggetto terzo; se risulteranno errori, sarà il soggetto terzo a dover pagare le sanzioni, gli interessi e la quota di imposte che normalmente si sarebbe dovuto chiedere al contribuente (su questo aspetto, peraltro, i sospetti di incostituzionalità sono molto forti). L’insieme di queste voci è chiamato dai giornali “maxisanzione”. In realtà, il sostituto d’imposta è esentato dalla maxisanzione, mentre CAF e altri intermediaria la dovranno subire tutta. Tutto ciò a meno che non si possa dimostrare che il contribuente ha agito con dolo (ad esempio falsificando le spese deducibili) oppure se le inesattezze riguardano dati su cui il terzo non poteva che fidarsi delle parole del contribuente (ad esempio, qualora egli abbia dichiarato di avere la moglie a carico).


Può però capitare che, dopo l’invio, il soggetto terzo si accorga in ritardo di errori e incompletezze che potrebbero far scattare la maxisanzione. In tal caso, dovrà avvisare il contribuente e chiedergli l’autorizzazione a modificare la dichiarazione dei redditi entro il 10 novembre; se il cittadino tuttavia si rifiuta, il terzo manderà una comunicazione apposita all’Agenzia delle Entrate inviando un modello ministeriale ad hoc ancora tutto da scoprire, entro la stessa scadenza. In queste situazioni costui eviterà la maxisanzione (gli toccheranno però la sanzione semplice e gli interessi), mentre le imposte saranno addebitate al contribuente.
Può anche capitare che il contribuente desideri trascurare del tutto il 730 precompilato e farlo redigere dalla A alla Z dal CAF o intermediario. Si parla in questo caso di 730 ordinario e tale ipotesi è del tutto parificata a quella del 730 precompilato e modificato: anche in questo caso, infatti, la scadenza è quella del 7 luglio, il soggetto terzo dovrà apporre il visto di conformità e le conseguenze in termini di maxisanzione sono esattamente le stesse. Il medesimo discorso, ancora, si applica anche per quei contribuenti che, pur abilitati a trasmettere il 730, non hanno avuto a disposizione il modello precompilato perché ricorreva uno di quei casi in cui l’Agenzia delle Entrate non ha potuto redigerlo.


Resta infine salva un’ultima possibilità: precompilato o meno, tutti i contribuenti possono redigere e inviare (anche per proprio conto) il ben più complesso modello UNICO PF. In tal caso la scadenza è fissata al 30 settembre e le conseguenze in termini di controlli, rimborsi, pagamenti seguono vie del tutto differenti.

mercoledì 8 aprile 2015

Arriva il 730 precompilato! - Prima parte



Da poco meno di un anno è stato annunciato in pompa magna, sebbene per questo 2015 sia da considerarsi solamente sperimentale: parliamo del modello 730 precompilato, ossia la dichiarazione dei redditi riservata a dipendenti e pensionati già predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Ma siccome l’argomento è lungo, lo spezzeremo in due puntate!



Dichiarazione sperimentale, dicevamo: e infatti per questa tornata sono numerose le voci per le quali l’Agenzia non dispone ancora delle informazioni necessarie e ha dovuto dunque lasciare in bianco i relativi campi, spese sanitarie in primis.
Con il trascorrere degli anni, il meccanismo dovrebbe divenire sempre più rodato nonché più familiare ai contribuenti italiani; tuttavia, essendo questo il primo anno, è del tutto normale che i cittadini siano un po’ spaesati e bisognosi di informazioni.
Prima di tutto, sfatiamo la più diffusa delle bufale: il 730 precompilato non verrà recapitato a casa di nessuno. Per ottenerlo ed eventualmente stamparlo occorre che ognuno se lo vada a cercare sul web abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Operazione non così veloce, dato che per questioni di sicurezza dei dati sensibili, parte del codice PIN sarà trasmesso a casa del contribuente dopo diversi giorni dalla richiesta, e per questo motivo è meglio cominciare a darsi da fare da subito. In alternativa, si può ottenere lo scarico del 730 mediante un intermediario autorizzato, munendolo di apposita delega.


L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il 730 precompilato a partire dal 15 aprile: ancora pochi giorni, dunque, e potremo finalmente vedere come sarà fatto e quanto sarà completo (o incompleto). Di certo, sappiamo che oltre alla dichiarazione sarà visibile una scheda informativa in cui saranno indicate le fonti di tutti i dati inseriti: le certificazioni uniche dei sostituti d’imposta, la dichiarazione dell’anno precedente e così via.
Comunque, non a tutti i contribuenti sarà messo a disposizione il 730 precompilato: saranno esclusi innanzitutto i soggetti diversi dalle persone fisiche, coloro che hanno detenuto anche per un solo giorno la partita IVA nel 2014, coloro che non hanno avuto nel medesimo anno redditi da lavoro dipendente, da pensione o assimilati, nonché coloro che hanno presentato nei mesi scorsi dichiarazioni integrative rispetto all’originale (a meno che, cosa improbabile, i relativi controlli automatici non siano già stati espletati).
I contribuenti che invece avranno a disposizione il 730 precompilato avranno diverse strade davanti a sé.


Innanzitutto, potranno accettarlo così com’è e, in tale ipotesi, avranno la facoltà di inviarlo direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio. A quel punto la dichiarazione sarà sostanzialmente definitiva, e a meno di fatti eccezionali non ci saranno ulteriori conseguenze. Per di più, se il contribuente avrà diritto ad un rimborso superiore a 4.000 euro questo gli sarà attribuito senza esitazioni, laddove normalmente richieste di rimborso così elevate impongono controlli severi.
E se invece si desidera apportare modifiche al modello precompilato? Beh, di questo ne parliamo la prossima volta!



mercoledì 25 marzo 2015

La tassazione sulla previdenza integrativa



Per chiudere il nostro excursus sulla previdenza integrativa, dopo averne già parlato qui e qui, vediamo adesso di capirne di più sulle conseguenze fiscali.
È fondamentale distinguere fra la tassazione sul rendimento e quella sul capitale: sia per i tempi che per l’entità del prelievo.


Infatti, il rendimento è tassato ogni anno, via via che matura; il capitale, invece, è tassato all’atto dell’erogazione del vitalizio mensile, o della corresponsione del capitale stesso nelle ipotesi che abbiamo già sviscerato, in cui una parte di esso (fino al 50% o, eccezionalmente, fino al 100%) viene richiesto in un colpo solo. Il dato comune è che si tratta in ogni caso di tassazioni separate e sostitutive rispetto alla tradizionale IRPEF: una volta defalcate le imposte, quello che resta non si sommerà agli altri redditi del contribuente e si potrà considerare come un netto fruibile a titolo definitivo.
Ebbene, il rendimento è tassato dal 1 gennaio 2014 con l’aliquota teorica del 20% (un balzo notevole dall’11% prima vigente). Ma perché abbiamo detto “teorica”? Perché è previsto che, qualora il fondo pensione abbia investito in titoli del debito pubblico italiano, l’aliquota effettivamente applicata decresce secondo un meccanismo di calcolo piuttosto complesso, fino ad un minimo applicabile pari al 12,5%. Questo dovrebbe attivare un meccanismo virtuoso: infatti, le varie compagnie sono incentivate ad acquistare i nostri titoli di Stato, al fine di offrire ai propri clienti una tassazione più agevolata e quindi un’offerta più competitiva.


Per quanto riguarda il capitale, invece, anch’esso è tassato con un’aliquota teorica: il 15%. “Teorica” poiché da quest’importo occorre togliere lo 0,3% per ogni anno trascorso a contribuire alla previdenza integrativa. L’aliquota effettiva, perciò, decresce fino ad un minimo del 9% (fruibile in caso di partecipazione al piano individuale pensionistico per vent’anni o più).
Ma occorre fare ulteriori precisazioni. Innanzitutto, è esente da tassazione la parte del capitale costituita dal TFR eventualmente destinato alla previdenza integrativa, poiché già tassato a suo tempo; sono inoltre esenti tutti gli importi che a suo tempo non furono dedotti dal reddito.
È infatti consentito ogni anno dedurre dalla propria base imponibile IRPEF un importo pari ai contributi versati per sé o per i propri familiari a carico fino ad un massimo di € 5.164,57. Invece la quota di contributi non dedotta (perché dimenticata, perché superiore alla soglia massima consentita, perché volutamente tralasciata in quanto la tassazione IRPEF sarebbe comunque stata modesta o nulla), parallelamente non sarà tassata quando sarà restituita a suo tempo sotto forma di capitale dalla compagnia bancaria o assicurativa. Questo purché ogni anno entro il 31 dicembre il contribuente informi la società della quota di contributi non dedotti nella propria dichiarazione dei redditi; altrimenti la compagnia potrà legittimamente pensare che quei contributi sono stati totalmente dedotti e dunque che si dovrà applicare la tassazione sostitutiva senza sconti.


Infine, un’agevolazione riservata ai cosiddetti “lavoratori di prima occupazione”: coloro che si trovano a versare contributi integrativi per la prima volta nei primi cinque anni, potranno, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo, dedurre annualmente i contributi versati dalla propria base imponibile IRPEF non fino alla soglia massima di € 5.164,57 bensì di € 7.746,86.