Dopo aver
approfondito le condizioni di accesso al regime forfettario e aver fatto due
conti su quanto si paga in termini di imposte e contributi previdenziali, resta
un ultimo capitolo da affrontare: gli adempimenti
cui sottostare e quelli da cui invece gli aderenti al regime sono esonerati.
Infatti i
propulsori della legge affermano con insistenza che il regime forfettario non brilla
certamente in termini di riduzione degli importi da pagare, ma lo fa se andiamo
a considerare la semplificazione
radicale degli obblighi cui rispondere. E non c’è dubbio che sotto questo
aspetto il regime forfettario appare come il
più semplice che si sia mai visto, il che dovrebbe consentire fra l’altro
una notevole riduzione dei costi del commercialista.
Cosa devono dunque
fare gli aderenti al regime?
Per prima cosa,
essi devono ovviamente emettere fattura
sulle operazioni compiute (o ricevuta o scontrino in caso di esonero dalla
fatturazione), ma senza addebitare l’IVA ai loro clienti. Nelle loro fatture o
documenti succedanei dovrà però comparire una dicitura che giustifichi l’assenza
dell’imposta sul valore aggiunto, che potrebbe suonare come: “Operazione esclusa da IVA ex art. 1 cc.
54-89 L. 190/2014”.
Devono inoltre conservare e numerare tutte le fatture
ricevute, ma non hanno la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti.
Come conseguenza, sono esonerati dalla
tenuta di qualsivoglia libro contabile, tanto ai fini IVA quanto ai fini
delle imposte dirette. L’esclusione da IVA comporta per di più la totale esenzione dagli adempimenti
dichiarativi connessi: comunicazione dati, dichiarazione annuale,
spesometro.
Gli aderenti al
regime dovranno invece predisporre e inviare la dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta sostitutiva del 15%
secondo le modalità e tempistiche ordinarie, ma è facile presumere che la
compilazione sarà molto veloce.
Un altro beneficio
è che gli aderenti al regime sono del tutto esclusi dall’applicazione dell’IRAP
e degli studi di settore e dei
parametri contabili, nonché dalla comunicazione annuale delle operazioni con soggetti
residenti in Paesi iscritti nelle black
list; inoltre non subiscono mai ritenuta d’acconto sui propri compensi, purché
in fattura sia indicata una dicitura del tenore: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 1 cc. 54-89 L.
190/2014”.
I vantaggi
indicati nell’ultimo capoverso erano comuni anche al vecchio regime dei contribuenti
minimi, ma qui c’è anche una semplificazione in più: i “forfettari” non rivestono mai il ruolo di sostituti d’imposta e
dunque non eseguono mai ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo (né sui
propri eventuali dipendenti né su altri soggetti). Questo significa che sono
esonerati dagli adempimenti conseguenti, e cioè il rilascio delle
certificazioni uniche (gli ex CUD) e l’invio del modello 770. Ciò che dovranno
fare, invece, sarà indicare in dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui in condizioni normali avrebbero
dovuto applicare la ritenuta nonché gli importi corrisposti.
Ci sono poi alcune
adempimenti particolari: nell’ipotesi di esecuzione, a titolo di cliente, di
operazioni in regime di reverse-charge
oppure di acquisti intracomunitari,
all’imprenditore o professionista in regime forfettario toccherà integrare la fattura
del fornitore con l’indicazione di IVA e totale nonché versare l’ammontare dell’imposta
entro il giorno 16 del mese successivo.



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