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giovedì 8 gennaio 2015

Regime forfettario dal 2015: adempimenti ed esoneri



Dopo aver approfondito le condizioni di accesso al regime forfettario e aver fatto due conti su quanto si paga in termini di imposte e contributi previdenziali, resta un ultimo capitolo da affrontare: gli adempimenti cui sottostare e quelli da cui invece gli aderenti al regime sono esonerati.
Infatti i propulsori della legge affermano con insistenza che il regime forfettario non brilla certamente in termini di riduzione degli importi da pagare, ma lo fa se andiamo a considerare la semplificazione radicale degli obblighi cui rispondere. E non c’è dubbio che sotto questo aspetto il regime forfettario appare come il più semplice che si sia mai visto, il che dovrebbe consentire fra l’altro una notevole riduzione dei costi del commercialista.


Cosa devono dunque fare gli aderenti al regime?
Per prima cosa, essi devono ovviamente emettere fattura sulle operazioni compiute (o ricevuta o scontrino in caso di esonero dalla fatturazione), ma senza addebitare l’IVA ai loro clienti. Nelle loro fatture o documenti succedanei dovrà però comparire una dicitura che giustifichi l’assenza dell’imposta sul valore aggiunto, che potrebbe suonare come: “Operazione esclusa da IVA ex art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014”.
Devono inoltre conservare e numerare tutte le fatture ricevute, ma non hanno la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti. Come conseguenza, sono esonerati dalla tenuta di qualsivoglia libro contabile, tanto ai fini IVA quanto ai fini delle imposte dirette. L’esclusione da IVA comporta per di più la totale esenzione dagli adempimenti dichiarativi connessi: comunicazione dati, dichiarazione annuale, spesometro.
Gli aderenti al regime dovranno invece predisporre e inviare la dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta sostitutiva del 15% secondo le modalità e tempistiche ordinarie, ma è facile presumere che la compilazione sarà molto veloce.


Un altro beneficio è che gli aderenti al regime sono del tutto esclusi dall’applicazione dell’IRAP e degli studi di settore e dei parametri contabili, nonché dalla comunicazione annuale delle operazioni con soggetti residenti in Paesi iscritti nelle black list; inoltre non subiscono mai ritenuta d’acconto sui propri compensi, purché in fattura sia indicata una dicitura del tenore: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014”.
I vantaggi indicati nell’ultimo capoverso erano comuni anche al vecchio regime dei contribuenti minimi, ma qui c’è anche una semplificazione in più: i “forfettari” non rivestono mai il ruolo di sostituti d’imposta e dunque non eseguono mai ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo (né sui propri eventuali dipendenti né su altri soggetti). Questo significa che sono esonerati dagli adempimenti conseguenti, e cioè il rilascio delle certificazioni uniche (gli ex CUD) e l’invio del modello 770. Ciò che dovranno fare, invece, sarà indicare in dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui in condizioni normali avrebbero dovuto applicare la ritenuta nonché gli importi corrisposti.



Ci sono poi alcune adempimenti particolari: nell’ipotesi di esecuzione, a titolo di cliente, di operazioni in regime di reverse-charge oppure di acquisti intracomunitari, all’imprenditore o professionista in regime forfettario toccherà integrare la fattura del fornitore con l’indicazione di IVA e totale nonché versare l’ammontare dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo.

venerdì 12 dicembre 2014

Partita IVA e limite dei 5.000 euro



Esiste una leggenda metropolitana che, per quanto passino gli anni, non si riesce a sfatare: è la leggenda dei cinquemila euro.
Molte persone sono convinte, in buona fede, che se praticano una qualunque attività ed evitano di superare la soglia dei 5.000 euro di incassi annuali non sono tenuti ad aprire partita IVA; in particolare, se si tratta di attività di lavoro autonomo queste prestazioni vengono considerate come occasionali e soggette, semmai, alla semplice ritenuta d’acconto del 20%.
Tutto questo è, per dirlo in francese, una cazzata. Ma vediamo di capirne di più.




Fra il 2002 e il 2003 fu introdotta in Italia la celeberrima “legge Biagi”, che modificò in maniera radicale il mercato del lavoro. Fra le numerosissime pieghe della normativa introdotta a quel tempo, si diede una definizione ufficiale alle cosiddette prestazioni occasionali, le quali fino ad allora avevano costituito una realtà diffusissima e altrettanto nebulosa.
Si stabilì perciò che una prestazione è occasionale quando nel corso dell’anno solare non si percepiscono più di cinquemila euro e per non più di trenta giorni di lavoro da parte del medesimo committente.
Tutto questo è vero e sacrosanto, ma rappresenta la differenza che intercorre fra le prestazioni occasionali e i contratti di lavoro subordinato: nel senso che un soggetto ha diritto ad essere assunto come dipendente se queste soglie sono superate, al fine di garantirgli i diritti fondamentali del lavoratore e un’adeguata copertura previdenziale e assistenziale.




Ma colui che esercita un’attività di impresa o di lavoro autonomo non può e non deve essere assunto da nessuno. La distinzione con le prestazioni occasionali non sta nel limite di 5.000 euro bensì nel concetto stesso di occasionalità.
Facciamo un esempio: se Mario Rossi supera nel 2014 l’esame di Stato da ingegnere, si apre uno studio, esegue i primi lavori ma non lo paga ancora nessuno perché sarà pagato a gennaio del 2015, oppure incassa un acconto di 2.000 euro (e dunque ampiamente sotto il supposto limite) e oltretutto nell’anno corrente non ha lavorato per più di venticinque giorni per singolo committente, possiamo ritenere che sia esonerato dall’apertura della partita IVA? 


Assolutamente no, perché non c’è proprio niente di occasionale nella sua attività. Egli sta operando in maniera continuativa, ha fatto degli investimenti, ha coltivato delle clientele. È a tutti gli effetti un libero professionista e deve aprirsi la sua partita IVA. E se non provvede, sarà l’Agenzia delle Entrate ad aprirgliela d’ufficio, nonché a dargli una tale mazzata di sanzioni che il nostro Mario Rossi finirà dritto sotto un ponte a domandarsi: “Ma perché non mi sono rivolto ad un commercialista?”.