Quando si parla
genericamente delle tasse che si pagano, con trattenute in busta-paga o sulla
pensione oppure con i modelli F24 che ci consegnano CAF e commercialisti, non
tutti conoscono esattamente in che cosa consistono le imposizioni sul reddito
posseduto. E se siamo comunque consapevoli che la gran parte di questi
pagamenti andranno a rimpinguare le casse dello Stato (si tratta della celebre
IRPEF), non tutti sappiamo che normalmente sono incluse anche quote minori
dirette verso Regioni e Comuni: si
tratta delle addizionali, ovverosia
letteralmente di maggiorazioni sull’IRPEF che, per l’appunto, hanno funzioni
salvifiche nei confronti delle esangui casse degli enti locali.
Va da sé che le
addizionali spettano solo se e quando si
deve pagare anche l’IRPEF. Perciò coloro che pagano solamente imposte
sostitutive di quest’ultima, come la cedolare secca o il tributo sui contribuenti
minimi, il problema delle addizionali non devono nemmeno porselo.
Ma per gli altri contribuenti
il discorso è diverso. Ed è un discorso anche di natura politica: da un lato c’è
chi vorrebbe potenziare le addizionali, al fine di favorire il passaggio a quel
federalismo fiscale che, come l’araba fenice, tutti dicono che esiste ma
nessuno sa dove stia di casa; dall’altro, invece, c’è chi vorrebbe abolirle del
tutto sostituendole con balzelli di natura diversa per evitare che i contribuenti
più inferociti diano tutte le colpe allo Stato per le trattenute sullo
stipendio.
Sta di fatto che,
alla data attuale, le addizionali esistono e sono dovute sulla base del proprio domicilio fiscale (che solitamente, anche se
non sempre, coincide con la residenza). Così come l’IRPEF, le addizionali sono
dovute solo dalle persone fisiche e non
da soggetti differenti come società o associazioni.
Ma torniamo al
domicilio fiscale. Giusto per il “piacere” di complicare le cose più semplici, l’addizionale
regionale si determina sulla base del domicilio fiscale al 31 dicembre del periodo d’imposta interessato, mentre per l’addizionale
comunale si fa riferimento al primo
gennaio del medesimo anno. Questa stranezza dovrebbe essere comunque
corretta con la legge di stabilità
attualmente in discussione che dall’anno prossimo dovrebbe contenere il
riferimento al primo gennaio per ciascuna addizionale. Pertanto, immaginiamo il
contribuente X che inizia il 2014 risiedendo a Torino e che nel mese di giugno
si trasferisce a Milano: egli pagherà l’addizionale comunale a Torino e l’addizionale
regionale alla Lombardia con riferimento al reddito dell’intero anno solare. Se
la stessa situazione si verificasse nel 2015, invece, addizionale comunale e
regionale di quell’anno andrebbero rispettivamente a Torino e al Piemonte.
Ma come si calcolano le addizionali? Beh,
il discorso rischia di farsi lungo e quindi magari su questo torneremo la
prossima volta.
Integrazione all'articolo: un nostro affezionato lettore ci ricorda un'ulteriore complicazione in merito all'individuazione del domicilio fiscale utile per individuare Regione e Comune cui far riferimento. I trasferimenti di residenza, infatti, assumono efficacia solo dopo sessanta giorni. Sull'utilità di quest'astrusa norma non chiedeteci spiegazioni.
Integrazione all'articolo: un nostro affezionato lettore ci ricorda un'ulteriore complicazione in merito all'individuazione del domicilio fiscale utile per individuare Regione e Comune cui far riferimento. I trasferimenti di residenza, infatti, assumono efficacia solo dopo sessanta giorni. Sull'utilità di quest'astrusa norma non chiedeteci spiegazioni.



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