venerdì 7 novembre 2014

Addizionali regionali e addizionali comunali



Quando si parla genericamente delle tasse che si pagano, con trattenute in busta-paga o sulla pensione oppure con i modelli F24 che ci consegnano CAF e commercialisti, non tutti conoscono esattamente in che cosa consistono le imposizioni sul reddito posseduto. E se siamo comunque consapevoli che la gran parte di questi pagamenti andranno a rimpinguare le casse dello Stato (si tratta della celebre IRPEF), non tutti sappiamo che normalmente sono incluse anche quote minori dirette verso Regioni e Comuni: si tratta delle addizionali, ovverosia letteralmente di maggiorazioni sull’IRPEF che, per l’appunto, hanno funzioni salvifiche nei confronti delle esangui casse degli enti locali.




Va da sé che le addizionali spettano solo se e quando si deve pagare anche l’IRPEF. Perciò coloro che pagano solamente imposte sostitutive di quest’ultima, come la cedolare secca o il tributo sui contribuenti minimi, il problema delle addizionali non devono nemmeno porselo.
Ma per gli altri contribuenti il discorso è diverso. Ed è un discorso anche di natura politica: da un lato c’è chi vorrebbe potenziare le addizionali, al fine di favorire il passaggio a quel federalismo fiscale che, come l’araba fenice, tutti dicono che esiste ma nessuno sa dove stia di casa; dall’altro, invece, c’è chi vorrebbe abolirle del tutto sostituendole con balzelli di natura diversa per evitare che i contribuenti più inferociti diano tutte le colpe allo Stato per le trattenute sullo stipendio.
Sta di fatto che, alla data attuale, le addizionali esistono e sono dovute sulla base del proprio domicilio fiscale (che solitamente, anche se non sempre, coincide con la residenza). Così come l’IRPEF, le addizionali sono dovute solo dalle persone fisiche e non da soggetti differenti come società o associazioni.




Ma torniamo al domicilio fiscale. Giusto per il “piacere” di complicare le cose più semplici, l’addizionale regionale si determina sulla base del domicilio fiscale al 31 dicembre del periodo d’imposta interessato, mentre per l’addizionale comunale si fa riferimento al primo gennaio del medesimo anno. Questa stranezza dovrebbe essere comunque corretta con la legge di stabilità attualmente in discussione che dall’anno prossimo dovrebbe contenere il riferimento al primo gennaio per ciascuna addizionale. Pertanto, immaginiamo il contribuente X che inizia il 2014 risiedendo a Torino e che nel mese di giugno si trasferisce a Milano: egli pagherà l’addizionale comunale a Torino e l’addizionale regionale alla Lombardia con riferimento al reddito dell’intero anno solare. Se la stessa situazione si verificasse nel 2015, invece, addizionale comunale e regionale di quell’anno andrebbero rispettivamente a Torino e al Piemonte.


 Ma come si calcolano le addizionali? Beh, il discorso rischia di farsi lungo e quindi magari su questo torneremo la prossima volta.

Integrazione all'articolo: un nostro affezionato lettore ci ricorda un'ulteriore complicazione in merito all'individuazione del domicilio fiscale utile per individuare Regione e Comune cui far riferimento. I trasferimenti di residenza, infatti, assumono efficacia solo dopo sessanta giorni. Sull'utilità di quest'astrusa norma non chiedeteci spiegazioni.

Nessun commento:

Posta un commento

Vuoi saperne di più? Siamo a tua disposizione!