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mercoledì 3 dicembre 2014

IMU e TASI sui terreni agricoli



In queste ore sta montando la protesta in tutta Italia via via che si prende consapevolezza del decreto ministeriale che nei giorni scorsi ha ridisegnato le imposte locali sui terreni agricoli. In realtà gli addetti ai lavori sapevano da molti mesi che il tema era in agenda, ma l’approssimarsi della scadenza del 16 dicembre aveva fatto pensare che la questione fosse ormai passata in cavalleria o rinviata all’anno venturo.
E invece no: con un ritardo che chi scrive non esita a definire inaccettabile, le regole sono cambiate con effetto retroattivo sull’intero periodo d’imposta 2014




Ma, in definitiva, cosa è successo? L’IMU, come l’ICI prima di lei, non è applicabile sui terreni agricoli situati in Comuni montani. Per “terreni agricoli” indichiamo, grossolanamente, tutti i terreni non risultanti aree fabbricabili ai sensi dei piani urbanistici comunali, indipendentemente dall’effettivo loro utilizzo a fini di coltivazione o allevamento; ricordiamo, però, che una norma agevolativa stabilisce che la arre fabbricabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (o che li detengono a titolo di comodato, usufrutto, affitto…) sono considerate a loro volta terreni agricoli.
Per individuare i Comuni montani, invece, ci si rifaceva ad un elenco contenuto in un decreto emanato nel lontano 1993. Ed è su questo decreto che sorge la novità, poiché esso è stato sostituito con un nuovo metodo di individuazione.
Il vecchio elenco, inutile negarlo, aveva del paradossale, e fra i Comuni montani erano indicate anche numerose città costiere che magari avevano solo un’isolata collina sul loro territorio. Rivedere tale elenco in senso restrittivo ha indubbiamente una sua correttezza.
Il vero problema è che la modifica avviene adesso, quando magari i calcoli sono già stati fatti, dato che la scadenza per il saldo IMU è fra meno di due settimane.
 


Comunque, protestare serve a poco: la legge c’è e va applicata. Come bisogna comportarsi, dunque? Sul sito internet dell’Istat esiste un elenco completo dei Comuni italiani, e, fra i dati statistici presenti, vi è anche l’altitudine del municipio: oggi è quello l’elemento discriminante.
I Comuni sono da suddividere in tre categorie: quelli la cui altitudine del municipio supera i 600 metri sul livello del mare; quelli in cui la misura è inclusa fra 281 e 600 metri; e quelli in cui va da 0 a 280 metri.
I primi sono Comuni montani a tutti gli effetti: tutti i terreni agricoli ivi presenti sono esenti dall’IMU; gli ultimi, invece, sono considerati Comuni di pianura e l’IMU la pagano senza sconti. Il caso più complesso è quello della seconda categoria: i terreni agricoli sono normalmente soggetti ad IMU, a meno che non siano posseduti o detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, a favore dei quali vige l’esenzione.




Okay, ma quando l’IMU è dovuta quanto si paga, in concreto? Dobbiamo prendere il reddito dominicale, rivalutarlo del 25% e poi moltiplicarlo per un fattore pari a 135, oppure 75 se si tratta di coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Il risultato è la base imponibile, che andrà ragguagliata all’effettivo possesso, e cioè alla quota di proprietà detenuta (qualora vi siano più comproprietari) e ai soli mesi che ci interessano, qualora il terreno sia stato acquisito o ceduto durante l’anno.
Sulla base imponibile ragguagliata occorre infine applicare l’aliquota deliberata dal Comune. Ma poiché quasi tutti i Comuni sono stati colti in contropiede e per questi terreni non hanno previsto alcuna aliquota specifica, non resterà che applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76%.


A questo punto molti si domanderanno con terrore: “E la TASI? Tocca pagare pure quella?”. No, almeno lì si può tirare il fiato. La TASI non si applica mai sui terreni agricoli, in nessun caso. Una consolazione un po’ magra, ma di questi tempi ci si deve accontentare.

venerdì 7 novembre 2014

Addizionali regionali e addizionali comunali



Quando si parla genericamente delle tasse che si pagano, con trattenute in busta-paga o sulla pensione oppure con i modelli F24 che ci consegnano CAF e commercialisti, non tutti conoscono esattamente in che cosa consistono le imposizioni sul reddito posseduto. E se siamo comunque consapevoli che la gran parte di questi pagamenti andranno a rimpinguare le casse dello Stato (si tratta della celebre IRPEF), non tutti sappiamo che normalmente sono incluse anche quote minori dirette verso Regioni e Comuni: si tratta delle addizionali, ovverosia letteralmente di maggiorazioni sull’IRPEF che, per l’appunto, hanno funzioni salvifiche nei confronti delle esangui casse degli enti locali.




Va da sé che le addizionali spettano solo se e quando si deve pagare anche l’IRPEF. Perciò coloro che pagano solamente imposte sostitutive di quest’ultima, come la cedolare secca o il tributo sui contribuenti minimi, il problema delle addizionali non devono nemmeno porselo.
Ma per gli altri contribuenti il discorso è diverso. Ed è un discorso anche di natura politica: da un lato c’è chi vorrebbe potenziare le addizionali, al fine di favorire il passaggio a quel federalismo fiscale che, come l’araba fenice, tutti dicono che esiste ma nessuno sa dove stia di casa; dall’altro, invece, c’è chi vorrebbe abolirle del tutto sostituendole con balzelli di natura diversa per evitare che i contribuenti più inferociti diano tutte le colpe allo Stato per le trattenute sullo stipendio.
Sta di fatto che, alla data attuale, le addizionali esistono e sono dovute sulla base del proprio domicilio fiscale (che solitamente, anche se non sempre, coincide con la residenza). Così come l’IRPEF, le addizionali sono dovute solo dalle persone fisiche e non da soggetti differenti come società o associazioni.




Ma torniamo al domicilio fiscale. Giusto per il “piacere” di complicare le cose più semplici, l’addizionale regionale si determina sulla base del domicilio fiscale al 31 dicembre del periodo d’imposta interessato, mentre per l’addizionale comunale si fa riferimento al primo gennaio del medesimo anno. Questa stranezza dovrebbe essere comunque corretta con la legge di stabilità attualmente in discussione che dall’anno prossimo dovrebbe contenere il riferimento al primo gennaio per ciascuna addizionale. Pertanto, immaginiamo il contribuente X che inizia il 2014 risiedendo a Torino e che nel mese di giugno si trasferisce a Milano: egli pagherà l’addizionale comunale a Torino e l’addizionale regionale alla Lombardia con riferimento al reddito dell’intero anno solare. Se la stessa situazione si verificasse nel 2015, invece, addizionale comunale e regionale di quell’anno andrebbero rispettivamente a Torino e al Piemonte.


 Ma come si calcolano le addizionali? Beh, il discorso rischia di farsi lungo e quindi magari su questo torneremo la prossima volta.

Integrazione all'articolo: un nostro affezionato lettore ci ricorda un'ulteriore complicazione in merito all'individuazione del domicilio fiscale utile per individuare Regione e Comune cui far riferimento. I trasferimenti di residenza, infatti, assumono efficacia solo dopo sessanta giorni. Sull'utilità di quest'astrusa norma non chiedeteci spiegazioni.

venerdì 26 settembre 2014

L’acconto della TASI 2014



Le imposte locali sulla casa sono cambiate praticamente ogni anno, da qualche tempo a questa parte. E la principale novità (non l’unica peraltro) che ha coinvolto il nostro 2014 è stata il debutto della TASI, il tributo destinato a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili del Comune, quelli come l’illuminazione pubblica o il rifacimento dei marciapiedi di cui fruiscono tutti senza che sia possibile distinguere il “consumo” individuale.


Al contrario dell’IMU, la TASI si paga anche sull’abitazione principale (che solitamente, anzi, è stangata più delle altre, anche se non in tutti i Comuni), e il motivo è semplice. Se ipotizziamo un contribuente che vive 350 giorni l’anno nel Comune X e i restanti 15 giorni nella casa al mare nel Comune Y, è ovvio che consuma di più i servizi indivisibili di X, ed è quindi logico che la TASI sulla prima casa sia più salata.
Su come si calcola la TASI magari ritorneremo un’altra volta. Oggi invece ci concentriamo sulle date di versamento per l’anno 2014, argomento assai travagliato considerato che, a causa della novità dell’imposta, molti Comuni sono riusciti a deliberare in materia con molto ritardo e alcuni perfino adesso non ci sono ancora riusciti.
A regime, la TASI si versa in due rate: un acconto da versare entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. L’acconto è calcolato come pari al 50% della TASI versata nell’anno precedente, posto naturalmente che non vi siano variazioni nel patrimonio immobiliare posseduto. 


Dato che il 2014 è però l’anno di debutto della TASI, ovviamente per quest’anno le regole sono un po’ diverse: per stabilire l’acconto occorre infatti calcolare il tributo complessivo previsto per l’anno in corso (dunque con le aliquote e le detrazioni adottate dal Comune per quest’anno) e dividerla per due. Per il saldo, invece, nulla cambia.
Poiché però, come detto, moltissimi Comuni non hanno fatto a tempo a deliberare in materia, ecco che le date di versamento dell’acconto sono state triplicate: 16 giugno, 16 ottobre e 16 dicembre.
A giugno hanno già versato l’acconto quei contribuenti il cui Comune aveva emanato e pubblicato il regolamento entro il mese precedente. Per gli altri Comuni è stato dato invece tempo fino al 10 settembre per emanare la delibera e al 18 per pubblicarla sulla pagina del Ministero delle Finanze dedicata alla fiscalità locale. Perciò, i cittadini che devono contribuire alla TASI in uno o più di questi Comuni, devono provvedere a fare i calcoli e ad eseguire il versamento entro giovedì 16 ottobre.
Tuttavia, ci sono ancora alcune centinaia di Comuni che hanno mancato anche questo secondo appuntamento. Cosa fare, in questa situazione? La legge parla chiaro: la TASI si verserà in unica soluzione (acconto + saldo) entro il 16 dicembre, applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dalla legge, pari all’uno per mille.


A questo punto, come fa il cittadino a sapere come comportarsi? Ritorna utile il suddetto sito ministeriale, dove è possibile fare una ricerca Comune per Comune. Il motore di ricerca è molto facile da utilizzare, perciò ciò che serve non è una grande competenza informatica, quanto piuttosto tanta buona volontà nell’andare a spulciare le delibere comunali.
Non vi resta dunque che collegarvi alla pagina http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm e... buon divertimento!