venerdì 14 novembre 2014

Detrazioni per spese mediche



Le spese sanitarie costituiscono la più comune diffusa categoria di oneri detraibili. Ma cos’è esattamente una detrazione?


In sintesi, i redditi del contribuente sono sommati e, sul risultato complessivo, si applicano le aliquote progressive per scaglioni previste dalla legge (la più piccola è del 23% per i redditi fino a 15.000 euro, mentre la più elevata è del 43% per i redditi superiori a 75.000 euro); determiniamo così l’IRPEF lorda. Ma per scoprire l’imposta effettivamente a carico del contribuente, occorre anche sottrarre da questo valore le detrazioni, fra cui, per l’appunto, quelle previste per le spese sanitarie.
Per l’esattezza, le spese sanitarie sono detraibili oltre una franchigia pari a € 129,11. Sulle spese che superano la franchigia, occorre calcolare il 19%, e il risultato è la detrazione applicabile.
Per esempio, immaginiamo che il contribuente spenda nel corso dell’anno € 729,11 per oneri sanitari; togliendo la franchigia resteranno € 600 tondi a disposizione, e applicando l’aliquota del 19% otterremo 114 euro. Questo significa che il contribuente avrà un risparmio d’imposta pari a € 114.




Però occorre chiarire che il discorso si applica solo sull’IRPEF, l’imposta sui redditi. Questa detrazione non ha alcun effetto sulle addizionali regionale e comunale, sull’IRAP e così via.
Né vale per imprenditori e professionisti aderenti al regime agevolato dei contribuenti minimi: essi infatti non applicano l’IRPEF sui redditi della loro attività, bensì un’imposta sostitutiva che non contempla detrazioni.
Chiarito tutto questo, quali sono le spese sanitarie che dobbiamo considerare? In linea generale, si tratta di tutti gli oneri sostenuti per la propria salute: visite specialistiche, acquisti di medicinali o di protesi, spese odontoiatriche… Naturalmente è indispensabile che queste spese siano state sostenute nel corso dell’anno di nostro interesse, e che siano documentate da una fattura intestata al contribuente.


Tuttavia, si possono dedurre (al 100%, oppure al 50% se è a carico anche del coniuge) anche le spese sostenute per conto di un familiare a carico, e questo anche se il documento è intestato a lui.
Fino a qui il discorso sembra tutto sommato semplice; ma si complica parecchio quando andiamo a spulciare gli scontrini della farmacia, come vedremo nella prossima puntata.

lunedì 10 novembre 2014

Il calcolo delle addizionali



Istituite quasi vent’anni fa, l’addizionale regionaleall’IRPEF e la sua inseparabile compagna, l’addizionale comunale, non presentano eccessive difficoltà di calcolo; questo accade più che altro perché la loro base imponibile deriva direttamente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, e pertanto tutte le complicazioni si annidano semmai in quella sede. Ma una volta che è stato individuato il reddito imponibile ai fini IRPEF, lo stesso valore vale anche ai fini delle addizionali.


Nel dettaglio, si tratta di sommare tutti i redditi soggetti a IRPEF formati nelle singole categorie e dal risultato lordo dedurre il valore fondiario attribuito all’abitazione principale nonché le varie categorie di oneri deducibili, come i contributi previdenziali.
È a questo punto che la strada dell’IRPEF e delle addizionali si biforca: mentre infatti per la prima entra in gioco un’autentica giungla di detrazioni ad abbattere la base imponibile, per le seconde non accade nulla di tutto questo. Pertanto, le spese sanitarie o quelle per ristrutturazioni edilizie, giusto per fare due esempi, non hanno alcun rilievo ai fini delle addizionali.
Il calcolo dell’addizionale regionale, a questo punto, è facilissimo: si tratta di moltiplicare la base imponibile per l’aliquota deliberata dalla Regione. Allo stato attuale l’aliquota massima consentita dalla legge è pari all’1,23%, ma bisogna considerare che già oggi a molte Regioni è consentita a titolo straordinario una maggiorazione percentuale: si tratta degli enti che presentano squilibri nei conti del sistema sanitario, fra cui spiccano Campania, Calabria e Molise con l’aliquota record del 2,03%. Si consideri poi che, a fronte del taglio dei trasferimenti statali, l’ipotesi allo studio è di elevare il tetto massimo dell’aliquota regionale standard al 3,33% (maggiorazioni per squilibri sanitari a parte). Bene chiarire, infine, che molte Regioni non prevedono un’aliquota unica bensì tassi crescenti in funzione degli scaglioni di reddito.


Il discorso è simile per l’addizionale comunale, ma qualche differenza c’è. Innanzitutto, l’aliquota massima consentita dalla legge è oggi dello 0,8% e non sono previsti suoi futuri aumenti, almeno per il momento. Segnaliamo comunque che per la città di Roma, data la sua specificità, è consentita come aliquota massima lo 0,9%, effettivamente applicata dall’amministrazione capitolina per i redditi superiori a 10.000 euro. La base imponibile è la medesima dell’addizionale regionale, e anche in questo caso molti enti prevedono aliquote differenziate per scaglioni di reddito (per le fasce più basse è anzi prevista spesso l’esenzione dall’imposta).




La vera differenza con l’addizionale regionale sta nel meccanismo di versamento: mentre per quest’ultima esso avviene esclusivamente a saldo, per l’addizionale comunale il meccanismo prevede anche un acconto. Pertanto, nel 2014 i contribuenti italiani hanno versato l’intera addizionale regionale e il saldo dell’addizionale comunale sul 2013, nonché l’acconto dell’addizionale comunale sul 2014. Il meccanismo di calcolo dell’acconto sta per andare verso una profonda semplificazione: dal 2015 esso sarà infatti pari al 30% del totale dell’imposta calcolato per l’anno precedente, senza dunque più andare a controllare eventuali cambi d’aliquota deliberate nel frattempo dai Comuni.
È comunque consentito l’utilizzo del metodo previsionale, e si può dunque ridurre spontaneamente l’acconto in funzione del reddito che si prevede effettivamente di realizzare per l’anno in corso.

venerdì 7 novembre 2014

Addizionali regionali e addizionali comunali



Quando si parla genericamente delle tasse che si pagano, con trattenute in busta-paga o sulla pensione oppure con i modelli F24 che ci consegnano CAF e commercialisti, non tutti conoscono esattamente in che cosa consistono le imposizioni sul reddito posseduto. E se siamo comunque consapevoli che la gran parte di questi pagamenti andranno a rimpinguare le casse dello Stato (si tratta della celebre IRPEF), non tutti sappiamo che normalmente sono incluse anche quote minori dirette verso Regioni e Comuni: si tratta delle addizionali, ovverosia letteralmente di maggiorazioni sull’IRPEF che, per l’appunto, hanno funzioni salvifiche nei confronti delle esangui casse degli enti locali.




Va da sé che le addizionali spettano solo se e quando si deve pagare anche l’IRPEF. Perciò coloro che pagano solamente imposte sostitutive di quest’ultima, come la cedolare secca o il tributo sui contribuenti minimi, il problema delle addizionali non devono nemmeno porselo.
Ma per gli altri contribuenti il discorso è diverso. Ed è un discorso anche di natura politica: da un lato c’è chi vorrebbe potenziare le addizionali, al fine di favorire il passaggio a quel federalismo fiscale che, come l’araba fenice, tutti dicono che esiste ma nessuno sa dove stia di casa; dall’altro, invece, c’è chi vorrebbe abolirle del tutto sostituendole con balzelli di natura diversa per evitare che i contribuenti più inferociti diano tutte le colpe allo Stato per le trattenute sullo stipendio.
Sta di fatto che, alla data attuale, le addizionali esistono e sono dovute sulla base del proprio domicilio fiscale (che solitamente, anche se non sempre, coincide con la residenza). Così come l’IRPEF, le addizionali sono dovute solo dalle persone fisiche e non da soggetti differenti come società o associazioni.




Ma torniamo al domicilio fiscale. Giusto per il “piacere” di complicare le cose più semplici, l’addizionale regionale si determina sulla base del domicilio fiscale al 31 dicembre del periodo d’imposta interessato, mentre per l’addizionale comunale si fa riferimento al primo gennaio del medesimo anno. Questa stranezza dovrebbe essere comunque corretta con la legge di stabilità attualmente in discussione che dall’anno prossimo dovrebbe contenere il riferimento al primo gennaio per ciascuna addizionale. Pertanto, immaginiamo il contribuente X che inizia il 2014 risiedendo a Torino e che nel mese di giugno si trasferisce a Milano: egli pagherà l’addizionale comunale a Torino e l’addizionale regionale alla Lombardia con riferimento al reddito dell’intero anno solare. Se la stessa situazione si verificasse nel 2015, invece, addizionale comunale e regionale di quell’anno andrebbero rispettivamente a Torino e al Piemonte.


 Ma come si calcolano le addizionali? Beh, il discorso rischia di farsi lungo e quindi magari su questo torneremo la prossima volta.

Integrazione all'articolo: un nostro affezionato lettore ci ricorda un'ulteriore complicazione in merito all'individuazione del domicilio fiscale utile per individuare Regione e Comune cui far riferimento. I trasferimenti di residenza, infatti, assumono efficacia solo dopo sessanta giorni. Sull'utilità di quest'astrusa norma non chiedeteci spiegazioni.