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mercoledì 3 dicembre 2014

IMU e TASI sui terreni agricoli



In queste ore sta montando la protesta in tutta Italia via via che si prende consapevolezza del decreto ministeriale che nei giorni scorsi ha ridisegnato le imposte locali sui terreni agricoli. In realtà gli addetti ai lavori sapevano da molti mesi che il tema era in agenda, ma l’approssimarsi della scadenza del 16 dicembre aveva fatto pensare che la questione fosse ormai passata in cavalleria o rinviata all’anno venturo.
E invece no: con un ritardo che chi scrive non esita a definire inaccettabile, le regole sono cambiate con effetto retroattivo sull’intero periodo d’imposta 2014. 




Ma, in definitiva, cosa è successo? L’IMU, come l’ICI prima di lei, non è applicabile sui terreni agricoli situati in Comuni montani. Per “terreni agricoli” indichiamo, grossolanamente, tutti i terreni non risultanti aree fabbricabili ai sensi dei piani urbanistici comunali, indipendentemente dall’effettivo loro utilizzo a fini di coltivazione o allevamento; ricordiamo, però, che una norma agevolativa stabilisce che la arre fabbricabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (o che li detengono a titolo di comodato, usufrutto, affitto…) sono considerate a loro volta terreni agricoli.
Per individuare i Comuni montani, invece, ci si rifaceva ad un elenco contenuto in un decreto emanato nel lontano 1993. Ed è su questo decreto che sorge la novità, poiché esso è stato sostituito con un nuovo metodo di individuazione.
Il vecchio elenco, inutile negarlo, aveva del paradossale, e fra i Comuni montani erano indicate anche numerose città costiere che magari avevano solo un’isolata collina sul loro territorio. Rivedere tale elenco in senso restrittivo ha indubbiamente una sua correttezza.
Il vero problema è che la modifica avviene adesso, quando magari i calcoli sono già stati fatti, dato che la scadenza per il saldo IMU è fra meno di due settimane.
 


Comunque, protestare serve a poco: la legge c’è e va applicata. Come bisogna comportarsi, dunque? Sul sito internet dell’Istat esiste un elenco completo dei Comuni italiani, e, fra i dati statistici presenti, vi è anche l’altitudine del municipio: oggi è quello l’elemento discriminante.
I Comuni sono da suddividere in tre categorie: quelli la cui altitudine del municipio supera i 600 metri sul livello del mare; quelli in cui la misura è inclusa fra 281 e 600 metri; e quelli in cui va da 0 a 280 metri.
I primi sono Comuni montani a tutti gli effetti: tutti i terreni agricoli ivi presenti sono esenti dall’IMU; gli ultimi, invece, sono considerati Comuni di pianura e l’IMU la pagano senza sconti. Il caso più complesso è quello della seconda categoria: i terreni agricoli sono normalmente soggetti ad IMU, a meno che non siano posseduti o detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, a favore dei quali vige l’esenzione.




Okay, ma quando l’IMU è dovuta quanto si paga, in concreto? Dobbiamo prendere il reddito dominicale, rivalutarlo del 25% e poi moltiplicarlo per un fattore pari a 135, oppure 75 se si tratta di coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Il risultato è la base imponibile, che andrà ragguagliata all’effettivo possesso, e cioè alla quota di proprietà detenuta (qualora vi siano più comproprietari) e ai soli mesi che ci interessano, qualora il terreno sia stato acquisito o ceduto durante l’anno.
Sulla base imponibile ragguagliata occorre infine applicare l’aliquota deliberata dal Comune. Ma poiché quasi tutti i Comuni sono stati colti in contropiede e per questi terreni non hanno previsto alcuna aliquota specifica, non resterà che applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76%.


A questo punto molti si domanderanno con terrore: “E la TASI? Tocca pagare pure quella?”. No, almeno lì si può tirare il fiato. La TASI non si applica mai sui terreni agricoli, in nessun caso. Una consolazione un po’ magra, ma di questi tempi ci si deve accontentare.

venerdì 14 novembre 2014

Detrazioni per spese mediche



Le spese sanitarie costituiscono la più comune diffusa categoria di oneri detraibili. Ma cos’è esattamente una detrazione?


In sintesi, i redditi del contribuente sono sommati e, sul risultato complessivo, si applicano le aliquote progressive per scaglioni previste dalla legge (la più piccola è del 23% per i redditi fino a 15.000 euro, mentre la più elevata è del 43% per i redditi superiori a 75.000 euro); determiniamo così l’IRPEF lorda. Ma per scoprire l’imposta effettivamente a carico del contribuente, occorre anche sottrarre da questo valore le detrazioni, fra cui, per l’appunto, quelle previste per le spese sanitarie.
Per l’esattezza, le spese sanitarie sono detraibili oltre una franchigia pari a € 129,11. Sulle spese che superano la franchigia, occorre calcolare il 19%, e il risultato è la detrazione applicabile.
Per esempio, immaginiamo che il contribuente spenda nel corso dell’anno € 729,11 per oneri sanitari; togliendo la franchigia resteranno € 600 tondi a disposizione, e applicando l’aliquota del 19% otterremo 114 euro. Questo significa che il contribuente avrà un risparmio d’imposta pari a € 114.




Però occorre chiarire che il discorso si applica solo sull’IRPEF, l’imposta sui redditi. Questa detrazione non ha alcun effetto sulle addizionali regionale e comunale, sull’IRAP e così via.
Né vale per imprenditori e professionisti aderenti al regime agevolato dei contribuenti minimi: essi infatti non applicano l’IRPEF sui redditi della loro attività, bensì un’imposta sostitutiva che non contempla detrazioni.
Chiarito tutto questo, quali sono le spese sanitarie che dobbiamo considerare? In linea generale, si tratta di tutti gli oneri sostenuti per la propria salute: visite specialistiche, acquisti di medicinali o di protesi, spese odontoiatriche… Naturalmente è indispensabile che queste spese siano state sostenute nel corso dell’anno di nostro interesse, e che siano documentate da una fattura intestata al contribuente.


Tuttavia, si possono dedurre (al 100%, oppure al 50% se è a carico anche del coniuge) anche le spese sostenute per conto di un familiare a carico, e questo anche se il documento è intestato a lui.
Fino a qui il discorso sembra tutto sommato semplice; ma si complica parecchio quando andiamo a spulciare gli scontrini della farmacia, come vedremo nella prossima puntata.

lunedì 10 novembre 2014

Il calcolo delle addizionali



Istituite quasi vent’anni fa, l’addizionale regionaleall’IRPEF e la sua inseparabile compagna, l’addizionale comunale, non presentano eccessive difficoltà di calcolo; questo accade più che altro perché la loro base imponibile deriva direttamente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, e pertanto tutte le complicazioni si annidano semmai in quella sede. Ma una volta che è stato individuato il reddito imponibile ai fini IRPEF, lo stesso valore vale anche ai fini delle addizionali.


Nel dettaglio, si tratta di sommare tutti i redditi soggetti a IRPEF formati nelle singole categorie e dal risultato lordo dedurre il valore fondiario attribuito all’abitazione principale nonché le varie categorie di oneri deducibili, come i contributi previdenziali.
È a questo punto che la strada dell’IRPEF e delle addizionali si biforca: mentre infatti per la prima entra in gioco un’autentica giungla di detrazioni ad abbattere la base imponibile, per le seconde non accade nulla di tutto questo. Pertanto, le spese sanitarie o quelle per ristrutturazioni edilizie, giusto per fare due esempi, non hanno alcun rilievo ai fini delle addizionali.
Il calcolo dell’addizionale regionale, a questo punto, è facilissimo: si tratta di moltiplicare la base imponibile per l’aliquota deliberata dalla Regione. Allo stato attuale l’aliquota massima consentita dalla legge è pari all’1,23%, ma bisogna considerare che già oggi a molte Regioni è consentita a titolo straordinario una maggiorazione percentuale: si tratta degli enti che presentano squilibri nei conti del sistema sanitario, fra cui spiccano Campania, Calabria e Molise con l’aliquota record del 2,03%. Si consideri poi che, a fronte del taglio dei trasferimenti statali, l’ipotesi allo studio è di elevare il tetto massimo dell’aliquota regionale standard al 3,33% (maggiorazioni per squilibri sanitari a parte). Bene chiarire, infine, che molte Regioni non prevedono un’aliquota unica bensì tassi crescenti in funzione degli scaglioni di reddito.


Il discorso è simile per l’addizionale comunale, ma qualche differenza c’è. Innanzitutto, l’aliquota massima consentita dalla legge è oggi dello 0,8% e non sono previsti suoi futuri aumenti, almeno per il momento. Segnaliamo comunque che per la città di Roma, data la sua specificità, è consentita come aliquota massima lo 0,9%, effettivamente applicata dall’amministrazione capitolina per i redditi superiori a 10.000 euro. La base imponibile è la medesima dell’addizionale regionale, e anche in questo caso molti enti prevedono aliquote differenziate per scaglioni di reddito (per le fasce più basse è anzi prevista spesso l’esenzione dall’imposta).




La vera differenza con l’addizionale regionale sta nel meccanismo di versamento: mentre per quest’ultima esso avviene esclusivamente a saldo, per l’addizionale comunale il meccanismo prevede anche un acconto. Pertanto, nel 2014 i contribuenti italiani hanno versato l’intera addizionale regionale e il saldo dell’addizionale comunale sul 2013, nonché l’acconto dell’addizionale comunale sul 2014. Il meccanismo di calcolo dell’acconto sta per andare verso una profonda semplificazione: dal 2015 esso sarà infatti pari al 30% del totale dell’imposta calcolato per l’anno precedente, senza dunque più andare a controllare eventuali cambi d’aliquota deliberate nel frattempo dai Comuni.
È comunque consentito l’utilizzo del metodo previsionale, e si può dunque ridurre spontaneamente l’acconto in funzione del reddito che si prevede effettivamente di realizzare per l’anno in corso.