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mercoledì 8 aprile 2015

Arriva il 730 precompilato! - Prima parte



Da poco meno di un anno è stato annunciato in pompa magna, sebbene per questo 2015 sia da considerarsi solamente sperimentale: parliamo del modello 730 precompilato, ossia la dichiarazione dei redditi riservata a dipendenti e pensionati già predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Ma siccome l’argomento è lungo, lo spezzeremo in due puntate!



Dichiarazione sperimentale, dicevamo: e infatti per questa tornata sono numerose le voci per le quali l’Agenzia non dispone ancora delle informazioni necessarie e ha dovuto dunque lasciare in bianco i relativi campi, spese sanitarie in primis.
Con il trascorrere degli anni, il meccanismo dovrebbe divenire sempre più rodato nonché più familiare ai contribuenti italiani; tuttavia, essendo questo il primo anno, è del tutto normale che i cittadini siano un po’ spaesati e bisognosi di informazioni.
Prima di tutto, sfatiamo la più diffusa delle bufale: il 730 precompilato non verrà recapitato a casa di nessuno. Per ottenerlo ed eventualmente stamparlo occorre che ognuno se lo vada a cercare sul web abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Operazione non così veloce, dato che per questioni di sicurezza dei dati sensibili, parte del codice PIN sarà trasmesso a casa del contribuente dopo diversi giorni dalla richiesta, e per questo motivo è meglio cominciare a darsi da fare da subito. In alternativa, si può ottenere lo scarico del 730 mediante un intermediario autorizzato, munendolo di apposita delega.


L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il 730 precompilato a partire dal 15 aprile: ancora pochi giorni, dunque, e potremo finalmente vedere come sarà fatto e quanto sarà completo (o incompleto). Di certo, sappiamo che oltre alla dichiarazione sarà visibile una scheda informativa in cui saranno indicate le fonti di tutti i dati inseriti: le certificazioni uniche dei sostituti d’imposta, la dichiarazione dell’anno precedente e così via.
Comunque, non a tutti i contribuenti sarà messo a disposizione il 730 precompilato: saranno esclusi innanzitutto i soggetti diversi dalle persone fisiche, coloro che hanno detenuto anche per un solo giorno la partita IVA nel 2014, coloro che non hanno avuto nel medesimo anno redditi da lavoro dipendente, da pensione o assimilati, nonché coloro che hanno presentato nei mesi scorsi dichiarazioni integrative rispetto all’originale (a meno che, cosa improbabile, i relativi controlli automatici non siano già stati espletati).
I contribuenti che invece avranno a disposizione il 730 precompilato avranno diverse strade davanti a sé.


Innanzitutto, potranno accettarlo così com’è e, in tale ipotesi, avranno la facoltà di inviarlo direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio. A quel punto la dichiarazione sarà sostanzialmente definitiva, e a meno di fatti eccezionali non ci saranno ulteriori conseguenze. Per di più, se il contribuente avrà diritto ad un rimborso superiore a 4.000 euro questo gli sarà attribuito senza esitazioni, laddove normalmente richieste di rimborso così elevate impongono controlli severi.
E se invece si desidera apportare modifiche al modello precompilato? Beh, di questo ne parliamo la prossima volta!



mercoledì 25 marzo 2015

La tassazione sulla previdenza integrativa



Per chiudere il nostro excursus sulla previdenza integrativa, dopo averne già parlato qui e qui, vediamo adesso di capirne di più sulle conseguenze fiscali.
È fondamentale distinguere fra la tassazione sul rendimento e quella sul capitale: sia per i tempi che per l’entità del prelievo.


Infatti, il rendimento è tassato ogni anno, via via che matura; il capitale, invece, è tassato all’atto dell’erogazione del vitalizio mensile, o della corresponsione del capitale stesso nelle ipotesi che abbiamo già sviscerato, in cui una parte di esso (fino al 50% o, eccezionalmente, fino al 100%) viene richiesto in un colpo solo. Il dato comune è che si tratta in ogni caso di tassazioni separate e sostitutive rispetto alla tradizionale IRPEF: una volta defalcate le imposte, quello che resta non si sommerà agli altri redditi del contribuente e si potrà considerare come un netto fruibile a titolo definitivo.
Ebbene, il rendimento è tassato dal 1 gennaio 2014 con l’aliquota teorica del 20% (un balzo notevole dall’11% prima vigente). Ma perché abbiamo detto “teorica”? Perché è previsto che, qualora il fondo pensione abbia investito in titoli del debito pubblico italiano, l’aliquota effettivamente applicata decresce secondo un meccanismo di calcolo piuttosto complesso, fino ad un minimo applicabile pari al 12,5%. Questo dovrebbe attivare un meccanismo virtuoso: infatti, le varie compagnie sono incentivate ad acquistare i nostri titoli di Stato, al fine di offrire ai propri clienti una tassazione più agevolata e quindi un’offerta più competitiva.


Per quanto riguarda il capitale, invece, anch’esso è tassato con un’aliquota teorica: il 15%. “Teorica” poiché da quest’importo occorre togliere lo 0,3% per ogni anno trascorso a contribuire alla previdenza integrativa. L’aliquota effettiva, perciò, decresce fino ad un minimo del 9% (fruibile in caso di partecipazione al piano individuale pensionistico per vent’anni o più).
Ma occorre fare ulteriori precisazioni. Innanzitutto, è esente da tassazione la parte del capitale costituita dal TFR eventualmente destinato alla previdenza integrativa, poiché già tassato a suo tempo; sono inoltre esenti tutti gli importi che a suo tempo non furono dedotti dal reddito.
È infatti consentito ogni anno dedurre dalla propria base imponibile IRPEF un importo pari ai contributi versati per sé o per i propri familiari a carico fino ad un massimo di € 5.164,57. Invece la quota di contributi non dedotta (perché dimenticata, perché superiore alla soglia massima consentita, perché volutamente tralasciata in quanto la tassazione IRPEF sarebbe comunque stata modesta o nulla), parallelamente non sarà tassata quando sarà restituita a suo tempo sotto forma di capitale dalla compagnia bancaria o assicurativa. Questo purché ogni anno entro il 31 dicembre il contribuente informi la società della quota di contributi non dedotti nella propria dichiarazione dei redditi; altrimenti la compagnia potrà legittimamente pensare che quei contributi sono stati totalmente dedotti e dunque che si dovrà applicare la tassazione sostitutiva senza sconti.


Infine, un’agevolazione riservata ai cosiddetti “lavoratori di prima occupazione”: coloro che si trovano a versare contributi integrativi per la prima volta nei primi cinque anni, potranno, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo, dedurre annualmente i contributi versati dalla propria base imponibile IRPEF non fino alla soglia massima di € 5.164,57 bensì di € 7.746,86.

lunedì 10 novembre 2014

Il calcolo delle addizionali



Istituite quasi vent’anni fa, l’addizionale regionaleall’IRPEF e la sua inseparabile compagna, l’addizionale comunale, non presentano eccessive difficoltà di calcolo; questo accade più che altro perché la loro base imponibile deriva direttamente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, e pertanto tutte le complicazioni si annidano semmai in quella sede. Ma una volta che è stato individuato il reddito imponibile ai fini IRPEF, lo stesso valore vale anche ai fini delle addizionali.


Nel dettaglio, si tratta di sommare tutti i redditi soggetti a IRPEF formati nelle singole categorie e dal risultato lordo dedurre il valore fondiario attribuito all’abitazione principale nonché le varie categorie di oneri deducibili, come i contributi previdenziali.
È a questo punto che la strada dell’IRPEF e delle addizionali si biforca: mentre infatti per la prima entra in gioco un’autentica giungla di detrazioni ad abbattere la base imponibile, per le seconde non accade nulla di tutto questo. Pertanto, le spese sanitarie o quelle per ristrutturazioni edilizie, giusto per fare due esempi, non hanno alcun rilievo ai fini delle addizionali.
Il calcolo dell’addizionale regionale, a questo punto, è facilissimo: si tratta di moltiplicare la base imponibile per l’aliquota deliberata dalla Regione. Allo stato attuale l’aliquota massima consentita dalla legge è pari all’1,23%, ma bisogna considerare che già oggi a molte Regioni è consentita a titolo straordinario una maggiorazione percentuale: si tratta degli enti che presentano squilibri nei conti del sistema sanitario, fra cui spiccano Campania, Calabria e Molise con l’aliquota record del 2,03%. Si consideri poi che, a fronte del taglio dei trasferimenti statali, l’ipotesi allo studio è di elevare il tetto massimo dell’aliquota regionale standard al 3,33% (maggiorazioni per squilibri sanitari a parte). Bene chiarire, infine, che molte Regioni non prevedono un’aliquota unica bensì tassi crescenti in funzione degli scaglioni di reddito.


Il discorso è simile per l’addizionale comunale, ma qualche differenza c’è. Innanzitutto, l’aliquota massima consentita dalla legge è oggi dello 0,8% e non sono previsti suoi futuri aumenti, almeno per il momento. Segnaliamo comunque che per la città di Roma, data la sua specificità, è consentita come aliquota massima lo 0,9%, effettivamente applicata dall’amministrazione capitolina per i redditi superiori a 10.000 euro. La base imponibile è la medesima dell’addizionale regionale, e anche in questo caso molti enti prevedono aliquote differenziate per scaglioni di reddito (per le fasce più basse è anzi prevista spesso l’esenzione dall’imposta).




La vera differenza con l’addizionale regionale sta nel meccanismo di versamento: mentre per quest’ultima esso avviene esclusivamente a saldo, per l’addizionale comunale il meccanismo prevede anche un acconto. Pertanto, nel 2014 i contribuenti italiani hanno versato l’intera addizionale regionale e il saldo dell’addizionale comunale sul 2013, nonché l’acconto dell’addizionale comunale sul 2014. Il meccanismo di calcolo dell’acconto sta per andare verso una profonda semplificazione: dal 2015 esso sarà infatti pari al 30% del totale dell’imposta calcolato per l’anno precedente, senza dunque più andare a controllare eventuali cambi d’aliquota deliberate nel frattempo dai Comuni.
È comunque consentito l’utilizzo del metodo previsionale, e si può dunque ridurre spontaneamente l’acconto in funzione del reddito che si prevede effettivamente di realizzare per l’anno in corso.