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lunedì 13 aprile 2015

Arriva il 730 precompilato! - Seconda parte



Cosa succede qualora il contribuente non intenda accettare e utilizzare il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate? Ci sono diverse possibilità.
Innanzitutto, egli dovrà rivolgersi ad un soggetto terzo: un CAF, un intermediario autorizzato oppure il loro sostituto d’imposta (qualora presti questi servizi); questa figura avrà l’incarico di verificare la correttezza dei dati e dei documenti presentati - inclusi quelli presenti nel precompilato - e apporre il visto di conformità, ossia l’attestazione che quanto dichiarato corrisponde al vero. 
Superato questo passaggio, il contribuente non avrà altre seccature: tutti i relativi controlli, infatti, saranno disposti nei confronti del soggetto terzo; se risulteranno errori, sarà il soggetto terzo a dover pagare le sanzioni, gli interessi e la quota di imposte che normalmente si sarebbe dovuto chiedere al contribuente (su questo aspetto, peraltro, i sospetti di incostituzionalità sono molto forti). L’insieme di queste voci è chiamato dai giornali “maxisanzione”. In realtà, il sostituto d’imposta è esentato dalla maxisanzione, mentre CAF e altri intermediaria la dovranno subire tutta. Tutto ciò a meno che non si possa dimostrare che il contribuente ha agito con dolo (ad esempio falsificando le spese deducibili) oppure se le inesattezze riguardano dati su cui il terzo non poteva che fidarsi delle parole del contribuente (ad esempio, qualora egli abbia dichiarato di avere la moglie a carico).


Può però capitare che, dopo l’invio, il soggetto terzo si accorga in ritardo di errori e incompletezze che potrebbero far scattare la maxisanzione. In tal caso, dovrà avvisare il contribuente e chiedergli l’autorizzazione a modificare la dichiarazione dei redditi entro il 10 novembre; se il cittadino tuttavia si rifiuta, il terzo manderà una comunicazione apposita all’Agenzia delle Entrate inviando un modello ministeriale ad hoc ancora tutto da scoprire, entro la stessa scadenza. In queste situazioni costui eviterà la maxisanzione (gli toccheranno però la sanzione semplice e gli interessi), mentre le imposte saranno addebitate al contribuente.
Può anche capitare che il contribuente desideri trascurare del tutto il 730 precompilato e farlo redigere dalla A alla Z dal CAF o intermediario. Si parla in questo caso di 730 ordinario e tale ipotesi è del tutto parificata a quella del 730 precompilato e modificato: anche in questo caso, infatti, la scadenza è quella del 7 luglio, il soggetto terzo dovrà apporre il visto di conformità e le conseguenze in termini di maxisanzione sono esattamente le stesse. Il medesimo discorso, ancora, si applica anche per quei contribuenti che, pur abilitati a trasmettere il 730, non hanno avuto a disposizione il modello precompilato perché ricorreva uno di quei casi in cui l’Agenzia delle Entrate non ha potuto redigerlo.


Resta infine salva un’ultima possibilità: precompilato o meno, tutti i contribuenti possono redigere e inviare (anche per proprio conto) il ben più complesso modello UNICO PF. In tal caso la scadenza è fissata al 30 settembre e le conseguenze in termini di controlli, rimborsi, pagamenti seguono vie del tutto differenti.

venerdì 14 novembre 2014

Detrazioni per spese mediche



Le spese sanitarie costituiscono la più comune diffusa categoria di oneri detraibili. Ma cos’è esattamente una detrazione?


In sintesi, i redditi del contribuente sono sommati e, sul risultato complessivo, si applicano le aliquote progressive per scaglioni previste dalla legge (la più piccola è del 23% per i redditi fino a 15.000 euro, mentre la più elevata è del 43% per i redditi superiori a 75.000 euro); determiniamo così l’IRPEF lorda. Ma per scoprire l’imposta effettivamente a carico del contribuente, occorre anche sottrarre da questo valore le detrazioni, fra cui, per l’appunto, quelle previste per le spese sanitarie.
Per l’esattezza, le spese sanitarie sono detraibili oltre una franchigia pari a € 129,11. Sulle spese che superano la franchigia, occorre calcolare il 19%, e il risultato è la detrazione applicabile.
Per esempio, immaginiamo che il contribuente spenda nel corso dell’anno € 729,11 per oneri sanitari; togliendo la franchigia resteranno € 600 tondi a disposizione, e applicando l’aliquota del 19% otterremo 114 euro. Questo significa che il contribuente avrà un risparmio d’imposta pari a € 114.




Però occorre chiarire che il discorso si applica solo sull’IRPEF, l’imposta sui redditi. Questa detrazione non ha alcun effetto sulle addizionali regionale e comunale, sull’IRAP e così via.
Né vale per imprenditori e professionisti aderenti al regime agevolato dei contribuenti minimi: essi infatti non applicano l’IRPEF sui redditi della loro attività, bensì un’imposta sostitutiva che non contempla detrazioni.
Chiarito tutto questo, quali sono le spese sanitarie che dobbiamo considerare? In linea generale, si tratta di tutti gli oneri sostenuti per la propria salute: visite specialistiche, acquisti di medicinali o di protesi, spese odontoiatriche… Naturalmente è indispensabile che queste spese siano state sostenute nel corso dell’anno di nostro interesse, e che siano documentate da una fattura intestata al contribuente.


Tuttavia, si possono dedurre (al 100%, oppure al 50% se è a carico anche del coniuge) anche le spese sostenute per conto di un familiare a carico, e questo anche se il documento è intestato a lui.
Fino a qui il discorso sembra tutto sommato semplice; ma si complica parecchio quando andiamo a spulciare gli scontrini della farmacia, come vedremo nella prossima puntata.

venerdì 19 settembre 2014

La tua famiglia? Parlane con il sostituto d'imposta!



Qualche tempo fa abbiamo inaugurato il blog con una panoramica sulla normativa fiscale a proposito dei familiari a carico. Un nostro lettore, che si occupa di buste-paga per la sua azienda, ci ha chiesto di ritornare sull’argomento per evidenziare un problema da lui riscontrato nella pratica quotidiana: l’errata convinzione di molti dipendenti (ma il discorso vale anche per i pensionati) che i fatti della propria famiglia riguardino solo loro.



Non è così! Il matrimonio (o la fine di esso) oppure la nascita di un figlio può incidere pesantemente sul carico fiscale dei contribuenti. E se volete una busta-paga più pesante, è bene che il vostro sostituto d’imposta conosca alla perfezione data di nascita, codice fiscale e situazione reddituale di tutti i vostri familiari a carico.
Un altro aspetto segnalato dal nostro lettore è la situazione che si presenta quando magari la moglie del dipendente risulta inizialmente a carico del marito in quanto priva di reddito, ma in un secondo momento anche lei comincia a lavorare. Va ricordato che il limite annuale di € 2.840,51 riguarda i redditi lordi percepiti nell’intero anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre; perciò, se a gennaio la moglie è disoccupata e a ottobre inizia a lavorare con uno stipendio di € 1.000 lordi al mese, il reddito annuale è di € 3.000 e la detrazione non spetta. Spesso, invece, il dipendente pensa che gli spetti perlomeno in proporzione ai mesi in cui ella era disoccupata.
La comunicazione al datore di lavoro si presenta una volta sola e quanto denunciato rimane valido anno dopo anno; naturalmente, però, in caso di successive variazioni come la nascita di un figlio o la separazione dal coniuge, occorre presentare una rettifica.
Certo, è pur vero che quanto avviene in sede di detrazioni sulle buste-paga o sulle pensioni è comunque costituito da calcoli provvisori e che in sede di dichiarazione dei redditi si tirano le fila e, se avete diritto ad uno sconto fiscale, quello vi arriverà tutto insieme; ma perché aspettare fino all’estate dell’anno successivo quando si può cominciare a percepire i benefici fiscali mese dopo mese?



Collegato a questo discorso, c’è anche quello del cambio di residenza. Fra le tasse da pagare, c’è anche un addizionale all’imposta sul reddito del cui gettito fruisce il Comune. Perciò, se vi spostate da un Comune all’altro, dovete informare il datore di lavoro o lui continuerà a buon diritto ad applicarvi le imposte secondo le regole applicabili alla vecchia residenza.