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lunedì 10 novembre 2014

Il calcolo delle addizionali



Istituite quasi vent’anni fa, l’addizionale regionaleall’IRPEF e la sua inseparabile compagna, l’addizionale comunale, non presentano eccessive difficoltà di calcolo; questo accade più che altro perché la loro base imponibile deriva direttamente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, e pertanto tutte le complicazioni si annidano semmai in quella sede. Ma una volta che è stato individuato il reddito imponibile ai fini IRPEF, lo stesso valore vale anche ai fini delle addizionali.


Nel dettaglio, si tratta di sommare tutti i redditi soggetti a IRPEF formati nelle singole categorie e dal risultato lordo dedurre il valore fondiario attribuito all’abitazione principale nonché le varie categorie di oneri deducibili, come i contributi previdenziali.
È a questo punto che la strada dell’IRPEF e delle addizionali si biforca: mentre infatti per la prima entra in gioco un’autentica giungla di detrazioni ad abbattere la base imponibile, per le seconde non accade nulla di tutto questo. Pertanto, le spese sanitarie o quelle per ristrutturazioni edilizie, giusto per fare due esempi, non hanno alcun rilievo ai fini delle addizionali.
Il calcolo dell’addizionale regionale, a questo punto, è facilissimo: si tratta di moltiplicare la base imponibile per l’aliquota deliberata dalla Regione. Allo stato attuale l’aliquota massima consentita dalla legge è pari all’1,23%, ma bisogna considerare che già oggi a molte Regioni è consentita a titolo straordinario una maggiorazione percentuale: si tratta degli enti che presentano squilibri nei conti del sistema sanitario, fra cui spiccano Campania, Calabria e Molise con l’aliquota record del 2,03%. Si consideri poi che, a fronte del taglio dei trasferimenti statali, l’ipotesi allo studio è di elevare il tetto massimo dell’aliquota regionale standard al 3,33% (maggiorazioni per squilibri sanitari a parte). Bene chiarire, infine, che molte Regioni non prevedono un’aliquota unica bensì tassi crescenti in funzione degli scaglioni di reddito.


Il discorso è simile per l’addizionale comunale, ma qualche differenza c’è. Innanzitutto, l’aliquota massima consentita dalla legge è oggi dello 0,8% e non sono previsti suoi futuri aumenti, almeno per il momento. Segnaliamo comunque che per la città di Roma, data la sua specificità, è consentita come aliquota massima lo 0,9%, effettivamente applicata dall’amministrazione capitolina per i redditi superiori a 10.000 euro. La base imponibile è la medesima dell’addizionale regionale, e anche in questo caso molti enti prevedono aliquote differenziate per scaglioni di reddito (per le fasce più basse è anzi prevista spesso l’esenzione dall’imposta).




La vera differenza con l’addizionale regionale sta nel meccanismo di versamento: mentre per quest’ultima esso avviene esclusivamente a saldo, per l’addizionale comunale il meccanismo prevede anche un acconto. Pertanto, nel 2014 i contribuenti italiani hanno versato l’intera addizionale regionale e il saldo dell’addizionale comunale sul 2013, nonché l’acconto dell’addizionale comunale sul 2014. Il meccanismo di calcolo dell’acconto sta per andare verso una profonda semplificazione: dal 2015 esso sarà infatti pari al 30% del totale dell’imposta calcolato per l’anno precedente, senza dunque più andare a controllare eventuali cambi d’aliquota deliberate nel frattempo dai Comuni.
È comunque consentito l’utilizzo del metodo previsionale, e si può dunque ridurre spontaneamente l’acconto in funzione del reddito che si prevede effettivamente di realizzare per l’anno in corso.

martedì 4 novembre 2014

Gli acconti di novembre



Secondo e ultimo appuntamento per gli acconti sull’imposta sul reddito del 2014. Com’è noto, infatti, nel nostro sistema tributario si pagano non solo le imposte sull’anno ormai concluso ma anche diversi acconti su quello in corso, in attesa di determinare il saldo e l’eventuale conguaglio con la prossima dichiarazione dei redditi.


L’acconto di novembre è il più pesante e, al contrario del primo acconto (pagato a giugno), deve essere versato in un’unica soluzione, senza alcuna possibilità di dilazione o rateazione.
Il suo ammontare è pari al 60% dell’ammontare indicato nel rigo RN32 dell’ultimo modello UNICO, ossia del valore dell’IRPEF complessiva del 2013 detratte le ritenute subite e alcune particolari categorie di crediti d’imposta; in caso di presentazione del modello 730, il calcolo segue strade analoghe.
Un altro 40% del medesimo importo ha rappresentato, alcuni mesi fa, l’importo del primo acconto. Se tuttavia l’importo indicato nel rigo RN32 non supera € 257, non abbiamo la distinzione fra primo e secondo acconto, e l’importo complessivo deve essere versato in unica soluzione entro la scadenza del secondo acconto.
Di quale scadenza parliamo? In genere è il 30 novembre, ma poiché quest’anno tale data cade di domenica, la scadenza slitta a lunedì 1 dicembre.


Per dipendenti e pensionati, comunque, ad eseguire il pagamento sarà il sostituto d’imposta, prelevando l’importo dovuto dalla busta-paga o dalla pensione. Gli altri, invece, dovranno armarsi di modello F24, rammentando di rispettare le nuove regole in vigore dal mese scorso.
A parte l’acconto IRPEF, alcuni contribuenti potrebbero trovarsi a dover pagare anche acconti di altra natura: i contribuenti minimi, ad esempio, devono tener d’occhio l’imposta sostitutiva cui sono sottoposti; imprenditori individuali, professionisti iscritti alla Gestione Separata e altre categorie devono preoccuparsi dei contributi destinati all’INPS; coloro che affittano in regime di cedolare secca potrebbero dover pagare un acconto su questa particolarissima imposta; e così via.


Ricordiamo, comunque, che a parte il metodo storico, cioè il metodo di calcolo degli acconti basato sulle imposte dell’anno prima, il contribuente può scegliere di versare di meno o non versare affatto qualora ritenga che il proprio reddito dell’anno in corso sia inferiore o addirittura nullo (metodo previsionale). È quindi autorizzato a versare gli acconti in proporzione a queste riflessioni, fermo restando che se le previsioni risultano erronee, sull’importo omesso arriverà un giorno una multa.

venerdì 26 settembre 2014

L’acconto della TASI 2014



Le imposte locali sulla casa sono cambiate praticamente ogni anno, da qualche tempo a questa parte. E la principale novità (non l’unica peraltro) che ha coinvolto il nostro 2014 è stata il debutto della TASI, il tributo destinato a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili del Comune, quelli come l’illuminazione pubblica o il rifacimento dei marciapiedi di cui fruiscono tutti senza che sia possibile distinguere il “consumo” individuale.


Al contrario dell’IMU, la TASI si paga anche sull’abitazione principale (che solitamente, anzi, è stangata più delle altre, anche se non in tutti i Comuni), e il motivo è semplice. Se ipotizziamo un contribuente che vive 350 giorni l’anno nel Comune X e i restanti 15 giorni nella casa al mare nel Comune Y, è ovvio che consuma di più i servizi indivisibili di X, ed è quindi logico che la TASI sulla prima casa sia più salata.
Su come si calcola la TASI magari ritorneremo un’altra volta. Oggi invece ci concentriamo sulle date di versamento per l’anno 2014, argomento assai travagliato considerato che, a causa della novità dell’imposta, molti Comuni sono riusciti a deliberare in materia con molto ritardo e alcuni perfino adesso non ci sono ancora riusciti.
A regime, la TASI si versa in due rate: un acconto da versare entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. L’acconto è calcolato come pari al 50% della TASI versata nell’anno precedente, posto naturalmente che non vi siano variazioni nel patrimonio immobiliare posseduto. 


Dato che il 2014 è però l’anno di debutto della TASI, ovviamente per quest’anno le regole sono un po’ diverse: per stabilire l’acconto occorre infatti calcolare il tributo complessivo previsto per l’anno in corso (dunque con le aliquote e le detrazioni adottate dal Comune per quest’anno) e dividerla per due. Per il saldo, invece, nulla cambia.
Poiché però, come detto, moltissimi Comuni non hanno fatto a tempo a deliberare in materia, ecco che le date di versamento dell’acconto sono state triplicate: 16 giugno, 16 ottobre e 16 dicembre.
A giugno hanno già versato l’acconto quei contribuenti il cui Comune aveva emanato e pubblicato il regolamento entro il mese precedente. Per gli altri Comuni è stato dato invece tempo fino al 10 settembre per emanare la delibera e al 18 per pubblicarla sulla pagina del Ministero delle Finanze dedicata alla fiscalità locale. Perciò, i cittadini che devono contribuire alla TASI in uno o più di questi Comuni, devono provvedere a fare i calcoli e ad eseguire il versamento entro giovedì 16 ottobre.
Tuttavia, ci sono ancora alcune centinaia di Comuni che hanno mancato anche questo secondo appuntamento. Cosa fare, in questa situazione? La legge parla chiaro: la TASI si verserà in unica soluzione (acconto + saldo) entro il 16 dicembre, applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dalla legge, pari all’uno per mille.


A questo punto, come fa il cittadino a sapere come comportarsi? Ritorna utile il suddetto sito ministeriale, dove è possibile fare una ricerca Comune per Comune. Il motore di ricerca è molto facile da utilizzare, perciò ciò che serve non è una grande competenza informatica, quanto piuttosto tanta buona volontà nell’andare a spulciare le delibere comunali.
Non vi resta dunque che collegarvi alla pagina http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm e... buon divertimento!