martedì 16 dicembre 2014

Spese mediche e marca da bollo



Qualche tempo fa abbiamo affrontato un lungo viaggio alla scoperta delle possibilità e modalità di detrarre dalle tasse le proprie spese di natura sanitaria (ne trovate notizia qui, qui, qui e qui).
Oggi ritorniamo sull’argomento per trattare di un aspetto correlato, su cui molti hanno dubbi: la detraibilità della marca da bollo.



Facciamo una premessa normativa: per legge su tutte le fatture (e documenti assimilati, come le ricevute fiscali), occorre apporre una marca da bollo da due euro in presenza contemporanea di due condizioni:
1)      l’importo fatturato, o una parte di esso, non è assoggettato ad IVA per qualsivoglia motivo;
2)      l’importo non assoggettato a IVA non è inferiore alla soglia di € 77,47.
Se perciò abbiamo una fattura di 100 euro interamente fuori dal campo di applicazione dell’IVA (ad esempio perché è emessa da un contribuente minimo), oppure in cui magari è di 500 euro di cui 400 sottoposti a IVA e 100 esclusi, la marca da bollo è obbligatoria.
Invece, se la quota non soggetta a IVA fosse di 50 euro, non ci vorrebbe alcuna marca poiché vigerebbe l’esenzione dall’imposta di bollo.


Il discorso esposto si applica in toto anche alle spese sanitarie, poiché esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico sull’Imposta sul valore Aggiunto.
Cosa succede, dunque? La marca, da applicarsi sulla copia della fattura che è consegnata al cliente, è un obbligo a cura dell’emittente, e dunque del medico. Nulla vieta, però, al nostro dottore di chiedere al cliente di essere rimborsato, e così infatti solitamente accade. Perciò, in genere capita che se il medico ci esegue una visita specialistica da 200 euro, in realtà finiamo per pagargliene 202 poiché ci viene addebitato anche il costo della marca.
Il quesito, perciò, è: quando scarichiamo la spesa medica dalle tasse, il beneficio fiscale si estende anche alla marca da bollo o no?
Sul tema si è espressa in maniera inequivocabile l’Agenzia delle Entrate. L’imposta di bollo è un costo accessorio a quello medico, e in un certo senso è come se la sua natura fosse “assorbita” da questo. Perciò è come se fosse da considerarsi come una spesa sanitaria a propria volta, e dunque detraibile per il 19%.


Occorre però che dalla fattura o ricevuta rilasciata dal dottore appaia in maniera inequivocabile che il costo è stato addebitato al contribuente. Quindi, per tornare all’esempio di prima: se in fattura c’è scritto che il cliente paga 200 euro di visita e 2 euro di bollo, non ci sono problemi. Se invece c’è scritto semplicemente che paga 200 euro, il contribuente non può sperare di scaricarsi anche i 2 euro del bollo, in quanto quella spesa l’ha evidentemente sofferta il dottore.





venerdì 12 dicembre 2014

Partita IVA e limite dei 5.000 euro



Esiste una leggenda metropolitana che, per quanto passino gli anni, non si riesce a sfatare: è la leggenda dei cinquemila euro.
Molte persone sono convinte, in buona fede, che se praticano una qualunque attività ed evitano di superare la soglia dei 5.000 euro di incassi annuali non sono tenuti ad aprire partita IVA; in particolare, se si tratta di attività di lavoro autonomo queste prestazioni vengono considerate come occasionali e soggette, semmai, alla semplice ritenuta d’acconto del 20%.
Tutto questo è, per dirlo in francese, una cazzata. Ma vediamo di capirne di più.




Fra il 2002 e il 2003 fu introdotta in Italia la celeberrima “legge Biagi”, che modificò in maniera radicale il mercato del lavoro. Fra le numerosissime pieghe della normativa introdotta a quel tempo, si diede una definizione ufficiale alle cosiddette prestazioni occasionali, le quali fino ad allora avevano costituito una realtà diffusissima e altrettanto nebulosa.
Si stabilì perciò che una prestazione è occasionale quando nel corso dell’anno solare non si percepiscono più di cinquemila euro e per non più di trenta giorni di lavoro da parte del medesimo committente.
Tutto questo è vero e sacrosanto, ma rappresenta la differenza che intercorre fra le prestazioni occasionali e i contratti di lavoro subordinato: nel senso che un soggetto ha diritto ad essere assunto come dipendente se queste soglie sono superate, al fine di garantirgli i diritti fondamentali del lavoratore e un’adeguata copertura previdenziale e assistenziale.




Ma colui che esercita un’attività di impresa o di lavoro autonomo non può e non deve essere assunto da nessuno. La distinzione con le prestazioni occasionali non sta nel limite di 5.000 euro bensì nel concetto stesso di occasionalità.
Facciamo un esempio: se Mario Rossi supera nel 2014 l’esame di Stato da ingegnere, si apre uno studio, esegue i primi lavori ma non lo paga ancora nessuno perché sarà pagato a gennaio del 2015, oppure incassa un acconto di 2.000 euro (e dunque ampiamente sotto il supposto limite) e oltretutto nell’anno corrente non ha lavorato per più di venticinque giorni per singolo committente, possiamo ritenere che sia esonerato dall’apertura della partita IVA? 


Assolutamente no, perché non c’è proprio niente di occasionale nella sua attività. Egli sta operando in maniera continuativa, ha fatto degli investimenti, ha coltivato delle clientele. È a tutti gli effetti un libero professionista e deve aprirsi la sua partita IVA. E se non provvede, sarà l’Agenzia delle Entrate ad aprirgliela d’ufficio, nonché a dargli una tale mazzata di sanzioni che il nostro Mario Rossi finirà dritto sotto un ponte a domandarsi: “Ma perché non mi sono rivolto ad un commercialista?”.

mercoledì 3 dicembre 2014

IMU e TASI sui terreni agricoli



In queste ore sta montando la protesta in tutta Italia via via che si prende consapevolezza del decreto ministeriale che nei giorni scorsi ha ridisegnato le imposte locali sui terreni agricoli. In realtà gli addetti ai lavori sapevano da molti mesi che il tema era in agenda, ma l’approssimarsi della scadenza del 16 dicembre aveva fatto pensare che la questione fosse ormai passata in cavalleria o rinviata all’anno venturo.
E invece no: con un ritardo che chi scrive non esita a definire inaccettabile, le regole sono cambiate con effetto retroattivo sull’intero periodo d’imposta 2014




Ma, in definitiva, cosa è successo? L’IMU, come l’ICI prima di lei, non è applicabile sui terreni agricoli situati in Comuni montani. Per “terreni agricoli” indichiamo, grossolanamente, tutti i terreni non risultanti aree fabbricabili ai sensi dei piani urbanistici comunali, indipendentemente dall’effettivo loro utilizzo a fini di coltivazione o allevamento; ricordiamo, però, che una norma agevolativa stabilisce che la arre fabbricabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (o che li detengono a titolo di comodato, usufrutto, affitto…) sono considerate a loro volta terreni agricoli.
Per individuare i Comuni montani, invece, ci si rifaceva ad un elenco contenuto in un decreto emanato nel lontano 1993. Ed è su questo decreto che sorge la novità, poiché esso è stato sostituito con un nuovo metodo di individuazione.
Il vecchio elenco, inutile negarlo, aveva del paradossale, e fra i Comuni montani erano indicate anche numerose città costiere che magari avevano solo un’isolata collina sul loro territorio. Rivedere tale elenco in senso restrittivo ha indubbiamente una sua correttezza.
Il vero problema è che la modifica avviene adesso, quando magari i calcoli sono già stati fatti, dato che la scadenza per il saldo IMU è fra meno di due settimane.
 


Comunque, protestare serve a poco: la legge c’è e va applicata. Come bisogna comportarsi, dunque? Sul sito internet dell’Istat esiste un elenco completo dei Comuni italiani, e, fra i dati statistici presenti, vi è anche l’altitudine del municipio: oggi è quello l’elemento discriminante.
I Comuni sono da suddividere in tre categorie: quelli la cui altitudine del municipio supera i 600 metri sul livello del mare; quelli in cui la misura è inclusa fra 281 e 600 metri; e quelli in cui va da 0 a 280 metri.
I primi sono Comuni montani a tutti gli effetti: tutti i terreni agricoli ivi presenti sono esenti dall’IMU; gli ultimi, invece, sono considerati Comuni di pianura e l’IMU la pagano senza sconti. Il caso più complesso è quello della seconda categoria: i terreni agricoli sono normalmente soggetti ad IMU, a meno che non siano posseduti o detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, a favore dei quali vige l’esenzione.




Okay, ma quando l’IMU è dovuta quanto si paga, in concreto? Dobbiamo prendere il reddito dominicale, rivalutarlo del 25% e poi moltiplicarlo per un fattore pari a 135, oppure 75 se si tratta di coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Il risultato è la base imponibile, che andrà ragguagliata all’effettivo possesso, e cioè alla quota di proprietà detenuta (qualora vi siano più comproprietari) e ai soli mesi che ci interessano, qualora il terreno sia stato acquisito o ceduto durante l’anno.
Sulla base imponibile ragguagliata occorre infine applicare l’aliquota deliberata dal Comune. Ma poiché quasi tutti i Comuni sono stati colti in contropiede e per questi terreni non hanno previsto alcuna aliquota specifica, non resterà che applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76%.


A questo punto molti si domanderanno con terrore: “E la TASI? Tocca pagare pure quella?”. No, almeno lì si può tirare il fiato. La TASI non si applica mai sui terreni agricoli, in nessun caso. Una consolazione un po’ magra, ma di questi tempi ci si deve accontentare.