mercoledì 3 dicembre 2014

IMU e TASI sui terreni agricoli



In queste ore sta montando la protesta in tutta Italia via via che si prende consapevolezza del decreto ministeriale che nei giorni scorsi ha ridisegnato le imposte locali sui terreni agricoli. In realtà gli addetti ai lavori sapevano da molti mesi che il tema era in agenda, ma l’approssimarsi della scadenza del 16 dicembre aveva fatto pensare che la questione fosse ormai passata in cavalleria o rinviata all’anno venturo.
E invece no: con un ritardo che chi scrive non esita a definire inaccettabile, le regole sono cambiate con effetto retroattivo sull’intero periodo d’imposta 2014




Ma, in definitiva, cosa è successo? L’IMU, come l’ICI prima di lei, non è applicabile sui terreni agricoli situati in Comuni montani. Per “terreni agricoli” indichiamo, grossolanamente, tutti i terreni non risultanti aree fabbricabili ai sensi dei piani urbanistici comunali, indipendentemente dall’effettivo loro utilizzo a fini di coltivazione o allevamento; ricordiamo, però, che una norma agevolativa stabilisce che la arre fabbricabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (o che li detengono a titolo di comodato, usufrutto, affitto…) sono considerate a loro volta terreni agricoli.
Per individuare i Comuni montani, invece, ci si rifaceva ad un elenco contenuto in un decreto emanato nel lontano 1993. Ed è su questo decreto che sorge la novità, poiché esso è stato sostituito con un nuovo metodo di individuazione.
Il vecchio elenco, inutile negarlo, aveva del paradossale, e fra i Comuni montani erano indicate anche numerose città costiere che magari avevano solo un’isolata collina sul loro territorio. Rivedere tale elenco in senso restrittivo ha indubbiamente una sua correttezza.
Il vero problema è che la modifica avviene adesso, quando magari i calcoli sono già stati fatti, dato che la scadenza per il saldo IMU è fra meno di due settimane.
 


Comunque, protestare serve a poco: la legge c’è e va applicata. Come bisogna comportarsi, dunque? Sul sito internet dell’Istat esiste un elenco completo dei Comuni italiani, e, fra i dati statistici presenti, vi è anche l’altitudine del municipio: oggi è quello l’elemento discriminante.
I Comuni sono da suddividere in tre categorie: quelli la cui altitudine del municipio supera i 600 metri sul livello del mare; quelli in cui la misura è inclusa fra 281 e 600 metri; e quelli in cui va da 0 a 280 metri.
I primi sono Comuni montani a tutti gli effetti: tutti i terreni agricoli ivi presenti sono esenti dall’IMU; gli ultimi, invece, sono considerati Comuni di pianura e l’IMU la pagano senza sconti. Il caso più complesso è quello della seconda categoria: i terreni agricoli sono normalmente soggetti ad IMU, a meno che non siano posseduti o detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, a favore dei quali vige l’esenzione.




Okay, ma quando l’IMU è dovuta quanto si paga, in concreto? Dobbiamo prendere il reddito dominicale, rivalutarlo del 25% e poi moltiplicarlo per un fattore pari a 135, oppure 75 se si tratta di coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Il risultato è la base imponibile, che andrà ragguagliata all’effettivo possesso, e cioè alla quota di proprietà detenuta (qualora vi siano più comproprietari) e ai soli mesi che ci interessano, qualora il terreno sia stato acquisito o ceduto durante l’anno.
Sulla base imponibile ragguagliata occorre infine applicare l’aliquota deliberata dal Comune. Ma poiché quasi tutti i Comuni sono stati colti in contropiede e per questi terreni non hanno previsto alcuna aliquota specifica, non resterà che applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76%.


A questo punto molti si domanderanno con terrore: “E la TASI? Tocca pagare pure quella?”. No, almeno lì si può tirare il fiato. La TASI non si applica mai sui terreni agricoli, in nessun caso. Una consolazione un po’ magra, ma di questi tempi ci si deve accontentare.

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