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mercoledì 8 aprile 2015

Arriva il 730 precompilato! - Prima parte



Da poco meno di un anno è stato annunciato in pompa magna, sebbene per questo 2015 sia da considerarsi solamente sperimentale: parliamo del modello 730 precompilato, ossia la dichiarazione dei redditi riservata a dipendenti e pensionati già predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Ma siccome l’argomento è lungo, lo spezzeremo in due puntate!



Dichiarazione sperimentale, dicevamo: e infatti per questa tornata sono numerose le voci per le quali l’Agenzia non dispone ancora delle informazioni necessarie e ha dovuto dunque lasciare in bianco i relativi campi, spese sanitarie in primis.
Con il trascorrere degli anni, il meccanismo dovrebbe divenire sempre più rodato nonché più familiare ai contribuenti italiani; tuttavia, essendo questo il primo anno, è del tutto normale che i cittadini siano un po’ spaesati e bisognosi di informazioni.
Prima di tutto, sfatiamo la più diffusa delle bufale: il 730 precompilato non verrà recapitato a casa di nessuno. Per ottenerlo ed eventualmente stamparlo occorre che ognuno se lo vada a cercare sul web abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Operazione non così veloce, dato che per questioni di sicurezza dei dati sensibili, parte del codice PIN sarà trasmesso a casa del contribuente dopo diversi giorni dalla richiesta, e per questo motivo è meglio cominciare a darsi da fare da subito. In alternativa, si può ottenere lo scarico del 730 mediante un intermediario autorizzato, munendolo di apposita delega.


L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il 730 precompilato a partire dal 15 aprile: ancora pochi giorni, dunque, e potremo finalmente vedere come sarà fatto e quanto sarà completo (o incompleto). Di certo, sappiamo che oltre alla dichiarazione sarà visibile una scheda informativa in cui saranno indicate le fonti di tutti i dati inseriti: le certificazioni uniche dei sostituti d’imposta, la dichiarazione dell’anno precedente e così via.
Comunque, non a tutti i contribuenti sarà messo a disposizione il 730 precompilato: saranno esclusi innanzitutto i soggetti diversi dalle persone fisiche, coloro che hanno detenuto anche per un solo giorno la partita IVA nel 2014, coloro che non hanno avuto nel medesimo anno redditi da lavoro dipendente, da pensione o assimilati, nonché coloro che hanno presentato nei mesi scorsi dichiarazioni integrative rispetto all’originale (a meno che, cosa improbabile, i relativi controlli automatici non siano già stati espletati).
I contribuenti che invece avranno a disposizione il 730 precompilato avranno diverse strade davanti a sé.


Innanzitutto, potranno accettarlo così com’è e, in tale ipotesi, avranno la facoltà di inviarlo direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio. A quel punto la dichiarazione sarà sostanzialmente definitiva, e a meno di fatti eccezionali non ci saranno ulteriori conseguenze. Per di più, se il contribuente avrà diritto ad un rimborso superiore a 4.000 euro questo gli sarà attribuito senza esitazioni, laddove normalmente richieste di rimborso così elevate impongono controlli severi.
E se invece si desidera apportare modifiche al modello precompilato? Beh, di questo ne parliamo la prossima volta!



martedì 20 gennaio 2015

Canone RAI ed esenzione per gli anziani



Se il versamento del canone RAI rappresenta uno dei momenti meno amati dell’annata fiscale del contribuente italiano, non tutti sanno che ormai da diversi anni le persone più anziane possono chiedere di essere totalmente esentate dall’odiato balzello.



E’ necessario aver compiuto i 75 anni di età entro la scadenza di legge (e cioè entro il 31 gennaio) e avere avuto nell’anno precedente un reddito annuale lordo non superiore a € 6.713,98. In questo computo rientrano tutti i redditi soggetti alla normale IRPEF o alle sue imposte sostitutive (per esempio gli interessi sul conto corrente) nonché i redditi percepiti all’estero. Non rilevano, invece, il reddito catastale sull’abitazione principale, il TFR e gli altri redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi esenti da imposte.
E se il contribuente vive insieme ad altre persone? I requisiti sono stringenti: il limite di € 6.713,98 non deve essere superato sommando il reddito proprio e quello del coniuge, mentre gli eventuali ulteriori conviventi non devono possedere redditi propri.
Qualora il cittadino ritenga di possedere tutte le condizioni, può redigere l’apposito modulo e presentare la richiesta di esenzione ad un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. La domanda si presenta una volta sola e assume valore anche per gli anni successivi, purché ovviamente i requisiti siano mantenuti nel tempo.


E se ce ne accorgiamo troppo tardi? Niente paura: è possibile chiedere il rimborso del canone RAI pagato erroneamente negli anni in cui vigevano le condizioni di esenzione, anche se i tempi per i rimborsi fiscali sono sempre molto lunghi.

venerdì 12 dicembre 2014

Partita IVA e limite dei 5.000 euro



Esiste una leggenda metropolitana che, per quanto passino gli anni, non si riesce a sfatare: è la leggenda dei cinquemila euro.
Molte persone sono convinte, in buona fede, che se praticano una qualunque attività ed evitano di superare la soglia dei 5.000 euro di incassi annuali non sono tenuti ad aprire partita IVA; in particolare, se si tratta di attività di lavoro autonomo queste prestazioni vengono considerate come occasionali e soggette, semmai, alla semplice ritenuta d’acconto del 20%.
Tutto questo è, per dirlo in francese, una cazzata. Ma vediamo di capirne di più.




Fra il 2002 e il 2003 fu introdotta in Italia la celeberrima “legge Biagi”, che modificò in maniera radicale il mercato del lavoro. Fra le numerosissime pieghe della normativa introdotta a quel tempo, si diede una definizione ufficiale alle cosiddette prestazioni occasionali, le quali fino ad allora avevano costituito una realtà diffusissima e altrettanto nebulosa.
Si stabilì perciò che una prestazione è occasionale quando nel corso dell’anno solare non si percepiscono più di cinquemila euro e per non più di trenta giorni di lavoro da parte del medesimo committente.
Tutto questo è vero e sacrosanto, ma rappresenta la differenza che intercorre fra le prestazioni occasionali e i contratti di lavoro subordinato: nel senso che un soggetto ha diritto ad essere assunto come dipendente se queste soglie sono superate, al fine di garantirgli i diritti fondamentali del lavoratore e un’adeguata copertura previdenziale e assistenziale.




Ma colui che esercita un’attività di impresa o di lavoro autonomo non può e non deve essere assunto da nessuno. La distinzione con le prestazioni occasionali non sta nel limite di 5.000 euro bensì nel concetto stesso di occasionalità.
Facciamo un esempio: se Mario Rossi supera nel 2014 l’esame di Stato da ingegnere, si apre uno studio, esegue i primi lavori ma non lo paga ancora nessuno perché sarà pagato a gennaio del 2015, oppure incassa un acconto di 2.000 euro (e dunque ampiamente sotto il supposto limite) e oltretutto nell’anno corrente non ha lavorato per più di venticinque giorni per singolo committente, possiamo ritenere che sia esonerato dall’apertura della partita IVA? 


Assolutamente no, perché non c’è proprio niente di occasionale nella sua attività. Egli sta operando in maniera continuativa, ha fatto degli investimenti, ha coltivato delle clientele. È a tutti gli effetti un libero professionista e deve aprirsi la sua partita IVA. E se non provvede, sarà l’Agenzia delle Entrate ad aprirgliela d’ufficio, nonché a dargli una tale mazzata di sanzioni che il nostro Mario Rossi finirà dritto sotto un ponte a domandarsi: “Ma perché non mi sono rivolto ad un commercialista?”.