Secondo e ultimo
appuntamento per gli acconti sull’imposta
sul reddito del 2014. Com’è noto, infatti, nel nostro sistema tributario si
pagano non solo le imposte sull’anno ormai concluso ma anche diversi acconti su
quello in corso, in attesa di determinare il saldo e l’eventuale conguaglio con
la prossima dichiarazione dei redditi.
L’acconto di
novembre è il più pesante e, al contrario del primo acconto (pagato a giugno),
deve essere versato in un’unica
soluzione, senza alcuna possibilità di dilazione o rateazione.
Il suo ammontare è
pari al 60% dell’ammontare indicato nel
rigo RN32 dell’ultimo modello UNICO, ossia del valore dell’IRPEF
complessiva del 2013 detratte le ritenute subite e alcune particolari categorie
di crediti d’imposta; in caso di presentazione del modello 730, il calcolo
segue strade analoghe.
Un altro 40% del
medesimo importo ha rappresentato, alcuni mesi fa, l’importo del primo acconto.
Se tuttavia l’importo indicato nel rigo RN32 non supera € 257, non abbiamo la distinzione fra primo e secondo acconto, e l’importo
complessivo deve essere versato in unica soluzione entro la scadenza del
secondo acconto.
Di quale scadenza
parliamo? In genere è il 30 novembre, ma poiché quest’anno tale data cade di
domenica, la scadenza slitta a lunedì 1
dicembre.
Per dipendenti e pensionati, comunque, ad
eseguire il pagamento sarà il sostituto d’imposta, prelevando l’importo dovuto
dalla busta-paga o dalla pensione. Gli altri, invece, dovranno armarsi di modello F24, rammentando di rispettare le
nuove regole in vigore dal mese scorso.
A parte l’acconto
IRPEF, alcuni contribuenti potrebbero trovarsi a dover pagare anche acconti di
altra natura: i contribuenti minimi,
ad esempio, devono tener d’occhio l’imposta sostitutiva cui sono sottoposti;
imprenditori individuali, professionisti iscritti alla Gestione Separata e
altre categorie devono preoccuparsi dei contributi destinati all’INPS; coloro che affittano in regime di
cedolare secca potrebbero dover
pagare un acconto su questa particolarissima imposta; e così via.
Ricordiamo,
comunque, che a parte il metodo storico, cioè il metodo di calcolo degli
acconti basato sulle imposte dell’anno prima, il contribuente può scegliere di
versare di meno o non versare affatto qualora ritenga che il proprio reddito
dell’anno in corso sia inferiore o addirittura nullo (metodo previsionale). È quindi autorizzato a versare gli acconti in
proporzione a queste riflessioni, fermo restando che se le previsioni risultano
erronee, sull’importo omesso arriverà un giorno una multa.
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