lunedì 10 novembre 2014

Il calcolo delle addizionali



Istituite quasi vent’anni fa, l’addizionale regionaleall’IRPEF e la sua inseparabile compagna, l’addizionale comunale, non presentano eccessive difficoltà di calcolo; questo accade più che altro perché la loro base imponibile deriva direttamente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, e pertanto tutte le complicazioni si annidano semmai in quella sede. Ma una volta che è stato individuato il reddito imponibile ai fini IRPEF, lo stesso valore vale anche ai fini delle addizionali.


Nel dettaglio, si tratta di sommare tutti i redditi soggetti a IRPEF formati nelle singole categorie e dal risultato lordo dedurre il valore fondiario attribuito all’abitazione principale nonché le varie categorie di oneri deducibili, come i contributi previdenziali.
È a questo punto che la strada dell’IRPEF e delle addizionali si biforca: mentre infatti per la prima entra in gioco un’autentica giungla di detrazioni ad abbattere la base imponibile, per le seconde non accade nulla di tutto questo. Pertanto, le spese sanitarie o quelle per ristrutturazioni edilizie, giusto per fare due esempi, non hanno alcun rilievo ai fini delle addizionali.
Il calcolo dell’addizionale regionale, a questo punto, è facilissimo: si tratta di moltiplicare la base imponibile per l’aliquota deliberata dalla Regione. Allo stato attuale l’aliquota massima consentita dalla legge è pari all’1,23%, ma bisogna considerare che già oggi a molte Regioni è consentita a titolo straordinario una maggiorazione percentuale: si tratta degli enti che presentano squilibri nei conti del sistema sanitario, fra cui spiccano Campania, Calabria e Molise con l’aliquota record del 2,03%. Si consideri poi che, a fronte del taglio dei trasferimenti statali, l’ipotesi allo studio è di elevare il tetto massimo dell’aliquota regionale standard al 3,33% (maggiorazioni per squilibri sanitari a parte). Bene chiarire, infine, che molte Regioni non prevedono un’aliquota unica bensì tassi crescenti in funzione degli scaglioni di reddito.


Il discorso è simile per l’addizionale comunale, ma qualche differenza c’è. Innanzitutto, l’aliquota massima consentita dalla legge è oggi dello 0,8% e non sono previsti suoi futuri aumenti, almeno per il momento. Segnaliamo comunque che per la città di Roma, data la sua specificità, è consentita come aliquota massima lo 0,9%, effettivamente applicata dall’amministrazione capitolina per i redditi superiori a 10.000 euro. La base imponibile è la medesima dell’addizionale regionale, e anche in questo caso molti enti prevedono aliquote differenziate per scaglioni di reddito (per le fasce più basse è anzi prevista spesso l’esenzione dall’imposta).




La vera differenza con l’addizionale regionale sta nel meccanismo di versamento: mentre per quest’ultima esso avviene esclusivamente a saldo, per l’addizionale comunale il meccanismo prevede anche un acconto. Pertanto, nel 2014 i contribuenti italiani hanno versato l’intera addizionale regionale e il saldo dell’addizionale comunale sul 2013, nonché l’acconto dell’addizionale comunale sul 2014. Il meccanismo di calcolo dell’acconto sta per andare verso una profonda semplificazione: dal 2015 esso sarà infatti pari al 30% del totale dell’imposta calcolato per l’anno precedente, senza dunque più andare a controllare eventuali cambi d’aliquota deliberate nel frattempo dai Comuni.
È comunque consentito l’utilizzo del metodo previsionale, e si può dunque ridurre spontaneamente l’acconto in funzione del reddito che si prevede effettivamente di realizzare per l’anno in corso.

venerdì 7 novembre 2014

Addizionali regionali e addizionali comunali



Quando si parla genericamente delle tasse che si pagano, con trattenute in busta-paga o sulla pensione oppure con i modelli F24 che ci consegnano CAF e commercialisti, non tutti conoscono esattamente in che cosa consistono le imposizioni sul reddito posseduto. E se siamo comunque consapevoli che la gran parte di questi pagamenti andranno a rimpinguare le casse dello Stato (si tratta della celebre IRPEF), non tutti sappiamo che normalmente sono incluse anche quote minori dirette verso Regioni e Comuni: si tratta delle addizionali, ovverosia letteralmente di maggiorazioni sull’IRPEF che, per l’appunto, hanno funzioni salvifiche nei confronti delle esangui casse degli enti locali.




Va da sé che le addizionali spettano solo se e quando si deve pagare anche l’IRPEF. Perciò coloro che pagano solamente imposte sostitutive di quest’ultima, come la cedolare secca o il tributo sui contribuenti minimi, il problema delle addizionali non devono nemmeno porselo.
Ma per gli altri contribuenti il discorso è diverso. Ed è un discorso anche di natura politica: da un lato c’è chi vorrebbe potenziare le addizionali, al fine di favorire il passaggio a quel federalismo fiscale che, come l’araba fenice, tutti dicono che esiste ma nessuno sa dove stia di casa; dall’altro, invece, c’è chi vorrebbe abolirle del tutto sostituendole con balzelli di natura diversa per evitare che i contribuenti più inferociti diano tutte le colpe allo Stato per le trattenute sullo stipendio.
Sta di fatto che, alla data attuale, le addizionali esistono e sono dovute sulla base del proprio domicilio fiscale (che solitamente, anche se non sempre, coincide con la residenza). Così come l’IRPEF, le addizionali sono dovute solo dalle persone fisiche e non da soggetti differenti come società o associazioni.




Ma torniamo al domicilio fiscale. Giusto per il “piacere” di complicare le cose più semplici, l’addizionale regionale si determina sulla base del domicilio fiscale al 31 dicembre del periodo d’imposta interessato, mentre per l’addizionale comunale si fa riferimento al primo gennaio del medesimo anno. Questa stranezza dovrebbe essere comunque corretta con la legge di stabilità attualmente in discussione che dall’anno prossimo dovrebbe contenere il riferimento al primo gennaio per ciascuna addizionale. Pertanto, immaginiamo il contribuente X che inizia il 2014 risiedendo a Torino e che nel mese di giugno si trasferisce a Milano: egli pagherà l’addizionale comunale a Torino e l’addizionale regionale alla Lombardia con riferimento al reddito dell’intero anno solare. Se la stessa situazione si verificasse nel 2015, invece, addizionale comunale e regionale di quell’anno andrebbero rispettivamente a Torino e al Piemonte.


 Ma come si calcolano le addizionali? Beh, il discorso rischia di farsi lungo e quindi magari su questo torneremo la prossima volta.

Integrazione all'articolo: un nostro affezionato lettore ci ricorda un'ulteriore complicazione in merito all'individuazione del domicilio fiscale utile per individuare Regione e Comune cui far riferimento. I trasferimenti di residenza, infatti, assumono efficacia solo dopo sessanta giorni. Sull'utilità di quest'astrusa norma non chiedeteci spiegazioni.

martedì 4 novembre 2014

Gli acconti di novembre



Secondo e ultimo appuntamento per gli acconti sull’imposta sul reddito del 2014. Com’è noto, infatti, nel nostro sistema tributario si pagano non solo le imposte sull’anno ormai concluso ma anche diversi acconti su quello in corso, in attesa di determinare il saldo e l’eventuale conguaglio con la prossima dichiarazione dei redditi.


L’acconto di novembre è il più pesante e, al contrario del primo acconto (pagato a giugno), deve essere versato in un’unica soluzione, senza alcuna possibilità di dilazione o rateazione.
Il suo ammontare è pari al 60% dell’ammontare indicato nel rigo RN32 dell’ultimo modello UNICO, ossia del valore dell’IRPEF complessiva del 2013 detratte le ritenute subite e alcune particolari categorie di crediti d’imposta; in caso di presentazione del modello 730, il calcolo segue strade analoghe.
Un altro 40% del medesimo importo ha rappresentato, alcuni mesi fa, l’importo del primo acconto. Se tuttavia l’importo indicato nel rigo RN32 non supera € 257, non abbiamo la distinzione fra primo e secondo acconto, e l’importo complessivo deve essere versato in unica soluzione entro la scadenza del secondo acconto.
Di quale scadenza parliamo? In genere è il 30 novembre, ma poiché quest’anno tale data cade di domenica, la scadenza slitta a lunedì 1 dicembre.


Per dipendenti e pensionati, comunque, ad eseguire il pagamento sarà il sostituto d’imposta, prelevando l’importo dovuto dalla busta-paga o dalla pensione. Gli altri, invece, dovranno armarsi di modello F24, rammentando di rispettare le nuove regole in vigore dal mese scorso.
A parte l’acconto IRPEF, alcuni contribuenti potrebbero trovarsi a dover pagare anche acconti di altra natura: i contribuenti minimi, ad esempio, devono tener d’occhio l’imposta sostitutiva cui sono sottoposti; imprenditori individuali, professionisti iscritti alla Gestione Separata e altre categorie devono preoccuparsi dei contributi destinati all’INPS; coloro che affittano in regime di cedolare secca potrebbero dover pagare un acconto su questa particolarissima imposta; e così via.


Ricordiamo, comunque, che a parte il metodo storico, cioè il metodo di calcolo degli acconti basato sulle imposte dell’anno prima, il contribuente può scegliere di versare di meno o non versare affatto qualora ritenga che il proprio reddito dell’anno in corso sia inferiore o addirittura nullo (metodo previsionale). È quindi autorizzato a versare gli acconti in proporzione a queste riflessioni, fermo restando che se le previsioni risultano erronee, sull’importo omesso arriverà un giorno una multa.