lunedì 13 aprile 2015

Arriva il 730 precompilato! - Seconda parte



Cosa succede qualora il contribuente non intenda accettare e utilizzare il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate? Ci sono diverse possibilità.
Innanzitutto, egli dovrà rivolgersi ad un soggetto terzo: un CAF, un intermediario autorizzato oppure il loro sostituto d’imposta (qualora presti questi servizi); questa figura avrà l’incarico di verificare la correttezza dei dati e dei documenti presentati - inclusi quelli presenti nel precompilato - e apporre il visto di conformità, ossia l’attestazione che quanto dichiarato corrisponde al vero. 
Superato questo passaggio, il contribuente non avrà altre seccature: tutti i relativi controlli, infatti, saranno disposti nei confronti del soggetto terzo; se risulteranno errori, sarà il soggetto terzo a dover pagare le sanzioni, gli interessi e la quota di imposte che normalmente si sarebbe dovuto chiedere al contribuente (su questo aspetto, peraltro, i sospetti di incostituzionalità sono molto forti). L’insieme di queste voci è chiamato dai giornali “maxisanzione”. In realtà, il sostituto d’imposta è esentato dalla maxisanzione, mentre CAF e altri intermediaria la dovranno subire tutta. Tutto ciò a meno che non si possa dimostrare che il contribuente ha agito con dolo (ad esempio falsificando le spese deducibili) oppure se le inesattezze riguardano dati su cui il terzo non poteva che fidarsi delle parole del contribuente (ad esempio, qualora egli abbia dichiarato di avere la moglie a carico).


Può però capitare che, dopo l’invio, il soggetto terzo si accorga in ritardo di errori e incompletezze che potrebbero far scattare la maxisanzione. In tal caso, dovrà avvisare il contribuente e chiedergli l’autorizzazione a modificare la dichiarazione dei redditi entro il 10 novembre; se il cittadino tuttavia si rifiuta, il terzo manderà una comunicazione apposita all’Agenzia delle Entrate inviando un modello ministeriale ad hoc ancora tutto da scoprire, entro la stessa scadenza. In queste situazioni costui eviterà la maxisanzione (gli toccheranno però la sanzione semplice e gli interessi), mentre le imposte saranno addebitate al contribuente.
Può anche capitare che il contribuente desideri trascurare del tutto il 730 precompilato e farlo redigere dalla A alla Z dal CAF o intermediario. Si parla in questo caso di 730 ordinario e tale ipotesi è del tutto parificata a quella del 730 precompilato e modificato: anche in questo caso, infatti, la scadenza è quella del 7 luglio, il soggetto terzo dovrà apporre il visto di conformità e le conseguenze in termini di maxisanzione sono esattamente le stesse. Il medesimo discorso, ancora, si applica anche per quei contribuenti che, pur abilitati a trasmettere il 730, non hanno avuto a disposizione il modello precompilato perché ricorreva uno di quei casi in cui l’Agenzia delle Entrate non ha potuto redigerlo.


Resta infine salva un’ultima possibilità: precompilato o meno, tutti i contribuenti possono redigere e inviare (anche per proprio conto) il ben più complesso modello UNICO PF. In tal caso la scadenza è fissata al 30 settembre e le conseguenze in termini di controlli, rimborsi, pagamenti seguono vie del tutto differenti.

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