venerdì 21 novembre 2014

Farmaci, parafarmaci e dispositivi medici



Come abbiamo detto, non tutti gli acquisti sostenuti in farmacia si possono considerare come spese sanitarie e dunque non tutto dà diritto alla detrazione del 19%.
Si tratta dunque di imparare a leggere cosa c’è scritto nello scontrino parlante rilasciato dal nostro farmacista di fiducia, per capire cosa ci serve e cosa no.




Possiamo sicuramente prendere in considerazione tutti i prodotti che recano la dicitura “farmaco” o “medicinale” (anche con abbreviazioni come “f.co”, “med.” o analoghe). È vero che il codice numerico che le accompagna appare incomprensibile ai profani, ma non dobbiamo preoccuparcene: il codice è stato introdotto sugli scontrini parlanti per salvaguardare la privacy del contribuente, ma corrisponde ad un medicinale ben preciso contenuto in una banca dati del Ministero della Sanità. Che si tratti di spese sanitarie detraibili, dunque, non ci piove. Sulla stessa falsariga possiamo considerare detraibili anche i ticket nonché i preparati farmaceutici, o galenici che dir si voglia, ossia le medicine preparate in prima persona dal farmacista.
Altrettanto certa è la posizione dei prodotti che recano la dicitura “parafarmaco”: questi infatti non sono detraibili in nessun caso. Inutile insistere con il funzionario del CAF: la legge è chiara e non ci sono piagnistei che tengano.


Ma siccome fino a questo punto appare tutto molto semplice, non poteva mancare una categoria di acquisti assai difficile da interpretare fiscalmente: i dispositivi medici. Sono un vero incubo, ma si tratta di un incubo con cui bisogna fare i conti considerato che spesso il loro importo è molto elevato. Certo è che anche chi ha partorito la normativa in merito doveva avere avuto gli incubi la notte prima ed essersi risvegliato veramente di malumore.
Secondo la circolare n. 20/2011 emanata dall’Agenzia delle Entrate, infatti, i prodotti caratterizzati dalla dicitura “dispositivo medico” (o dalla sigla “DM”) sono detraibili solo se presentano tre requisiti congiunti: dal documento si desume il tipo o nome di dispositivo; il contribuente può dimostrare che il prodotto presenta la marcatura CE; infine, che il contribuente possa dimostrare che esso sia davvero un dispositivo medico.
Il primo requisito è intuitivo: la sigla DM non basta, occorre anche capire in concreto in cosa consiste il prodotto acquistato.
Il secondo requisito è, a parere di chi scrive, assolutamente ridicolo, considerato che nessun prodotto privo di marcatura CE può essere venduto in una nostra farmacia. Comunque, per poter dimostrare la marcatura, occorrerebbe rassegnarsi a conservare la confezione o il bugiardino, se non fosse che, per fortuna, molte farmacie si sono ormai attrezzate con software aggiornati che riportano la scrittura “prodotto con marcatura CE” (o simile) direttamente nello scontrino parlante, e questo è fiscalmente sufficiente.


Quanto all’ultimo requisito, la legge riconosce come dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi”.
Il contribuente, perciò, quando esegue un acquisto deve poter dimostrare che il prodotto rientri nella definizione descritta. Per fortuna, però, esistono anche alcuni elenchi di dispositivi medici redatti dal ministero della sanità: e pertanto se il prodotto rientra all’interno di questi elenchi, questo terzo requisito si ritiene automaticamente soddisfatto.


In particolare, secondo tali elenchi sono sempre considerati dispositivi medici: lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi; montature per lenti correttive dei difetti visivi; occhiali premontati per presbiopia; apparecchi acustici; cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; siringhe; termometri; apparecchi per aerosol; apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa; penne pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia; pannoloni per incontinenza; prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.); ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..); lenti a contatto; soluzioni per lenti a contatto; prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.); materassi ortopedici e materassi antidecubito; contenitori di campioni di urine o  feci; test di gravidanza; test di ovulazione; test di menopausa; strisce/strumenti per la determinazione del glucosio; strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL; strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi; test autodiagnostici per le intolleranze alimentari; test autodiagnostici sulla prostata; test autodiagnostici per la determinazione del tempo di protrombina; test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci; test autodiagnostici per la celiachia.




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