martedì 7 ottobre 2014

Donazioni verso le Onlus



Il termine Onlus, forse vale la pena di specificarlo, significa “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”. È un acronimo inventato dal legislatore pochi anni fa, nel 1997, ma si è diffuso così rapidamente che a tutti noi probabilmente sembra di conoscere questa parola da sempre.


Ma tanto è diffuso il nome quanto lo è l’ignoranza su cosa sia davvero. Non bisogna commettere l’errore di pensare che tutte le associazioni di ogni genere siano Onlus: questa sigla non è liberamente fruibile (nessun gruppo può dire di se stesso: “Noi siamo una Onlus”). Per potersi definire tale occorre un formale riconoscimento da parte delle autorità, e per l’esattezza da parte delle Direzioni Regionali delle Entrate, incaricate di tenere l’Anagrafe delle Onlus. Senza l’iscrizione a questo registro, spacciare la propria associazione per una Onlus è una situazione simile a quella di un ingegnere che si proclama avvocato: sta abusando di un titolo che non gli spetta, sic et simpliciter.
Ma una volta superata la trafila burocratica e ottenuta l’iscrizione all’agognata anagrafe, la strada è in discesa: i vantaggi di natura fiscale sono piuttosto sostanziosi, come d’altronde è giusto che sia per degli enti che perseguono una “utilità sociale”.
In questo articolo vogliamo soffermarci, in particolare, sui vantaggi che derivano ai contribuenti che decidono di fare una donazione ad una Onlus: la possibilità di scaricarla dalle tasse è indubbiamente un incentivo in più.
Quello che però pochi sanno è che esistono due strade, fra loro alternative: considerare questi versamenti come una deduzione oppure come una detrazione.
Nel primo caso, il loro ammontare si defalca dal reddito imponibile prima di calcolare l’ammontare delle imposte; nel secondo caso, invece, una volta calcolata l’imposta, da questa scorporiamo tutte le detrazioni per determinare l’importo netto da versare.


La scelta se considerare le donazioni verso le Onlus come deduzioni o detrazioni è lasciata al contribuente: in genere la prima scelta è più conveniente per chi ha redditi medio-alti, mentre la seconda è più favorevole per chi dichiara redditi medio-bassi. Comunque, la soluzione migliore è quella di fare i calcoli battendo entrambe le strade e vedendo i risultati che ne derivano: ci vuole qualche minuto in più ma decisamente ne vale la pena.
In tutti i casi, è necessario dimostrare di aver eseguito tali donazioni, perciò occorre ricordarsi di conservare i documenti probatori. Come precisano le istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi: “le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta”.


Ricordiamo infine le soglie da rispettare. In caso di onere deducibile, si possono dichiarare donazioni fino a € 70.000, ma si possono dedurre fino ad un massimo pari al 10% del reddito complessivo; in caso di onere detraibile, invece, si possono dichiarare donazioni fino a € 2.065 e si può defalcare dall’imposta lorda un importo pari al 24% delle stesse.

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