Visualizzazione post con etichetta documenti fiscali. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta documenti fiscali. Mostra tutti i post

martedì 7 ottobre 2014

Donazioni verso le Onlus



Il termine Onlus, forse vale la pena di specificarlo, significa “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”. È un acronimo inventato dal legislatore pochi anni fa, nel 1997, ma si è diffuso così rapidamente che a tutti noi probabilmente sembra di conoscere questa parola da sempre.


Ma tanto è diffuso il nome quanto lo è l’ignoranza su cosa sia davvero. Non bisogna commettere l’errore di pensare che tutte le associazioni di ogni genere siano Onlus: questa sigla non è liberamente fruibile (nessun gruppo può dire di se stesso: “Noi siamo una Onlus”). Per potersi definire tale occorre un formale riconoscimento da parte delle autorità, e per l’esattezza da parte delle Direzioni Regionali delle Entrate, incaricate di tenere l’Anagrafe delle Onlus. Senza l’iscrizione a questo registro, spacciare la propria associazione per una Onlus è una situazione simile a quella di un ingegnere che si proclama avvocato: sta abusando di un titolo che non gli spetta, sic et simpliciter.
Ma una volta superata la trafila burocratica e ottenuta l’iscrizione all’agognata anagrafe, la strada è in discesa: i vantaggi di natura fiscale sono piuttosto sostanziosi, come d’altronde è giusto che sia per degli enti che perseguono una “utilità sociale”.
In questo articolo vogliamo soffermarci, in particolare, sui vantaggi che derivano ai contribuenti che decidono di fare una donazione ad una Onlus: la possibilità di scaricarla dalle tasse è indubbiamente un incentivo in più.
Quello che però pochi sanno è che esistono due strade, fra loro alternative: considerare questi versamenti come una deduzione oppure come una detrazione.
Nel primo caso, il loro ammontare si defalca dal reddito imponibile prima di calcolare l’ammontare delle imposte; nel secondo caso, invece, una volta calcolata l’imposta, da questa scorporiamo tutte le detrazioni per determinare l’importo netto da versare.


La scelta se considerare le donazioni verso le Onlus come deduzioni o detrazioni è lasciata al contribuente: in genere la prima scelta è più conveniente per chi ha redditi medio-alti, mentre la seconda è più favorevole per chi dichiara redditi medio-bassi. Comunque, la soluzione migliore è quella di fare i calcoli battendo entrambe le strade e vedendo i risultati che ne derivano: ci vuole qualche minuto in più ma decisamente ne vale la pena.
In tutti i casi, è necessario dimostrare di aver eseguito tali donazioni, perciò occorre ricordarsi di conservare i documenti probatori. Come precisano le istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi: “le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta”.


Ricordiamo infine le soglie da rispettare. In caso di onere deducibile, si possono dichiarare donazioni fino a € 70.000, ma si possono dedurre fino ad un massimo pari al 10% del reddito complessivo; in caso di onere detraibile, invece, si possono dichiarare donazioni fino a € 2.065 e si può defalcare dall’imposta lorda un importo pari al 24% delle stesse.

venerdì 3 ottobre 2014

Termini di conservazione dei documenti fiscali



Una delle domande che il commercialista si sente ripetere con maggiore frequenza è: per quanto tempo devo conservare gli scontrini della farmacia, le fatture del dentista, la ricevuta della donazione alla mia Onlus preferita? La risposta è articolata. 


Se la dichiarazione dei redditi è stata spedita regolarmente e nei tempi di legge, occorre conservare tutta la documentazione almeno fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della spedizione. Ad esempio, i documenti che corroborano la dichiarazione dei redditi presentata nel 2014 con riferimento al periodo d’imposta 2013 devono essere conservati fino al 31 dicembre 2018. Fino a quella data, infatti, è sempre possibile che l’Agenzia delle Entrate vi convochi chiedendovi di consegnare una copia di tutto quanto, per poter effettuare gli opportuni controlli. Tenete conto che il termine descritto è quello per la spedizione a vostro danno di un eventuale avviso di accertamento; ma se l’avviso vi arriva per tempo, a quel punto siete tenuti a conservare tutto fino a che la procedura non si è conclusa.
Se invece la dichiarazione è omessa (cioè non è stata spedita) oppure è nulla (è contenuta in un modello dichiarativo diverso da quello ministeriale, è stata spedita oltre i termini di legge oppure non è stata firmata dal contribuente), si ha un anno in più: la documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere spedita.
Questi termini però possono raddoppiare, quando in procura è depositata a vostro carico una denuncia per reati fiscali: la scadenza sale infatti, rispettivamente, al 31 dicembre dell’ottavo o del decimo anno successivo a quello della dichiarazione. Va detto che non ha nessuna importanza se poi la denuncia si risolva in un nulla di fatto: il termine raddoppia comunque.


Addirittura può capitare il caso che la denuncia sia depositata sette od otto anni dopo la dichiarazione: magari il contribuente nel frattempo ha legittimamente buttato tutta la vecchia documentazione allo scadere del quarto anno, ma ecco che a posteriori i termini raddoppiano e l’Agenzia delle Entrate può legittimamente chiedere l’esibizione dei preziosi papiri. Si tratta di una normativa fortemente criticata dagli addetti ai lavori ma comunque ritenuta lecita dalla Corte Costituzionale. Le autorità politiche da anni promettono di porre un rimedio (d’accordo sul raddoppio dei termini, ma che la denuncia sia perlomeno depositata entro il 31 dicembre del quarto o quinto anno) ma di fatto ad oggi la normativa questa è.
È per questo motivo che si consiglia di abbondare con la prudenza: sempre meglio che piangere lacrime amare quando è troppo tardi. Perciò conservate i documenti fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: tagliate la testa al toro e potete dormire più serenamente. Alla data di oggi, pertanto, potete buttare nel cassonetto i documenti fiscali datati fino al 31 dicembre 2002, se non lo avete già fatto. Il primo gennaio prossimo, invece, potrete provvedere alla distruzione dei documenti datati 2003.


Tutto questo, però, purché fra i vecchi documenti non vi siano spese per ristrutturazioni edilizie o altre voci che impattano anche sulle dichiarazioni degli anni successivi: in questi casi, infatti, tali documenti devono essere conservati ancora a lungo, fino a che non si siano esauriti i termini di accertamento riferiti anche ai periodi d’imposta successivi che risultano interessati.