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martedì 3 marzo 2015

Cinque per Mille



Dopo aver scoperto i segreti dell’Otto per Mille e in attesa di approfondire il discorso sull’ultimo nato, il Due per Mille, vediamo oggi di saperne di più sul “fratello di mezzo”, il Cinque per Mille, in vigore in Italia da ormai una decina di anni.
Anche in questo caso si parla dello 0,5% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e non concerne dunque nessun altro genere di tributo. Si tratta di un versamento puramente facoltativo: infatti chi non esprime alcuna scelta lascia che il gettito erariale della propria imposta sul reddito rimanga tale.
Chi invece decide di scegliere ha di fronte a sé una raffica di opzioni, pari addirittura a svariate migliaia. Infatti, la principale critica rivolta al meccanismo del Cinque per Mille è proprio l’enorme numero di beneficiari, tale da sparpagliare le risorse fra così tanti soggetti che la maggior parte di loro riceve importi molto modesti quando non addirittura nulli.
L’istituto prevede due livelli di scelta: la categoria e il singolo beneficiario. Il contribuente può infatti limitarsi a scegliere una delle sei tipologie di beneficiari, e in tal caso il suo Cinque per Mille sarà ripartito fra tutti gli iscritti della categoria in proporzione alle scelte espresse; oppure può individuare all’interno del raggruppamento uno e un solo beneficiario, indicandolo con il suo codice fiscale.



Quali sono le sei categorie previste dalla normativa attuale? In ordine di elencazione:
1)      Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione dei beni d'interesse artistico e storico ivi comprese le biblioteche, della tutela e valorizzazione della natura  e  dell'ambiente (esclusi raccolta e riciclaggio rifiuti), della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
2)      Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
3)      Finanziamento della ricerca sanitaria;
4)      Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
5)      Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
6)      Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Come è facile comprendere, i confini fra le varie categorie non sono sempre nettissimi, perciò bisogna adottare una certa attenzione per individuare le modalità di indicazione del beneficiario di proprio gradimento. Oltretutto, il rischio di sbagliare codice fiscale è assai elevato.
Comunque, quali sono le scelte più seguite dagli italiani? Gli ultimi dati definitivi che possediamo riguardano le dichiarazioni presentate nel 2013 con riferimento ai redditi 2012. A livello di categoria vincono le associazioni aderenti alla prima categoria quelle più premiate, seguite dal finanziamento della ricerca sanitaria. A livello di beneficiari, a trionfare è ormai da anni Emergency, seguita da Medici Senza Frontiere, A.I.R.C., Unicef, A.I.L., A.C.L.I. e A.U.S.E.R.

martedì 7 ottobre 2014

Donazioni verso le Onlus



Il termine Onlus, forse vale la pena di specificarlo, significa “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”. È un acronimo inventato dal legislatore pochi anni fa, nel 1997, ma si è diffuso così rapidamente che a tutti noi probabilmente sembra di conoscere questa parola da sempre.


Ma tanto è diffuso il nome quanto lo è l’ignoranza su cosa sia davvero. Non bisogna commettere l’errore di pensare che tutte le associazioni di ogni genere siano Onlus: questa sigla non è liberamente fruibile (nessun gruppo può dire di se stesso: “Noi siamo una Onlus”). Per potersi definire tale occorre un formale riconoscimento da parte delle autorità, e per l’esattezza da parte delle Direzioni Regionali delle Entrate, incaricate di tenere l’Anagrafe delle Onlus. Senza l’iscrizione a questo registro, spacciare la propria associazione per una Onlus è una situazione simile a quella di un ingegnere che si proclama avvocato: sta abusando di un titolo che non gli spetta, sic et simpliciter.
Ma una volta superata la trafila burocratica e ottenuta l’iscrizione all’agognata anagrafe, la strada è in discesa: i vantaggi di natura fiscale sono piuttosto sostanziosi, come d’altronde è giusto che sia per degli enti che perseguono una “utilità sociale”.
In questo articolo vogliamo soffermarci, in particolare, sui vantaggi che derivano ai contribuenti che decidono di fare una donazione ad una Onlus: la possibilità di scaricarla dalle tasse è indubbiamente un incentivo in più.
Quello che però pochi sanno è che esistono due strade, fra loro alternative: considerare questi versamenti come una deduzione oppure come una detrazione.
Nel primo caso, il loro ammontare si defalca dal reddito imponibile prima di calcolare l’ammontare delle imposte; nel secondo caso, invece, una volta calcolata l’imposta, da questa scorporiamo tutte le detrazioni per determinare l’importo netto da versare.


La scelta se considerare le donazioni verso le Onlus come deduzioni o detrazioni è lasciata al contribuente: in genere la prima scelta è più conveniente per chi ha redditi medio-alti, mentre la seconda è più favorevole per chi dichiara redditi medio-bassi. Comunque, la soluzione migliore è quella di fare i calcoli battendo entrambe le strade e vedendo i risultati che ne derivano: ci vuole qualche minuto in più ma decisamente ne vale la pena.
In tutti i casi, è necessario dimostrare di aver eseguito tali donazioni, perciò occorre ricordarsi di conservare i documenti probatori. Come precisano le istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi: “le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta”.


Ricordiamo infine le soglie da rispettare. In caso di onere deducibile, si possono dichiarare donazioni fino a € 70.000, ma si possono dedurre fino ad un massimo pari al 10% del reddito complessivo; in caso di onere detraibile, invece, si possono dichiarare donazioni fino a € 2.065 e si può defalcare dall’imposta lorda un importo pari al 24% delle stesse.