venerdì 24 ottobre 2014

TFR: anticipazioni e previdenza integrativa



Continua la nostra indagine nel mondo del trattamento di fine rapporto. Dopo aver scoperto come si calcola e come viene tassato, oggi vediamo le possibili deviazioni dalla disciplina ordinaria.
Di quali deviazioni parliamo? Per esempio, secondo la disciplina ordinaria il TFR viene conferito – per definizione – alla fine del rapporto di lavoro. Tuttavia, anche in costanza del rapporto di lavoro la legge consente a certe condizioni di poter fruire parzialmente del TFR già maturato fino a quel momento. 


Sul punto ci illumina l’articolo 2120 del codice civile. Con una premessa: la legge fissa dei paletti decisamente stringenti, ma acconsente a che i contratti collettivi possano prevedere condizioni più favorevoli per il dipendente; pertanto, uno sguardo ai contratti collettivi non è da disdegnare.
Comunque, cosa dice la legge? Il lavoratore che abbia maturato almeno otto anni di anzianità può richiedere un’anticipazione pari a non più del 70% del TFR maturato fino a quel momento, ma solo se deve sottoporsi a spese sanitarie o chirurgiche di natura straordinaria oppure se deve acquistare (per sé o per un figlio) la prima casa di abitazione.
È una possibilità che va comunque centellinata: per l’articolo 2120, infatti, il lavoratore può richiedere l’anticipazione del TFR una volta soltanto nel corso dell’intera vita lavorativa.


C’è poi una seconda deviazione dalla normativa tradizionale cui vogliamo dar conto. Solitamente, la retribuzione differita viene tenuta da parte dalle aziende (che di fatto la possono utilizzare come una forma di improprio finanziamento a buon mercato) fino al momento in cui occorre erogarla al lavoratore; tuttavia, già da alcuni anni è possibile per il lavoratore chiedere una destinazione differente, e cioè chiedere che il TFR sia versato in una forma di previdenza complementare. È una delle misure adottate per incentivare il cosiddetto “secondo pilastro” previdenziale, che nel nostro Paese non è mai veramente decollato.
Entro sei mesi dall’assunzione, perciò, il lavoratore deve comunicare la sua scelta: trattenere il TFR in azienda o destinarlo ad un fondo complementare di propria fiducia. In caso di mancata scelta, il trattamento è destinato automaticamente al fondo individuato dal contratto collettivo di riferimento. La scelta di trattenere in azienda la retribuzione differita è comunque revocabile, mentre la sua destinazione ad un fondo è definitiva.


Nei soggetti con più di cinquanta dipendenti, tuttavia, la regola è diversa: in nessun caso il TFR è trattenuto in azienda, perciò se il lavoratore non decide entro sei mesi per un fondo previdenziale di propria fiducia, esso è destinato d’ufficio ad un fondo specifico costituito presso l’INPS.

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