Continua la nostra
indagine nel mondo del trattamento di
fine rapporto. Dopo aver scoperto come si calcola e come viene tassato,
oggi vediamo le possibili deviazioni
dalla disciplina ordinaria.
Di quali
deviazioni parliamo? Per esempio, secondo la disciplina ordinaria il TFR viene
conferito – per definizione – alla fine del rapporto di lavoro. Tuttavia, anche
in costanza del rapporto di lavoro la legge consente a certe condizioni di poter fruire parzialmente del TFR già
maturato fino a quel momento.
Sul punto ci illumina
l’articolo 2120 del codice civile. Con una premessa: la legge fissa dei paletti
decisamente stringenti, ma acconsente a che i contratti collettivi possano prevedere condizioni più favorevoli
per il dipendente; pertanto, uno sguardo ai contratti collettivi non è da
disdegnare.
Comunque, cosa
dice la legge? Il lavoratore che abbia maturato almeno otto anni di anzianità può richiedere un’anticipazione pari a non più del 70% del TFR maturato fino a
quel momento, ma solo se deve sottoporsi a spese
sanitarie o chirurgiche di natura straordinaria oppure se deve acquistare
(per sé o per un figlio) la prima casa di
abitazione.
È una possibilità
che va comunque centellinata: per l’articolo 2120, infatti, il lavoratore può richiedere
l’anticipazione del TFR una volta
soltanto nel corso dell’intera vita lavorativa.
C’è poi una
seconda deviazione dalla normativa tradizionale cui vogliamo dar conto. Solitamente,
la retribuzione differita viene tenuta da parte dalle aziende (che di fatto la
possono utilizzare come una forma di improprio finanziamento a buon mercato)
fino al momento in cui occorre erogarla al lavoratore; tuttavia, già da alcuni
anni è possibile per il lavoratore chiedere una destinazione differente, e cioè
chiedere che il TFR sia versato in una forma di previdenza complementare. È una delle misure adottate per
incentivare il cosiddetto “secondo pilastro” previdenziale, che nel nostro
Paese non è mai veramente decollato.
Entro
sei mesi dall’assunzione, perciò, il lavoratore deve comunicare la sua scelta: trattenere il
TFR in azienda o destinarlo ad un fondo complementare di propria fiducia. In
caso di mancata scelta, il trattamento è destinato automaticamente al fondo
individuato dal contratto collettivo di riferimento. La scelta di trattenere in
azienda la retribuzione differita è comunque revocabile, mentre la sua
destinazione ad un fondo è definitiva.
Nei soggetti con più di cinquanta dipendenti, tuttavia,
la regola è diversa: in nessun caso il TFR è trattenuto in azienda, perciò se
il lavoratore non decide entro sei mesi per un fondo previdenziale di propria
fiducia, esso è destinato d’ufficio ad un fondo specifico costituito presso l’INPS.



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