mercoledì 1 ottobre 2014

Correggere il 730



In primavera, da buon cittadino, hai presentato il tuo modello 730 ma ora hai scoperto che qualcosa non andava? Hai comunque la possibilità, e talvolta l’obbligo, di correggerlo.
Si tratta di una mera facoltà se le correzioni da apportare vanno a tuo vantaggio: per esempio, ti sei accorto di non aver scaricato alcuni oneri detraibili. In tal caso, sta a te decidere se vale la pena integrare il 730 o metterci una pietra sopra.




Sei invece obbligato qualora dalle integrazioni da apportare emerge che il tuo debito è più elevato di quanto dichiarato a suo tempo, o il tuo credito è in realtà meno sostanzioso di quanto ti è stato rimborsato.
Puoi rivolgerti al tuo CAF di fiducia o ad un professionista abilitato per eseguire il lavoro. Se si tratta dello stesso a cui ti eri rivolto in primavera, è sufficiente portarti dietro i documenti comprovanti le sole modifiche da apportare; se invece ti rivogli ad un nuovo intermediario, allora devi mostrargli l’intera documentazione, inclusa quella che non subisce modifiche.
Se vuoi continuare ad usare il canale del 730, devi darti da fare entro il 25 ottobre, e così a dicembre il tuo sostituto d’imposta provvederà ad eseguire i conguagli a debito o a credito sulla tua busta-paga o sulla tua pensione.
Altrimenti puoi usare il modello UNICO, e i tempi si allungano a dismisura (la scadenza diventa il 30 settembre 2015). Chiaramente in questa ipotesi non ci sarà nessun conguaglio in busta-paga: perciò se hai un credito d’imposta, devi richiederlo a rimborso per le vie ordinarie (e ci vorrà qualche anno prima di vedere quei soldi), oppure tenere il credito nel cassetto e sfruttarlo per compensare qualche altra imposta in un successivo modello F24.




Se invece hai un debito, lo devi versare per conto tuo tramite modello F24: e dato che avresti dovuto pagare entro il 16 giugno, dovrai ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso e applicare le sanzioni ridotte nella misura del 3,75% e pagare gli interessi secondo il tasso dell’1% annuo.

Nessun commento:

Posta un commento

Vuoi saperne di più? Siamo a tua disposizione!