L’ultima volta abbiamo
chiarito cos’è il TFR e chi ne ha diritto.
Vediamo ora, invece, cosa succede dal punto di vista tributario.
Fiscalmente, il trattamento
di fine rapporto va suddiviso nelle sue due
componenti di base: quello che concretamente il lavoratore accantona, anno
dopo anno (il cosiddetto “TFR corrente”) e la rivalutazione che ogni anno è
eseguita sul trattamento maturato nelle annate precedenti. Nell’articolo
precedente abbiamo descritto quali procedimenti di calcolo bisogna eseguire per
determinare entrambi questi importi.
Il discorso più
semplice riguarda la rivalutazione.
Essa infatti è tassata subito, man mano che matura: su di essa infatti si
applica una tassazione immediata e
definitiva pari all’11%; è il datore di lavoro che provvede a fare il
calcolo e a riversare allo Stato l’ammontare dell’imposta. Il netto, invece,
viene accreditato al lavoratore, e non sarà mai più tassato.
Per quanto
invece riguarda il TFR corrente,
invece, esso è tassato solo al momento in cui è corrisposto al dipendente, e
perciò al termine della sua carriera lavorativa. È però prevista una tassazione separata, per evitare che
questo importo, cumulandosi con gli altri redditi, finisca per andare a
classificarsi fra gli scaglioni reddituali più elevati e soggiacere a un
trattamento fiscale molto aspro.
La tassazione
separata, in particolare, si determina secondo un procedimento molto tecnico che andiamo a spiegare. Bene
premettere che si tratta delle regole applicate nella generalità dei casi; in
alcune ipotesi, però (contratti a tempo determinato, lavoratori stagionali
ecc.) possono intervenire delle variabili che mutano il meccanismo di calcolo.
Innanzitutto,
occorre distinguere la quota maturata fino
al 31/12/2000 rispetto a quella maturata successivamente, e alla prima dobbiamo sottrarre una detrazione di
€ 309,87 per ogni anno di lavoro fino al 2000 incluso. Sommiamo quindi queste
due quote, le dividiamo per il numero degli anni di lavoro complessivi e
moltiplichiamo il risultato per 12; quello che viene fuori da queste operazioni
è definito “reddito di riferimento”.
Sulla base delle
aliquote IRPEF vigenti alla data della corresponsione del TFR, poi,
determiniamo l’imposta che virtualmente si applicherebbe al reddito di
riferimento se si dovesse applicare una tassazione secondo le strade ordinarie.
Quest’imposta virtuale la dividiamo
per il reddito di riferimento e otterremo infine un’aliquota percentuale: tale aliquota è quella che utilizzeremo
per tassare il TFR corrente.
Ma se pensate
che il calcolo termini qui, vi sbagliate. Quello descritto, infatti, è solo il
meccanismo che deve applicare il datore di lavoro per determinare la tassazione
da applicare al TFR prima di corrisponderlo al lavoratore: ma questo è, in
realtà soltanto un calcolo provvisorio.
Il conteggio definitivo, infatti, lo farà
l’Agenzia delle Entrate, entro i quattro anni successivi. L’Agenzia determinerà
infatti l’aliquota di tassazione media
subita dal lavoratore nei cinque anni antecedenti, e quest’aliquota media è
quella che si applicherà per determinare l’imposta definitiva sul TFR corrente.
Perciò, potrebbero esserci dei conguagli
rispetto a quanto già pagato (se sussiste una differenza superiore a 100 euro):
conguagli a debito, con il lavoratore costretto a versare la differenza, oppure
conguagli a credito, con la possibilità di fruire di un rimborso.
La nostra indagine
sul TFR, comunque, non termina qui. Prossimamente vedremo il discorso sulla
possibilità di accantonare il trattamento ad un fondo previdenziale; i casi in
cui il lavoratore può chiedere un anticipo sul TFR già maturato; e infine, vedremo
di capirci di più sulle ipotesi di modifica oggi in discussione e che
dovrebbero operare a partire dal 2015.



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