lunedì 20 ottobre 2014

La tassazione sul TFR



L’ultima volta abbiamo chiarito cos’è il TFR e chi ne ha diritto. Vediamo ora, invece, cosa succede dal punto di vista tributario.
Fiscalmente, il trattamento di fine rapporto va suddiviso nelle sue due componenti di base: quello che concretamente il lavoratore accantona, anno dopo anno (il cosiddetto “TFR corrente”) e la rivalutazione che ogni anno è eseguita sul trattamento maturato nelle annate precedenti. Nell’articolo precedente abbiamo descritto quali procedimenti di calcolo bisogna eseguire per determinare entrambi questi importi.


Il discorso più semplice riguarda la rivalutazione. Essa infatti è tassata subito, man mano che matura: su di essa infatti si applica una tassazione immediata e definitiva pari all’11%; è il datore di lavoro che provvede a fare il calcolo e a riversare allo Stato l’ammontare dell’imposta. Il netto, invece, viene accreditato al lavoratore, e non sarà mai più tassato.
Per quanto invece riguarda il TFR corrente, invece, esso è tassato solo al momento in cui è corrisposto al dipendente, e perciò al termine della sua carriera lavorativa. È però prevista una tassazione separata, per evitare che questo importo, cumulandosi con gli altri redditi, finisca per andare a classificarsi fra gli scaglioni reddituali più elevati e soggiacere a un trattamento fiscale molto aspro.
La tassazione separata, in particolare, si determina secondo un procedimento molto tecnico che andiamo a spiegare. Bene premettere che si tratta delle regole applicate nella generalità dei casi; in alcune ipotesi, però (contratti a tempo determinato, lavoratori stagionali ecc.) possono intervenire delle variabili che mutano il meccanismo di calcolo.


Innanzitutto, occorre distinguere la quota maturata fino al 31/12/2000 rispetto a quella maturata successivamente, e alla prima dobbiamo sottrarre una detrazione di € 309,87 per ogni anno di lavoro fino al 2000 incluso. Sommiamo quindi queste due quote, le dividiamo per il numero degli anni di lavoro complessivi e moltiplichiamo il risultato per 12; quello che viene fuori da queste operazioni è definito “reddito di riferimento”.
Sulla base delle aliquote IRPEF vigenti alla data della corresponsione del TFR, poi, determiniamo l’imposta che virtualmente si applicherebbe al reddito di riferimento se si dovesse applicare una tassazione secondo le strade ordinarie. Quest’imposta virtuale la dividiamo per il reddito di riferimento e otterremo infine un’aliquota percentuale: tale aliquota è quella che utilizzeremo per tassare il TFR corrente.
Ma se pensate che il calcolo termini qui, vi sbagliate. Quello descritto, infatti, è solo il meccanismo che deve applicare il datore di lavoro per determinare la tassazione da applicare al TFR prima di corrisponderlo al lavoratore: ma questo è, in realtà soltanto un calcolo provvisorio.
Il conteggio definitivo, infatti, lo farà l’Agenzia delle Entrate, entro i quattro anni successivi. L’Agenzia determinerà infatti l’aliquota di tassazione media subita dal lavoratore nei cinque anni antecedenti, e quest’aliquota media è quella che si applicherà per determinare l’imposta definitiva sul TFR corrente. Perciò, potrebbero esserci dei conguagli rispetto a quanto già pagato (se sussiste una differenza superiore a 100 euro): conguagli a debito, con il lavoratore costretto a versare la differenza, oppure conguagli a credito, con la possibilità di fruire di un rimborso. 


La nostra indagine sul TFR, comunque, non termina qui. Prossimamente vedremo il discorso sulla possibilità di accantonare il trattamento ad un fondo previdenziale; i casi in cui il lavoratore può chiedere un anticipo sul TFR già maturato; e infine, vedremo di capirci di più sulle ipotesi di modifica oggi in discussione e che dovrebbero operare a partire dal 2015.

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