venerdì 17 ottobre 2014

Come si calcola il TFR?



In queste ultime settimane se ne è parlato come forse mai è successo prima. Ma in attesa di scoprire nel dettaglio quali rivoluzioni attenderanno il TFR nel 2015, cerchiamo di capire quali sono le regole vigenti oggi.


Innanzitutto, diciamo una banalità: TFR significa “Trattamento di Fine Rapporto”, ed è quello che nel linguaggio corrente è chiamato spesso “liquidazione”. Perciò si tratta di un importo che è corrisposto al lavoratore quando il rapporto di lavoro si conclude. La causa non ha alcuna rilevanza: che si concluda per scadenza del contratto, per dimissioni, per licenziamento, per pensionamento, per chiusura dell’azienda o per morte del lavoratore, l’importo è corrisposto comunque (a lui o, in caso di decesso, agli eredi).
Il TFR altro non è che una componente della retribuzione: il compenso dato al lavoratore, infatti, è suddiviso nella retribuzione corrente (lo stipendio che prende ogni mese) e retribuzione differita, appunto il TFR, che invece viene corrisposto alla fine del rapporto di lavoro.
Sottolineiamo che non ha rilevanza il fatto che si tratti di un rapporto a tempo determinato o indeterminato. Tuttavia, occorre fare attenzione su un altro punto: è fondamentale chiarire che stiamo parlando di lavoro dipendente, o subordinato che dir si voglia; non percepiscono dunque TFR i lavoratori a progetto, e più in generale tutti gli appartenenti a quelle forme di lavoro parasubordinato che sono concettualmente distinte dal lavoro dipendente.


Bene, una volta delineato il perimetro di chi e quando percepisce la retribuzione differita, ora ci domandiamo: “Okay, ma nel concreto a quanto ammonta questo benedetto TFR?”. Più o meno tutti sappiamo genericamente che corrisponde a circa una mensilità per ogni anno. Ma il calcolo esatto lo troviamo descritto nell’articolo 2120 del codice civile: si tratta di prendere in mano tutti gli importi corrisposti a qualunque titolo dal datore di lavoro nel corso dell’anno e suddividerli per 13,5.
Il riferimento a tutti gli importi significa che nel numeratore della frazione dobbiamo inserire gli stipendi lordi e qualunque altra somma corrisposta, come omaggi, beni in natura (i cosiddetti fringe benefits) e quant’altro. Solo i rimborsi spese, i premi di produttività e altre piccole componenti devono essere esclusi dal calcolo; comunque, è bene guardare anche cosa dicono i contratti collettivi in merito ai singoli settori.
Perciò, un lavoratore con uno stipendio lordo annuale di € 24.000 e che percepisce a vario titolo altri 3.000 euro, avrà una retribuzione annua di € 27.000 e maturerà un TFR pari a € 2.000.


Ma non basta. Al fine di adeguare il TFR al costo della vita, è stabilito che ogni anno si esegue una rivalutazione del TFR maturato negli anni precedenti. Questa rivalutazione si ottiene moltiplicando il TFR per un tasso percentuale dato dalla somma fra il coefficiente fisso 1,5 e il coefficiente variabile pari al 75% dell’indice di inflazione annuo misurato dall’Istat. Perciò, se ipotizziamo che l’indice Istat sia pari al 2%, significa che il tasso da applicare è pari al 3% - cioè: 1,5% + (75% * 2%) - e quei 2.000 euro maturati nell’esempio godranno, dopo un anno, di una rivalutazione pari a 60 euro. L’anno dopo saranno perciò 2.060 euro quelli da sottoporre a rivalutazione (oltre al TFR maturato nel frattempo), e così via.
Nel prossimo articolo vedremo di approfondire gli aspetti fiscali e previdenziali.

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