In queste ultime
settimane se ne è parlato come forse mai è successo prima. Ma in attesa di
scoprire nel dettaglio quali rivoluzioni attenderanno il TFR nel 2015, cerchiamo di capire quali sono le regole vigenti oggi.
Innanzitutto,
diciamo una banalità: TFR significa “Trattamento
di Fine Rapporto”, ed è quello che nel linguaggio corrente è chiamato
spesso “liquidazione”. Perciò si tratta di un importo che è corrisposto al
lavoratore quando il rapporto di lavoro
si conclude. La causa non ha alcuna rilevanza: che si concluda per scadenza
del contratto, per dimissioni, per licenziamento, per pensionamento, per
chiusura dell’azienda o per morte del lavoratore, l’importo è corrisposto
comunque (a lui o, in caso di decesso, agli eredi).
Il TFR altro non
è che una componente della retribuzione: il compenso dato al lavoratore,
infatti, è suddiviso nella retribuzione corrente (lo stipendio che prende ogni
mese) e retribuzione differita,
appunto il TFR, che invece viene corrisposto alla fine del rapporto di lavoro.
Sottolineiamo
che non ha rilevanza il fatto che si tratti di un rapporto a tempo determinato
o indeterminato. Tuttavia, occorre fare attenzione su un altro punto: è
fondamentale chiarire che stiamo parlando di lavoro dipendente, o subordinato che dir si voglia; non
percepiscono dunque TFR i lavoratori a progetto, e più in generale tutti gli
appartenenti a quelle forme di lavoro parasubordinato che sono concettualmente
distinte dal lavoro dipendente.
Bene, una volta
delineato il perimetro di chi e quando percepisce la retribuzione differita,
ora ci domandiamo: “Okay, ma nel concreto a
quanto ammonta questo benedetto TFR?”. Più o meno tutti sappiamo genericamente
che corrisponde a circa una mensilità per ogni anno. Ma il calcolo esatto lo
troviamo descritto nell’articolo 2120 del codice civile: si tratta di prendere in mano tutti gli importi corrisposti a qualunque
titolo dal datore di lavoro nel corso dell’anno e suddividerli per 13,5.
Il riferimento a
tutti gli importi significa che nel numeratore della frazione dobbiamo inserire
gli stipendi lordi e qualunque altra somma corrisposta, come omaggi, beni in natura (i cosiddetti fringe
benefits) e quant’altro. Solo i rimborsi spese, i premi di produttività e altre piccole componenti devono essere esclusi dal
calcolo; comunque, è bene guardare anche cosa dicono i contratti collettivi in merito ai singoli settori.
Perciò, un
lavoratore con uno stipendio lordo annuale di € 24.000 e che percepisce a vario
titolo altri 3.000 euro, avrà una retribuzione annua di € 27.000 e maturerà un
TFR pari a € 2.000.
Ma non basta. Al
fine di adeguare il TFR al costo della vita, è stabilito che ogni anno si esegue
una rivalutazione del TFR maturato
negli anni precedenti. Questa rivalutazione si ottiene moltiplicando il TFR per
un tasso percentuale dato dalla
somma fra il coefficiente fisso 1,5 e il coefficiente variabile pari al 75%
dell’indice di inflazione annuo misurato dall’Istat. Perciò, se ipotizziamo che
l’indice Istat sia pari al 2%, significa che il tasso da applicare è pari al 3%
- cioè: 1,5% + (75% * 2%) - e quei 2.000 euro maturati nell’esempio godranno,
dopo un anno, di una rivalutazione pari a 60 euro. L’anno dopo saranno perciò 2.060
euro quelli da sottoporre a rivalutazione (oltre al TFR maturato nel frattempo),
e così via.
Nel prossimo
articolo vedremo di approfondire gli aspetti
fiscali e previdenziali.



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