Non se ne parla
molto sui mass-media, ma in queste settimane sta venendo alla luce un nuovo
strumento che può consentire alle persone di una certa età di acquisire liquidità dalla casa in cui
vivono. Tutti conoscono la cessione della nuda
proprietà: allorché l’abitante passerà a miglior vita, l’acquirente entrerà
in possesso pieno della casa; fino a quel momento, però, chi ci vive potrà
continuare a farlo fino all’ultimo.
Oggi, accanto a
questa soluzione, si affianca la rendita
vitalizia ipotecaria, che per certi versi può risultare più interessante
sotto questo punto di vista: mentre con la cessione della nuda proprietà
sappiamo con certezza che la controparte diventerà pieno proprietario del
fabbricato (e sarà la natura a decidere il quando), il nuovo sistema consente a
date condizioni di ritornare nel totale possesso dell’appartamento.
È bene precisare
che non è ancora operativo: nei prossimi mesi il Governo stabilirà un accordo
con l’Associazione Bancaria Italiana per definire i dettagli operativi; comunque, in attesa di allora si possono già
imparare i principi-quadro.
Per prima cosa, si
tratta di una misura volta a tutelare gli anziani: il contratto, perciò, è
stipulabile solo da chi ha già compiuto almeno
sessant’anni. In pratica, al contraente viene attribuita una somma liquida commisurata al valore
dell’immobile, o a parte di esso, in cambio della costituzione di un’ipoteca sullo stesso.
Le parti possono
accordarsi perché l’importo sia restituito
integralmente ad una scadenza prefissata oppure a rate, naturalmente con l’aggiunta degli interessi. Esistono però alcuni eventi dopo i quali scatta
l’obbligo di restituzione integrale: in caso di vendita dell’immobile ad un terzo, o di costituzione di altri diritti reali (usufrutto, abitazione…),
o in altre ipotesi in cui il valore dell’immobile muta significativamente, nei dodici mesi successivi occorre
provvedere al saldo.
Lo stesso discorso
si applica anche nell’ipotesi di morte
del contraente (in tal caso, il saldo sarà dovuto dagli eredi) nonché, in caso
di restituzione rateale del prestito, qualora il contraente per sette volte
anche non consecutive paghi in ritardo
la rata concordata, laddove il ritardo scatta trenta giorni dopo la scadenza
concordata. Lo stesso discorso si applica anche se, con riferimento ad una
singola rata, essa non è stata ancora versata dopo centottanta giorni dalla
scadenza concordata.
Se, trascorsi
dodici mesi dall’evento risolutivo, la banca non ha ancora ottenuto i suoi
soldi indietro, allora la casa sarà messa
in vendita a cura della banca stessa, che tratterrà per sé il ricavato nei
limiti della somma spettante, degli interessi maturati nel frattempo e delle
spese sostenute per la procedura; l’eventuale eccedenza sarà restituita al contraente o ai suoi eredi. Se, al
contrario, dalla vendita la banca non riuscirà a ricavare il dovuto, il debito
residuo sarà azzerato senza
ulteriori conseguenze per il contraente.
Pertanto, sarà il
contraente stesso o i suoi eredi a decidere se ritornare in possesso
dell’appartamento o rinunciarci definitivamente, riservandosi peraltro
parecchio tempo a disposizione per fare questa scelta e mantenendo dunque una certa flessibilità che può
adattarsi alle successive circostanze della vita. Potrà quindi capitare che il
contraente ipotizzi di non restituire mai il debito e una successiva vincita al
totocalcio gli faccia poi cambiare idea; o, al contrario, che una successiva
esigenza di liquidità legata a spese sanitarie o di altro genere faccia
scegliere di non restituire il prestito e dunque di rinunciare alla casa. In
pratica, ognuno potrà perciò ritagliarsi
su misura la propria strada.



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