mercoledì 17 settembre 2014

F24: nuove regole ad ottobre



Creato quasi una ventina d’anni fa, il modello F24 è il fedele compagno d’avventura dei contribuenti italiani: è infatti grazie a lui che possiamo pagare una grande parte di tasse, imposte, contributi e balzelli vari. 


Molti lo maledicono, ma la sua praticità è indubbia: una volta che si impara a districarsi nella sua compilazione, infatti, il suo utilizzo è molto facile e veloce. Ma il suo vantaggio più evidente, e preso a modello di ispirazione da altre legislazioni europee, è la possibilità di compensare crediti e debiti di natura diversa, consentendo al cittadino che ha pagato troppo di non dover attendere anni e anni prima di vedere i suoi soldi indietro, potendo infatti compensare tale credito con altri tributi dovuti.
E proprio per l’immediatezza della compensazione, negli anni si sono stratificati gli abusi da parte degli utenti più smaliziati. L’ipotesi più immediata è quella di pagare un debito reale con un credito totalmente inventato; e quando un giorno l’Agenzia delle Entrate chiederà conto di quell’importo, lo si salderà con un altro credito fittizio, e così in avanti.
Senza cercare di elencare le numerose norme anti-furbetto che si sono succedute nel tempo, soffermiamoci sulle più recenti, la cui finalità è quella di velocizzare i controlli (ma anche di favorire la telematica e ridurre l’utilizzo della carta). Queste regole sono state introdotte alcuni mesi fa, ma con entrata in vigore a partire dal prossimo mercoledì 1 ottobre.


Già oggi tutti i contribuenti dotati di partita IVA sono tenuti ad elaborare per via telematica i propri modelli F24, agganciandoli ad un proprio conto corrente: o tramite i servizi di home banking adottati dalla propria banca di fiducia, o sfruttando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) previa la procedura di identificazione e autenticazione.
I contribuenti privi di partita IVA, invece, possono come alternativa stampare un modello F24 cartaceo e presentarlo agli sportelli di qualsiasi banca, ufficio postale oppure di Equitalia.
Da ottobre, però, l’utilizzo del cartaceo sarà fortemente limitato: infatti ogni qual volta nel modello ci sarà una compensazione di qualsiasi importo, oppure allorché le somme da pagare eccedono i mille euro, la strada cartacea sarà sbarrata e diventerà obbligatorio ricorrere alla soluzione telematica.
Ma non solo: per tutti i contribuenti (con o senza partita IVA), quando si vorrà utilizzare un modello F24 a saldo zero - in cui cioè debiti e crediti si compensano completamente – anche l’home banking sarà inutilizzabile: la via obbligata sarà quindi ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.


Se il contribuente è poco avvezzo all’uso del computer e non se la sente di agire in prima persona, può delegare un commercialista o un altro intermediario abilitato affinché paghi al posto suo: in tal caso l’addebito andrà sul conto corrente di quest’ultimo. Ovviamente, però, non solo bisognerà rimborsarlo ma anche pagargli il servizio.
Infine, un piccolo consiglio. Se siete abituati all’home banking e non avete voglia di ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, fate una cosa semplicissima: non compilate mai più modelli F24 a saldo zero. Non utilizzate subito tutto il credito a vostra disposizione e lasciate un piccolo debito da pagare, magari un euro o addirittura un centesimo, cosicché niente vi potrà impedire di continuare a utilizzare il caro, vecchio home banking. E quel tot di credito non sfruttato questa volta resterà serbato nel cassetto, pronto a tornare utile alla prossima occasione.

giovedì 11 settembre 2014

Nulli gli accertamenti via PEC



L’avviso di accertamento: il più temibile spauracchio che l’Amministrazione Finanziaria dello Stato può agitare davanti al contribuente. Beh, dopo la galera, si intende!



Altro non è che l’atto con il quale un ente (solitamente l’Agenzia delle Entrate) dichiara di avere accertato “qualcosa”; e in genere quel qualcosa non è mai una notizia positiva per il cittadino. L’Agenzia potrebbe infatti accertare che si è dichiarato un reddito inferiore al reale, o che si sono dedotti oneri mai sostenuti o magari sono stati sostenuti per cifre più basse, o che non si sono tenute regolarmente le scritture contabili e così via. Che poi il cittadino abbia torto o ragione cambia poco: l’importante è saperlo dimostrare.
La legge prevede espressamente che l’avviso di accertamento debba seguire una strada ben definita: la procedura è molto rigida, per dare qualche tutela allo sventurato contribuente che si trova solitamente in forte svantaggio nella battaglia per rovesciare la situazione. Ed è per questo che la normativa prevede numerosi casi in cui l’avviso di accertamento è radicalmente nullo, ossia privo di ogni effetto giuridico. In pratica, ogni qual volta l’Agenzia segue una strada diversa da quella segnata dalla legge, con riferimento soprattutto al D.P.R. 600/1973, il contribuente può tirare un sospiro di sollievo, poiché può imporre la cancellazione dell’atto; sempre che il suddetto contribuente abbia un commercialista in gamba, ovviamente!




Ebbene, nell’eterna lotta si inserisce una nuova arma a favore del cittadino. Già da qualche tempo, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno iniziato a servirsi della posta elettronica certificata per spedire gli avvisi di accertamento: peccato, però, che la legge dica chiaramente che la notifica deve avvenire per posta raccomandata. Ogni altro canale non ha nessun valore: spedire un avviso di accertamento via P.E.C. non è molto diverso che farlo scrivendolo con una bomboletta spray sulla parete di fronte alla casa del destinatario. In tutti i casi, infatti, l’avviso di accertamento si dà per non notificato; anzi, l’atto è del tutto “inesistente”: così si è espressa la commissione tributaria provinciale di Milano con la recentissima sentenza n. 6087/2014.
Ora, è pur vero che parliamo di una sentenza di primo grado e quindi non definitiva; ed è altrettanto vero che in altri ambiti legislativi la parificazione fra posta raccomandata e posta elettronica certificata è totale. Ciò non toglie che questa sentenza apre prospettive molto interessanti, ed è facile prevedere che a breve i ricorsi arriveranno a valanga.

domenica 7 settembre 2014

I familiari a carico





Il concetto di “familiari a carico” è tanto diffuso quanto in realtà poco conosciuto e sfumato. In realtà, dal punto di vista fiscale il discorso è assolutamente chiaro, dato che la legge pone delle regole precise e inequivocabili.
Per parlare di familiari a carico, occorrono tre requisiti congiunti: che la persona rientri in una delle categorie parentali previste dalla legge, che conviva con il contribuente e che il suo reddito annuale non superi una soglia fissata attualmente a € 2.840,51. Non ha alcuna importanza se il familiare a carico presenta una propria dichiarazione dei redditi.
Le categorie di parenti contemplate dalla legge sono numerose. Innanzitutto, ci sono il coniuge (purché non separato legalmente) e i figli, anche se maggiorenni. Per tutti costoro non è richiesto il requisito della convivenza.
L’esigenza che invece convivano abitualmente con il contribuente è invece richiesto per le altre categorie: il coniuge separato legalmente, i discendenti dei propri figli, i genitori, i nonni, i suoceri, i generi e le nuore, i fratelli e le sorelle (inclusi i fratellastri). In alternativa alla convivenza, può essere rilevante la corresponsione di un assegno alimentare, sempre che questo non costituisca un ordine dell’autorità giudiziaria.
Com’è noto, la legge italiana al momento non prevede invece alcun tipo di rilevanza alle coppie di fatto, tanto eterosessuali che omosessuali. Né possono essere mai considerati come familiari a carico le categorie parentali non citate, come gli zii, i cugini eccetera.
Una precisazione per quanto riguarda i figli: solitamente essi sono a carico per il 50% per entrambi i coniugi (se entrambi sono vivi); tuttavia, i coniugi possono accordarsi per riconoscere il figlio a carico per il 100% al genitore col reddito più alto, il che può portare talvolta a vantaggi fiscali niente affatto modesti.
Può anche capitare che il familiare non sia a carico per l’intero anno: per esempio, un figlio nato a settembre sarà a carico solo per quattro mesi. In tal caso, i vari benefici vengono ridotti proporzionalmente.
Ma quali sono, questi benefici? Fondamentalmente sono due. 



Innanzitutto, il contribuente può scaricare dal proprio reddito una serie di oneri sostenuti dal familiare a carico, a partire dalle spese mediche; inoltre, è riconosciuta una detrazione forfettaria, e cioè una sorta di bonus che va ad abbattere l’imposta sul reddito.
L’ammontare di questo bonus varia secondo la categoria del familiare e, soprattutto, secondo il reddito del contribuente: più quest’ultimo è povero, tanto maggiore sarà lo sconto delle imposte. Il calcolo del bonus è aritmeticamente molto complesso: basti quindi dire che nel più favorevole dei casi (figlio disabile di età inferiore a tre anni a carico per il 100% per l’intero anno e nato in una famiglia dove i figli sono più di tre), il risparmio d’imposta può arrivare fino a € 1.820.
Dipendenti e pensionati possono chiedere al loro sostituto d’imposta di considerare i familiari a carico, in modo da godere del bonus già durante l’anno riducendo le ritenute in busta-paga o sulla pensione. Ma se questo non avviene, niente paura: in sede di dichiarazione dei redditi si tireranno le somme definitive e il famoso bonus, se non fruito in precedenza, ricomparirà tutto intero nel calcolo finale.