L’avviso
di accertamento: il più temibile spauracchio che l’Amministrazione Finanziaria
dello Stato può agitare davanti al contribuente. Beh, dopo la galera, si
intende!
Altro
non è che l’atto con il quale un ente (solitamente l’Agenzia delle Entrate)
dichiara di avere accertato “qualcosa”; e in genere quel qualcosa non è mai una
notizia positiva per il cittadino. L’Agenzia potrebbe infatti accertare che si
è dichiarato un reddito inferiore al reale, o che si sono dedotti oneri mai
sostenuti o magari sono stati sostenuti per cifre più basse, o che non si sono
tenute regolarmente le scritture contabili e così via. Che poi il cittadino
abbia torto o ragione cambia poco: l’importante è saperlo dimostrare.
La
legge prevede espressamente che l’avviso di accertamento debba seguire una
strada ben definita: la procedura è molto rigida, per dare qualche tutela allo
sventurato contribuente che si trova solitamente in forte svantaggio nella
battaglia per rovesciare la situazione. Ed è per questo che la normativa
prevede numerosi casi in cui l’avviso di accertamento è radicalmente nullo,
ossia privo di ogni effetto giuridico. In pratica, ogni qual volta l’Agenzia
segue una strada diversa da quella segnata dalla legge, con riferimento
soprattutto al D.P.R. 600/1973, il contribuente può tirare un sospiro di
sollievo, poiché può imporre la cancellazione dell’atto; sempre che il suddetto
contribuente abbia un commercialista in gamba,
ovviamente!
Ebbene,
nell’eterna lotta si inserisce una nuova arma a favore
del cittadino. Già da qualche tempo, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate
hanno iniziato a servirsi della posta elettronica certificata per spedire gli
avvisi di accertamento: peccato, però, che la legge dica chiaramente che la
notifica deve avvenire per posta raccomandata. Ogni altro canale non ha nessun
valore: spedire un avviso di accertamento via P.E.C. non è molto diverso che
farlo scrivendolo con una bomboletta spray sulla parete di fronte alla casa del
destinatario. In tutti i casi, infatti, l’avviso di accertamento si dà per non
notificato; anzi, l’atto è del tutto “inesistente”: così si è espressa la
commissione tributaria provinciale di Milano con la recentissima sentenza n. 6087/2014.
Ora,
è pur vero che parliamo di una sentenza di primo grado e quindi non definitiva;
ed è altrettanto vero che in altri ambiti legislativi la parificazione fra
posta raccomandata e posta elettronica certificata è totale. Ciò non toglie che
questa sentenza apre prospettive molto interessanti, ed è facile prevedere che
a breve i ricorsi arriveranno a valanga.


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