giovedì 11 settembre 2014

Nulli gli accertamenti via PEC



L’avviso di accertamento: il più temibile spauracchio che l’Amministrazione Finanziaria dello Stato può agitare davanti al contribuente. Beh, dopo la galera, si intende!



Altro non è che l’atto con il quale un ente (solitamente l’Agenzia delle Entrate) dichiara di avere accertato “qualcosa”; e in genere quel qualcosa non è mai una notizia positiva per il cittadino. L’Agenzia potrebbe infatti accertare che si è dichiarato un reddito inferiore al reale, o che si sono dedotti oneri mai sostenuti o magari sono stati sostenuti per cifre più basse, o che non si sono tenute regolarmente le scritture contabili e così via. Che poi il cittadino abbia torto o ragione cambia poco: l’importante è saperlo dimostrare.
La legge prevede espressamente che l’avviso di accertamento debba seguire una strada ben definita: la procedura è molto rigida, per dare qualche tutela allo sventurato contribuente che si trova solitamente in forte svantaggio nella battaglia per rovesciare la situazione. Ed è per questo che la normativa prevede numerosi casi in cui l’avviso di accertamento è radicalmente nullo, ossia privo di ogni effetto giuridico. In pratica, ogni qual volta l’Agenzia segue una strada diversa da quella segnata dalla legge, con riferimento soprattutto al D.P.R. 600/1973, il contribuente può tirare un sospiro di sollievo, poiché può imporre la cancellazione dell’atto; sempre che il suddetto contribuente abbia un commercialista in gamba, ovviamente!




Ebbene, nell’eterna lotta si inserisce una nuova arma a favore del cittadino. Già da qualche tempo, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno iniziato a servirsi della posta elettronica certificata per spedire gli avvisi di accertamento: peccato, però, che la legge dica chiaramente che la notifica deve avvenire per posta raccomandata. Ogni altro canale non ha nessun valore: spedire un avviso di accertamento via P.E.C. non è molto diverso che farlo scrivendolo con una bomboletta spray sulla parete di fronte alla casa del destinatario. In tutti i casi, infatti, l’avviso di accertamento si dà per non notificato; anzi, l’atto è del tutto “inesistente”: così si è espressa la commissione tributaria provinciale di Milano con la recentissima sentenza n. 6087/2014.
Ora, è pur vero che parliamo di una sentenza di primo grado e quindi non definitiva; ed è altrettanto vero che in altri ambiti legislativi la parificazione fra posta raccomandata e posta elettronica certificata è totale. Ciò non toglie che questa sentenza apre prospettive molto interessanti, ed è facile prevedere che a breve i ricorsi arriveranno a valanga.

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