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venerdì 24 ottobre 2014

TFR: anticipazioni e previdenza integrativa



Continua la nostra indagine nel mondo del trattamento di fine rapporto. Dopo aver scoperto come si calcola e come viene tassato, oggi vediamo le possibili deviazioni dalla disciplina ordinaria.
Di quali deviazioni parliamo? Per esempio, secondo la disciplina ordinaria il TFR viene conferito – per definizione – alla fine del rapporto di lavoro. Tuttavia, anche in costanza del rapporto di lavoro la legge consente a certe condizioni di poter fruire parzialmente del TFR già maturato fino a quel momento. 


Sul punto ci illumina l’articolo 2120 del codice civile. Con una premessa: la legge fissa dei paletti decisamente stringenti, ma acconsente a che i contratti collettivi possano prevedere condizioni più favorevoli per il dipendente; pertanto, uno sguardo ai contratti collettivi non è da disdegnare.
Comunque, cosa dice la legge? Il lavoratore che abbia maturato almeno otto anni di anzianità può richiedere un’anticipazione pari a non più del 70% del TFR maturato fino a quel momento, ma solo se deve sottoporsi a spese sanitarie o chirurgiche di natura straordinaria oppure se deve acquistare (per sé o per un figlio) la prima casa di abitazione.
È una possibilità che va comunque centellinata: per l’articolo 2120, infatti, il lavoratore può richiedere l’anticipazione del TFR una volta soltanto nel corso dell’intera vita lavorativa.


C’è poi una seconda deviazione dalla normativa tradizionale cui vogliamo dar conto. Solitamente, la retribuzione differita viene tenuta da parte dalle aziende (che di fatto la possono utilizzare come una forma di improprio finanziamento a buon mercato) fino al momento in cui occorre erogarla al lavoratore; tuttavia, già da alcuni anni è possibile per il lavoratore chiedere una destinazione differente, e cioè chiedere che il TFR sia versato in una forma di previdenza complementare. È una delle misure adottate per incentivare il cosiddetto “secondo pilastro” previdenziale, che nel nostro Paese non è mai veramente decollato.
Entro sei mesi dall’assunzione, perciò, il lavoratore deve comunicare la sua scelta: trattenere il TFR in azienda o destinarlo ad un fondo complementare di propria fiducia. In caso di mancata scelta, il trattamento è destinato automaticamente al fondo individuato dal contratto collettivo di riferimento. La scelta di trattenere in azienda la retribuzione differita è comunque revocabile, mentre la sua destinazione ad un fondo è definitiva.


Nei soggetti con più di cinquanta dipendenti, tuttavia, la regola è diversa: in nessun caso il TFR è trattenuto in azienda, perciò se il lavoratore non decide entro sei mesi per un fondo previdenziale di propria fiducia, esso è destinato d’ufficio ad un fondo specifico costituito presso l’INPS.

lunedì 20 ottobre 2014

La tassazione sul TFR



L’ultima volta abbiamo chiarito cos’è il TFR e chi ne ha diritto. Vediamo ora, invece, cosa succede dal punto di vista tributario.
Fiscalmente, il trattamento di fine rapporto va suddiviso nelle sue due componenti di base: quello che concretamente il lavoratore accantona, anno dopo anno (il cosiddetto “TFR corrente”) e la rivalutazione che ogni anno è eseguita sul trattamento maturato nelle annate precedenti. Nell’articolo precedente abbiamo descritto quali procedimenti di calcolo bisogna eseguire per determinare entrambi questi importi.


Il discorso più semplice riguarda la rivalutazione. Essa infatti è tassata subito, man mano che matura: su di essa infatti si applica una tassazione immediata e definitiva pari all’11%; è il datore di lavoro che provvede a fare il calcolo e a riversare allo Stato l’ammontare dell’imposta. Il netto, invece, viene accreditato al lavoratore, e non sarà mai più tassato.
Per quanto invece riguarda il TFR corrente, invece, esso è tassato solo al momento in cui è corrisposto al dipendente, e perciò al termine della sua carriera lavorativa. È però prevista una tassazione separata, per evitare che questo importo, cumulandosi con gli altri redditi, finisca per andare a classificarsi fra gli scaglioni reddituali più elevati e soggiacere a un trattamento fiscale molto aspro.
La tassazione separata, in particolare, si determina secondo un procedimento molto tecnico che andiamo a spiegare. Bene premettere che si tratta delle regole applicate nella generalità dei casi; in alcune ipotesi, però (contratti a tempo determinato, lavoratori stagionali ecc.) possono intervenire delle variabili che mutano il meccanismo di calcolo.


Innanzitutto, occorre distinguere la quota maturata fino al 31/12/2000 rispetto a quella maturata successivamente, e alla prima dobbiamo sottrarre una detrazione di € 309,87 per ogni anno di lavoro fino al 2000 incluso. Sommiamo quindi queste due quote, le dividiamo per il numero degli anni di lavoro complessivi e moltiplichiamo il risultato per 12; quello che viene fuori da queste operazioni è definito “reddito di riferimento”.
Sulla base delle aliquote IRPEF vigenti alla data della corresponsione del TFR, poi, determiniamo l’imposta che virtualmente si applicherebbe al reddito di riferimento se si dovesse applicare una tassazione secondo le strade ordinarie. Quest’imposta virtuale la dividiamo per il reddito di riferimento e otterremo infine un’aliquota percentuale: tale aliquota è quella che utilizzeremo per tassare il TFR corrente.
Ma se pensate che il calcolo termini qui, vi sbagliate. Quello descritto, infatti, è solo il meccanismo che deve applicare il datore di lavoro per determinare la tassazione da applicare al TFR prima di corrisponderlo al lavoratore: ma questo è, in realtà soltanto un calcolo provvisorio.
Il conteggio definitivo, infatti, lo farà l’Agenzia delle Entrate, entro i quattro anni successivi. L’Agenzia determinerà infatti l’aliquota di tassazione media subita dal lavoratore nei cinque anni antecedenti, e quest’aliquota media è quella che si applicherà per determinare l’imposta definitiva sul TFR corrente. Perciò, potrebbero esserci dei conguagli rispetto a quanto già pagato (se sussiste una differenza superiore a 100 euro): conguagli a debito, con il lavoratore costretto a versare la differenza, oppure conguagli a credito, con la possibilità di fruire di un rimborso. 


La nostra indagine sul TFR, comunque, non termina qui. Prossimamente vedremo il discorso sulla possibilità di accantonare il trattamento ad un fondo previdenziale; i casi in cui il lavoratore può chiedere un anticipo sul TFR già maturato; e infine, vedremo di capirci di più sulle ipotesi di modifica oggi in discussione e che dovrebbero operare a partire dal 2015.

venerdì 17 ottobre 2014

Come si calcola il TFR?



In queste ultime settimane se ne è parlato come forse mai è successo prima. Ma in attesa di scoprire nel dettaglio quali rivoluzioni attenderanno il TFR nel 2015, cerchiamo di capire quali sono le regole vigenti oggi.


Innanzitutto, diciamo una banalità: TFR significa “Trattamento di Fine Rapporto”, ed è quello che nel linguaggio corrente è chiamato spesso “liquidazione”. Perciò si tratta di un importo che è corrisposto al lavoratore quando il rapporto di lavoro si conclude. La causa non ha alcuna rilevanza: che si concluda per scadenza del contratto, per dimissioni, per licenziamento, per pensionamento, per chiusura dell’azienda o per morte del lavoratore, l’importo è corrisposto comunque (a lui o, in caso di decesso, agli eredi).
Il TFR altro non è che una componente della retribuzione: il compenso dato al lavoratore, infatti, è suddiviso nella retribuzione corrente (lo stipendio che prende ogni mese) e retribuzione differita, appunto il TFR, che invece viene corrisposto alla fine del rapporto di lavoro.
Sottolineiamo che non ha rilevanza il fatto che si tratti di un rapporto a tempo determinato o indeterminato. Tuttavia, occorre fare attenzione su un altro punto: è fondamentale chiarire che stiamo parlando di lavoro dipendente, o subordinato che dir si voglia; non percepiscono dunque TFR i lavoratori a progetto, e più in generale tutti gli appartenenti a quelle forme di lavoro parasubordinato che sono concettualmente distinte dal lavoro dipendente.


Bene, una volta delineato il perimetro di chi e quando percepisce la retribuzione differita, ora ci domandiamo: “Okay, ma nel concreto a quanto ammonta questo benedetto TFR?”. Più o meno tutti sappiamo genericamente che corrisponde a circa una mensilità per ogni anno. Ma il calcolo esatto lo troviamo descritto nell’articolo 2120 del codice civile: si tratta di prendere in mano tutti gli importi corrisposti a qualunque titolo dal datore di lavoro nel corso dell’anno e suddividerli per 13,5.
Il riferimento a tutti gli importi significa che nel numeratore della frazione dobbiamo inserire gli stipendi lordi e qualunque altra somma corrisposta, come omaggi, beni in natura (i cosiddetti fringe benefits) e quant’altro. Solo i rimborsi spese, i premi di produttività e altre piccole componenti devono essere esclusi dal calcolo; comunque, è bene guardare anche cosa dicono i contratti collettivi in merito ai singoli settori.
Perciò, un lavoratore con uno stipendio lordo annuale di € 24.000 e che percepisce a vario titolo altri 3.000 euro, avrà una retribuzione annua di € 27.000 e maturerà un TFR pari a € 2.000.


Ma non basta. Al fine di adeguare il TFR al costo della vita, è stabilito che ogni anno si esegue una rivalutazione del TFR maturato negli anni precedenti. Questa rivalutazione si ottiene moltiplicando il TFR per un tasso percentuale dato dalla somma fra il coefficiente fisso 1,5 e il coefficiente variabile pari al 75% dell’indice di inflazione annuo misurato dall’Istat. Perciò, se ipotizziamo che l’indice Istat sia pari al 2%, significa che il tasso da applicare è pari al 3% - cioè: 1,5% + (75% * 2%) - e quei 2.000 euro maturati nell’esempio godranno, dopo un anno, di una rivalutazione pari a 60 euro. L’anno dopo saranno perciò 2.060 euro quelli da sottoporre a rivalutazione (oltre al TFR maturato nel frattempo), e così via.
Nel prossimo articolo vedremo di approfondire gli aspetti fiscali e previdenziali.